Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 05/01/2024 Scarica PDF
Beni destinati all'esercizio dell'impresa del coniuge-imprenditore: l'intervento delle Sezioni Unite sulla "natura" della comunione de residuo
Paola Orlando, Dottoranda di ricerca in Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi presso l'Universitas MercatorumSommario: 1. Il regime patrimoniale legale “tipico” dei coniugi: assetto normativo. - 2. I caratteri dell’istituto della c.d. comunione de residuo. 3. La “natura” dei beni oggetto della comunione de residuo: il dibattito dottrinale e giurisprudenziale tra la tesi del diritto di reale e quella del diritto di credito. - 4. L’intervento delle Sezioni Unite del 2022: l’adesione alla tesi del diritto di credito. - 5. Risvolti applicativi: il miglior contemperamento tra la tutela della libertà d’impresa e l’interesse del coniuge “non” imprenditore.
1. Il regime patrimoniale legale “tipico” dei coniugi: assetto normativo.
Il tema oggetto del presente lavoro poggia le sue riflessioni su un dato particolare, ossia, l’esecuzione in un unico ambito di norme che riguardano plessi differenti e le cui possibili conseguenze risiedono in verosimili incompatibilità o interferenze delle regole del diritto societario con il regime comunitario della famiglia.
La riforma del diritto di famiglia, intervenuta con la L. n. 151/1975, ha dato piena attuazione al principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, già, invero, sancito nel disposto dell’art. 29 della Carta Costituzionale.
L’invocata “uguaglianza” ha così diramato i suoi effetti anche rispetto al regime patrimoniale degli stessi coniugi, seppur l’art. 159 del Codice Civile non fornisca una definizione di regime patrimoniale, limitandosi, invece, ad individuarne la forma tipica e principale nella comunione legale. La mancanza di una disciplina organica - si è sostenuto - non è dovuta ad una lacuna legislativa, ma è stata invece voluta al fine di consentire “senza precostituite catalogazioni, un libero apprezzamento delle singole concrete fattispecie, al fine dell’applicazione dei princìpi del sistema in modo più aderente alla realtà”.
Si rende necessario a tal proposito comprenderne gli aspetti caratterizzanti della forma “tipica” del regime patrimoniale dei coniugi al fine di meglio cogliere il cuore della tematica oggetto della presente lavoro.
Innanzitutto, la comunione legale costituisce un regime derogabile e non necessario e può essere modificata convenzionalmente e sostituita con il regime patrimoniale di separazione: essa non ha dunque portata universale.
Tale regime si definisce “legale” in quanto trova applicazione in forza di legge fin dal momento del matrimonio.[1] Si tratta di un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, contrariamente a quello della comunione ordinaria (art. 1110 ss. c.c.), alla tutela della proprietà individuale, bensì alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione dei coniugi; invero, tale forma di comunione affonda le proprie radici nell’esigenza di realizzare l’uguale “partecipazione” di entrambi i coniugi alle ricchezze da loro prodotte durante il matrimonio.
In regime di comunione legale ciascun coniuge è titolare di tre differenti categorie di beni: (i) quelli personali; (ii) quelli immediatamente comuni; (iii) quelli destinati a divenire tali al momento dello scioglimento della comunione.
Per ciò che in questa sede interessa costituiscono oggetto della comunione legale “gli acquisti dei coniugi compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio”, ad esclusione dei beni strettamente personali (art. 177, comma 1, lett. a), c.c.), e le “aziende costituite dopo il matrimonio e gestite[2] da entrambi i coniugi” (art. 177, comma 1, lett. d), c.c.). Sono invece esclusi dalla comunione i beni “di uso strettamente personale” di ciascuno dei coniugi e i loro accessori, a meno che non siano di rilevante valore, (art. 179, lett. c), c.c.) e i “beni destinati all’esercizio della professione di ciascun coniuge” (art. 179, lett., d), c.c.). Quanto a quest’ultimi si tratta di beni soggettivamente qualificati dall’essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell’individuo mentre i beni qualificati da un’oggettiva destinazione all’attività imprenditoriale del singolo coniuge, come di seguito meglio si dirà, sono presi in considerazione dall’art. 178 c.c.
