Testo Unico Bancario


TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 158
Abrogato (1)

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(1) Articolo abrogato dall’art. 66, comma 2, lett. c), decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. La norma abrogata concerneva le disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.