Codice del Sovraindebitamento


CAPO II
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio


Art. 14-ter
Liquidazione dei beni (1)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. (CCII-1) (CCII-2)   (CCII-3)

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonchè una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; (CCII)

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; (CCII)

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; (CCII)

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; (CCII)

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. (CCII)

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. (CCII)

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; (CCII)

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; (CCII)

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; (CCII)

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. (CCII)

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. (CCII)

7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. (2) (CCII)

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(1) Articolo inserito dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.
(2) Comma aggiunto, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Inoltre, i commi 2 e 3 dello stesso articolo dispongono:
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.