2. I caratteri dell’istituto della c.d. comunione de residuo.
Il Codice Civile all’art. 178 dispone che i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei due coniugi costituita dopo il matrimonio si considerano oggetto della comunione non già dal momento del loro acquisto ma solo se sussistono al momento dello scioglimento della comunione c.d. de residuo[3].
I beni individuati nella disposizione in esame divengono, quindi, oggetto di co-acquisto differito ed eventuale: infatti, tale disciplina, nella misura in cui pospone allo scioglimento della comunione legale il sorgere del suddetto vincolo “concilia l’esigenza del coniuge imprenditore, il quale può continuare ad essere autonomo nella valutazione delle scelte relative alla propria attività di impresa, con quella del coniuge non imprenditore, il quale non assume rischi di impresa ma vanterà dei diritti al momento dello scioglimento della comunione”[4].
Pertanto, i beni della “categoria” in esame restano “temporaneamente” nell’esclusiva disponibilità del coniuge-imprenditore ed entrano nel patrimonio comune solo allo scioglimento del regime legale (art. 159 c.c.).
L’obiettiva destinazione all’uso aziendale è sufficiente a far confluire l’acquisto nella comunione de residuo senza la necessità di una specifica indicazione o di riferimento a tale destinazione nell’atto d’acquisto (cfr. Cass. n. 19204/2015), in quanto ciò che rileva è la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge: destinati all’impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio.
In sostanza l’art. 178 c.c. prevede un’ipotesi di comunione (de residuo) la cui caratteristica è quella di costituirsi, appunto, non al momento dell’acquisto dei beni bensì nel momento successivo dello scioglimento della comunione e, soprattutto, nei limiti in cui i beni sussistano in tale specifico momento. Ne discende che fino a quando non si verifichi lo scioglimento della comunione, il coniuge titolare dei beni destinati alla comunione de residuo ne ha l’esclusivo godimento e, fermo il generale dovere di contribuzione (art. 143 c.c.), ne può disporre liberamente.
3. La “natura” dei beni oggetto della comunione de residuo: il dibattito dottrinale e giurisprudenziale tra la tesi del diritto di reale e quella del diritto di credito.
3.1 Una questione rilevante attiene alla “natura” giuridica della c.d. comunione de residuo.
Fino all’intervento delle Sezioni Unite vi erano due[5] tesi contrapposte: da un lato, chi attribuiva al coniuge non imprenditore un diritto pari alla metà del valore dell’azienda al momento dello scioglimento della comunione, dall’altro, chi optava per il riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità dei singoli beni individuali.
In sostanza ci si chiedeva se al momento dello scioglimento della comunione il coniuge non imprenditore diventasse creditore verso l’altro coniuge della metà del valore dell’azienda oppure comproprietario della metà indivisa dei beni residui.
3.2 Secondo i sostenitori della tesi del diritto reale, la comunione de residuo doveva ritenersi fonte di un vero e proprio diritto reale sul complesso dei beni dell’impresa eminentemente in ragione del dato testuale della norma ovvero della necessità di offrire una tutela effettiva all’altro coniuge attribuendogli la titolarità dei beni in comunione de residuo, nonché in forza del vantaggio ermeneutico dato dalla trattazione unitaria delle problematiche della natura giuridica e del trattamento normativo della comunione legale e di quella de residuo. Inoltre, si è sostenuto che mancherebbe nell’articolo 192 c.c. (che regola la divisione dei beni allo scioglimento della comunione) una disciplina ad hoc sui rimborsi e sulle restituzioni da effettuare allo scioglimento della comunione con riferimento ai beni oggetto di comunione in esame; così, nel caso di azienda in comunione de residuo, sorgerebbe una quota di contitolarità sui singoli beni dell’azienda stessa.
