Testo Unico Bancario
SANZIONI
Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (3)
Art. 145-bis
Procedure contenziose (4)
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (5).
3. (Abrogato) (6)
4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione per estratto (7).
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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazione inserita dall’art. 64, comma 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Articolo inserito dall’art. 8, comma 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 5, commi 3 e 4, D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
(5) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 5-bis, lett. a), dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), num. 1) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.
(6) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, num. 17), dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), num. 6) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.
(7) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 5-bis, lett. b), dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), num. 1) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.