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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Quando il contratto di cessione dell'azienda bancaria non esclude il
debito derivante dalle azioni revocatorie.
(brevi note)
Tribunale di Milano 8 giugno 2000
Tribunale di Milano 29 gennaio 2001
Il caso
In entrambi i giudizi, la
banca convenuta in sede di revocatoria fallimentare ha eccepito la propria
mancanza di legittimazione passiva, affermando che il rapporto di conto
corrente sul quale sono state eseguite le rimesse revocabili è stato
intrattenuto con altra banca, diversa da essa convenuta.
E’ infatti, accaduto che il
rapporto in questione fosse riferibile al Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.,
soggetto questo, assolutamente diverso dall’attuale Banco Ambrosiano Vento
S.p.A. convenuto in giudizio.
La banca convenuta ha,
infatti, illustrato e dimostrato le seguenti circostanze:
- Il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., a favore del quale sono state effettuate le rimesse oggetto di
revocatoria, in data 18 dicembre 1997, ha mutato la propria denominazione, con
effetto dal 1 gennaio 1998, in Banco Intesa S.p.A. con sede in Milano,
Piazza Ferrari n. 10.
Con delibera del 27 luglio
1997 la società Eurogrind S.r.l., ha mutato, con effetto dal 1 gennaio 1998,
la propria denominazione in Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. ed ha trasferito la
propria sede sociale in Vicenza ove aveva sede il “precedente” Banco
Ambrosiano.
- Sempre con effetto dal 1
gennaio 1998 il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (quello “precedente” cui sono
riferibili gli atti solutori) ha conferito all’ Eurogrind (che dal 1/1/1998
ha assunto la denominazione di Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.) l’intero
complesso aziendale.
Con a queste
operazioni, si è ottenuto l’effetto di creare una società bancaria denominata
Banca Ambrosiano Veneta S.p.A., affatto distinta dal precedente istituto
bancario che prima del 1 gennaio 1998 aveva la medesima denominazione.
L’unico collegamento esistente
tra le due società è costituito dalla cessione dell’attività bancaria alla
quale è riferibile il rapporto di conto corrente ove sono stati
effettuati i versamenti dei quali è stata chiesta la revoca.
Ed è su tali atto di cessione
che si è focalizzata l’attenzione dei due giudici milanesi che hanno
preannunciato le sentenze 8 giugno 2000 n. 7032 e 29 gennaio 2001 n. 1011.
Due decisioni molto diverse - La
sentenza del
Tribunale di Milano 8 giugno 2000
Il primo giudice, con una
motivazione peraltro piuttosto sintetica, dopo aver accertato che i rapporti
commerciali con la società fallita, da cui traggono origine le azioni
revocatorie, “non ebbero luogo con l’attuale Banca Ambrosiano Veneto” ha
affermato che “al momento del conferimento dell’azienda” il rapporto
commerciale con [la fallita] era ormai cessato da tempo e che "… non esisteva alcun
debito della società conferente verso il fallimento che potesse in qualche
modo essere oggetto di cessione".
E sullo specifico punto
dell’azione revocatoria, il giudice afferma che è “superfluo ricordare la
natura costitutiva della sentenza di revoca che comporta inevitabilmente come
prima che l’azione venga intrapresa dalla curatela non esista alcun diritto di
credito della massa che sorge solo all’esito della sentenza”.
L’argomentazione , in sostanza
si fonda sul principio per cui il debito da revocatoria sorge con la sentenza
e, poiché al momento della cessione dell’azienda tale debito non era ancora
sorto, il cessionario non ne dovrebbe rispondere.
La sentenza 29 gennaio 2001
La decisione,
Tribunale di Milano 29 gennaio 2001, n. 1011, perviene, con argomentazioni che ci paiono condivisibili, ad una
conclusione diametralmente opposta.
Secondo il giudice, l’atto di
cessione di azienda contiene alcune clausole che consentono di ritenere che
abbia formato oggetto della cessione anche il debito da azione revocatoria.
In tale atto, infatti si
dispone la cessione di “tutti
i rapporti attivi e passivi, tutti i debiti ed i crediti, ogni cespite…
diritto, aspettativa nei confronti di chiunque, ogni attività e passività… di
compendio del complesso aziendale oggetto di conferimento”. Si precisa poi che
“la conferitaria subentra di pieno diritto e nel modo più ampio e generale…
alla conferente in tutto il patrimonio … in ogni .. rapporto in essere o in
formazione … di giusa che la conferitaria possa continuare senza soluzione di
continuità nell’esercizio del complesso aziendale conferito.
Sulla scorta di queste
pattuizioni, il giudice ha correttamente ritenuto che le parti del contratto
di cessione d’azienda non solo non abbiano voluto escludere le posizioni
legate alle azioni revocatorie, ma, anzi, abbiano voluto che la società conferitaria subentrasse senza soluzione di continuità in tutti i rapporti
della conferente.
L’accertamento della volontà
delle parti operato dal giudice ha reso, quindi, superfluo ogni
approfondimento relativo alle complesse questioni giuridiche affrontate dal
giudice della sentenza di cui sopra. (f.b.)
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