Lo scioglimento della comunione legale, alla stregua di una causa di scioglimento delle società, darebbe dunque vita al diritto dell’altro coniuge alla “liquidazione” e, cioè, alla partecipazione alle ricchezze prodotte dall’altro coniuge nella gestione della sua attività di impresa. Il tutto sul presupposto del bilanciamento dei principi di solidarietà e collaborazione con la libertà di impresa e la certezza dei rapporti con i terzi[6].
3.3 Al contrario, secondo i sostenitori della tesi del diritto di credito[7] l’istituto in parola non rappresentava una comunione in senso stretto o una contitolarità sui beni oggetto di comunione de residuo, bensì la scaturigine di un diritto di credito del coniuge non imprenditore.
A supporto di tali considerazioni veniva invocata l’esclusiva titolarità dei beni e dei diritti, ex artt. 177, lett. b) e c) e 178 c.c., in capo al coniuge identificato come proprietario dall’ordinamento manente communione; al verificarsi, poi, di taluna delle cause previste dall’art. 191 c. c., l’altro coniuge avrebbe acquistato un diritto di credito pari alla metà del valore dei beni di cui trattasi.
Nel caso dell’azienda, poi, tale obbligazione aveva ad oggetto la metà del valore del complesso aziendale, al netto delle passività, cosicché al titolare del diritto sarebbe spettata una compensazione per equivalente. In accordo a tale prospettiva, la primaria argomentazione faceva leva sul momento giuridico in cui il diritto viene a sorgere; si riteneva contraddittoria e irragionevole la nascita di un diritto in comunione proprio nel momento in cui la comunione fra coniugi si scioglie per una delle cause previste dall’art. 191 c.c.. Ed ancora, appariva incongruente il fatto che proprio quando i rapporti personali si allentavano, si rafforzavano quelli patrimoniali. A tal proposito peraltro veniva valorizzato il dato letterale: sul piano testuale, lo stesso art. 178 c.c., afferma che “si considerano oggetto della comunione”, farebbe riferimento ad una fictio iuris che mal si concilia con un vero e proprio stato di comunione. Il coniuge imprenditore, per vero, risulterebbe tutelato nella sua autonomia solo in parte, stante la caducità dell’esclusione dell’acquisto dei beni aziendali dalla caduta in comunione legale immediata, sì che dovrebbe poi mutare le sue modalità di gestione aziendale iniziando ex abrupto a far riferimento all’altro coniuge per l’assunzione delle successive decisioni e operazioni negoziali relative alla gestione del patrimonio aziendale. Conseguentemente, da un lato, si andrebbe ad instaurare una contitolarità reale ex post che, essendo sciolta la comunione legale, rientrerebbe nel novero della comunione ordinaria, il coniuge non imprenditore, dall’altro lato, si troverebbe a far fronte anche ai debiti aziendali senza averli contratti, con applicazione analogica dell’articolo 2560 c.c. in tema di cessione di azienda. Diversamente, la natura obbligatoria del diritto del coniuge non imprenditore valorizzerebbe le istanze costituzionalmente rilevanti dell’imprenditore. In sostanza, doveva osservarsi come riconoscere la realità del diritto dell’altro coniuge lederebbe il diritto di proprietà ex art. 42 Cost., il diritto al lavoro ex art. 36 Cost. ed anche il diritto fondamentale di libertà personale. A ciò si aggiungeva, poi, il potenziale pregiudizio per i creditori (che, ove privi di cause legittime di prelazione, vedrebbero dimezzato il patrimonio a garanzia dei loro crediti in seguito allo scioglimento della comunione) derivante dal subentro del coniuge non imprenditore nella contitolarità dei beni aziendali. Così, “la difficoltà di applicazione pratica sembra suggerire un capovolgimento delle conclusioni, riconoscendo in capo al consorte non imprenditore soltanto un controvalore monetario, anche al fine di evitare effetti distorsivi sul mercato e l’arresto del sistema creditizio”[8].
