Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
BANCHE
Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
Art. 45
Abrogato (1)
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(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. La norma abrogata disciplinava il Fondo interbancario di garanzia per le operazioni di credito agrario, soppresso dal comma 7 dell’art. 10 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.