4. L’intervento delle Sezioni Unite del 2022: l’adesione alla tesi del diritto di credito.
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite (Cassazione, Civ. Sezioni Unite, 17 maggio 2022, n. 15889) aderendo a favore della tesi del diritto di credito. Le Sezioni Unite hanno preso posizione sul tema, propendendo per la natura obbligatoria della comunione de residuo: in questa prospettiva, il coniuge non imprenditore non diviene comunista o contitolare, bensì ha “solamente” diritto a percepire una somma di valore pari al valore della quota della metà di detti beni. La riflessione delle Sezioni unite trae spunto da un’analisi del panorama dottrinale e, soprattutto, giurisprudenziale esistente (sopra meglio ricordato). Si dà, infatti, atto che l’approccio pragmatico finora adottato dalla giurisprudenza abbia fatto sì che “le soluzioni sinora date siano spesso prive di una adeguata ponderazione e vedano raggiunti esiti evidentemente contrapposti, senza che lo sviluppo cronologico delle decisioni possa far propendere per una evoluzione consapevole della giurisprudenza verso l’una o l’altra soluzione”.
La pronuncia delle Sezioni Unite trae origine da una questione in cui la sentenza della Corte d’Appello dopo avere escluso che i beni per cui era stata instaurata la causa fossero stati acquisiti per l’esercizio dell’attività di agente di commercio del convenuto, e che quindi potessero farsi rientrare nel novero dei beni personali ex art. 179 c.c., trattandosi al contrario di beni destinati all’esercizio dell’impresa individuale gestita dal C., nel ribadire che si trattava quindi di beni oggetto della comunione de residuo, sosteneva la conclusione secondo cui l’attrice potesse vantare per gli stessi solo un diritto di credito. Nel dare conto del dibattito che ha affannato la dottrina occupatasi della questione, e dopo aver ricordato che nel corso degli anni vi era stato l’intervento di alcune pronunce di legittimità, che però non avevano fornito una risposta univoca, la sentenza esponeva gli argomenti che a suo dire portavano a propendere per la tesi della natura obbligatoria del diritto del coniuge non titolare dell’azienda, il cui oggetto era il valore monetario dei beni che costituiscono l’azienda, dedotte le passività. Era, quindi, necessario considerare i beni in quanto inseriti nella realtà produttiva dell’azienda, potendo l’attrice beneficiare dell’incremento residuo, pro quota, e ciò alla data in cui era intervenuto lo scioglimento della comunione legale.
Ebbene a fronte di tale questione di fatto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno preso posizione sul tema, propendendo per la natura obbligatoria della comunione de residuo:nel caso di impresa riconducibile a uno solo dei coniugi costituta dopo il matrimonio, e ricadente nella c.d. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data. Secondo il ragionamento seguito dalla Corte la finalità della comunione legale è quella di garantire l’uguaglianza delle sorti economiche dei coniugi in relazione agli eventi verificatesi dopo il matrimonio; il Legislatore ha avuto anche ben presente l’essenza di assicurare al singolo coniuge un adeguato spazio di autonomia nell’esercizio delle proprie attività professionali e/o imprenditoriali, ed in generale nella gestione dei propri redditi da lavoro come pure dei frutti ricavati dai beni personali. La risposta è stata quindi quella di prevedere accanto ai beni che ricadono nella comunione immediata, e che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, una serie di beni che ricadono in comunione de residuo restando quindi personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale ma che vengono “attratti” nella comunione legale nella misura in cui gli stessi sussistano al momento dello scioglimento della comunione.
5. Risvolti applicativi: il miglior contemperamento tra la tutela della libertà d’impresa e l’interesse del coniuge “non” imprenditore.
La tesi che riconosce al coniuge un diritto di credito realizza - secondo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario - il miglior contemperamento tra la tutela della libertà d’impresa e dell’integralità dell’azienda, da una parte, e l’interesse del coniuge non imprenditore a partecipare al valore economico dell’azienda e/o dei suoi incrementi, dall’altra.
In particolare, nel caso in cui l’attività d’impresa continui dopo lo scioglimento della comunione legale, tale soluzione assicura autonomia all’imprenditore nella gestione dei beni aziendali, tutelandone, al contempo, in modo efficace la libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione).
Se invece l’azienda diventasse oggetto di contitolarità tra i coniugi, i relativi atti di amministrazione e di disposizione dovrebbero essere concordati tra gli stessi secondo le regole della comunione ordinaria con conseguenti rallentamenti nell’attività aziendale. Secondo le Sezioni Unite, la tesi della natura reale si porrebbe in controtendenza rispetto all’esigenza fortemente sostenuta a livello sovranazionale, ed unionale, di approntare validi strumenti per assicurare la sopravvivenza delle imprese.
E ancora.
La soluzione del diritto di credito tutela in modo piu’ efficace i creditori dell’imprenditore, mentre la tesi della contitolarità lascerebbe aperto il cuore del problema ovvero come evitare che i creditori subiscano la diminuzione della garanzia patrimoniale. Invero, in caso di adesione alla tesi della natura reale del diritto, il coniuge non imprenditore si troverebbe esposto ad una responsabilità illimitata anche con i propri beni personali per i debiti in precedenza contratti senza poter opporre il limite del valore dei beni in comunione de residuo.
In relazione, poi, agli incrementi dell’impresa caduti in comunione non si potrebbe concepire l’instaurazione di una comunione reale con riferimento a questi incrementi, consistenti in aumenti di valore dei beni aziendali connessi all’attività d’impresa, all’avviamento o al mutamento delle condizioni di mercato e già in quanto nella maggior parte dei casi non si tratta nemmeno di beni materiali, ma di valori contabili insuscettibili di contitolarità reale.
Peraltro, i fautori della tesi della natura reale del diritto riterrebbero che la comunione non insorga automaticamente sull’azienda o sugli incrementi bensì sul “saldo attivo del patrimonio aziendale”. Tale locuzione, tuttavia, indica un’entità astratta che può riferirsi soltanto al valore monetario del complesso dei beni che costituiscono l’azienda stessa, dedotte le passività: pertanto, non può ravvisarsi una reale contitolarità di diritti sui beni oggetto, dovendosi in definitiva propendere per la soluzione che attribuisce al coniuge non titolare del diritto una eventuale pretesa di carattere creditorio.
Infine, la soluzione a cui sono giunte le Sezioni Unite sembra valida e coerente anche su un piano di analisi comparatistica. Guardando, infatti, a quei sistemi da cui la comunione de residuo trae spunto, si può notare una certa preferenza degli altri ordinamenti europei per un sistema di compartecipazione “differita in termini di mero valore” con conseguente determinazione finale di un mero credito. Si pensi, in tal senso, ai regimi legali tedesco (Zugewinngemeinschaft) e svizzero (Errungenschaftsbeteiligung), quelli convenzionali di compartecipazione agli acquisti francese (participation aux acquêts), spagnolo (régimen de participación), e belga (séparation de biens avec clause de participation aux acquêts).
Più rare, invece, sono le ipotesi in cui ordinamenti stranieri prevedono che il diritto maturato al momento della cessazione del regime si attui in una vera e propria contitolarità reale, ipotesi, tra l’altro, che si inseriscono in contesti storici e culturali assai diversi dal nostro.
[1] Il regime della comunione legale trova applicazione anche nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 13, L. 76/2016) mentre i conviventi di fatto possono scegliere il regime di comunione legale con il contratto di convivenza (art. 1, comma 53, L. 76/2916).
[2] Quanto alle aziende costituite dopo il matrimonio, si osserva che è necessario che entrambi i coniugi “gestiscano” effettivamente l’azienda, non si ritiene quindi sufficiente la mera collaborazione.
[3] In merito alla configurazione della comunione de residuo e alle relative problematiche applicative, in dottrina v., ex multis, Busnelli, F.D., La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato, Riv. not., 1976, p. 42; Corsi, F., Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt. dir. civ. I, Giuffrè, Milano, 1979; AA.VV., La comunione legale (a cura di C.M. Bianca), Giuffrè, Milano, 1989; Parente, F., Struttura e natura della comunione residuale nel sistema del codice riformato, Foro it., 1990, I, 2333 ss.; Cavallaro, M., La c.d. comunione de residuo fra garanzia dell’autonomia individuale e «vanificazione» dei fini della comunione, in AA.vv.: Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 147 ss.; De Biase, P., Comunione de residuo sui beni d’impresa: una situazione giuridica variabile, Dir. fam. pers., 2013, 2, p. 676 ss.; Paladini M.: Sub artt. 177 e 178, in Della famiglia (a cura di L. Balestra), in Comm. c.c. Gabrielli, Giuffrè, Milano, 2010; Gazzoni, F., Manuale di diritto privato, in Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 379 ss.; Cipriani, N., La comunione de residuo”, in AA.VV.: Manuale di Diritto di famiglia (a cura di G. Carapezza, N. Cipriani, G. Frezza, G. Perligeri e P. Virgadamo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, pp. 104-105.
[4] De Rubertis, G., Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali fra i coniugi, Vita not., 1984, p. 50 ss.
[5] Si segnala, inoltre, l’emersione di soluzioni mediane - di cui non ci si occuperà nel presente lavoro - relativamente alla risoluzione della diatriba.
[6] Benanti C., Scioglimento della comunione legale e operatività della comunione differita”, in Familia, 2005, p. 1063.
[7] Si veda anche il ragionamento logico-giuridico seguito dalla sentenza della Cass. n. 2680/2000 e, nella stessa direzione, della Cass. n. 19567/2008.
[8]A favore della tesi della natura creditizia del diritto, la dottrina e la prevalente giurisprudenza tendono a valorizzare le esigenze sottese alla ratio della comunione de residuo, ossia quelle dirette a consentire, da un lato, la libera iniziativa imprenditoriale del coniuge acquirente, dall’altro, la legittima aspettativa dell’altro coniuge agli incrementi di valore dei beni aziendali; così ex multis: Cass. 20 marzo 2013 n. 6876, Fam. dir., 2013, p. 660 ss.; Cass. pen. 10 novembre 2010 n. 42182, in DeJure; Cass. 9 marzo 2000 n. 2680, Fall., 2001, p. 41 ss.; Cass. 21 maggio 1997 n. 4533; Cass. 29 novembre 1986 n. 7060, Foro it., 1987, I, c. 810, su cui v. Oberto, G., Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare, Riv. dir. civ., 1988, II, p. 187 ss. Si veda anche, ex multis, Oberto, G., La natura della comunione de residuo al momento della cessazione del regime legale, Giur. it., 2022, par. 3 ss.; Cian, G., Villani, A., Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Noviss. Dig. it., App., II, Utet, Torino, 1981, p. 162; Santosuosso, F., Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia, Utet, Torino, 1983, p. 177 s.; Corsi, F., Il regime patrimoniale della famiglia, cit., p. 94; Spitali, E., Il regime legale. L’oggetto, in Tratt. dir. fam. (diretto da P. Zatti), Giuffrè, Milano, 2002, p. 136 s.; Faicioni, L., Il coniuge imprenditore individuale, Riv. not., 1997, p. 1184; Cannavale A., Comunione legale e impresa individuale di uno dei coniugi (o impresa gestita da uno dei coniugi in forma di società di persone), Vita not., 1997, p. 485.
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