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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Quando il contratto di cessione dell'azienda bancaria non esclude il debito derivante dalle azioni revocatorie.

(brevi note)

 

Tribunale di Milano 8 giugno 2000

Tribunale di Milano 29 gennaio 2001

 

Il caso

In entrambi i giudizi, la banca convenuta in sede di revocatoria fallimentare ha eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva, affermando che il rapporto di conto corrente sul quale sono state eseguite le rimesse revocabili è stato intrattenuto con altra banca, diversa da essa convenuta.

E’ infatti, accaduto che il rapporto in questione fosse riferibile al Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., soggetto questo, assolutamente diverso dall’attuale Banco Ambrosiano Vento S.p.A. convenuto in giudizio.

La banca convenuta ha, infatti, illustrato e dimostrato le seguenti circostanze:

 

- Il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., a favore del quale sono state effettuate le rimesse oggetto di revocatoria, in data 18 dicembre 1997, ha mutato la propria denominazione, con effetto dal 1 gennaio 1998, in Banco Intesa S.p.A. con sede in Milano, Piazza Ferrari n. 10.

Con delibera del 27 luglio 1997 la società Eurogrind S.r.l., ha mutato, con effetto dal 1 gennaio 1998, la propria denominazione in Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. ed ha trasferito la propria sede sociale in Vicenza ove aveva sede il “precedente” Banco Ambrosiano.

 

- Sempre con effetto dal 1 gennaio 1998 il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (quello “precedente” cui sono riferibili gli atti solutori) ha conferito all’ Eurogrind (che dal 1/1/1998 ha assunto la denominazione di Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.) l’intero complesso aziendale.

 

Con a queste operazioni, si è ottenuto l’effetto di creare una società bancaria denominata Banca Ambrosiano Veneta S.p.A., affatto distinta dal precedente istituto bancario che prima del 1 gennaio 1998 aveva la medesima denominazione.

L’unico collegamento esistente tra le due società è costituito dalla cessione dell’attività bancaria alla quale è riferibile il rapporto di conto corrente ove sono stati effettuati i versamenti dei quali è stata chiesta la revoca.

Ed è su tali  atto di cessione che si è focalizzata l’attenzione dei  due giudici milanesi che hanno preannunciato le sentenze 8 giugno 2000 n. 7032 e 29 gennaio 2001 n. 1011.

 

Due decisioni molto diverse - La sentenza del Tribunale di Milano 8 giugno 2000

Il primo giudice, con una motivazione peraltro piuttosto sintetica, dopo aver accertato che i rapporti commerciali con la società fallita, da cui  traggono origine le azioni revocatorie, “non ebbero luogo con l’attuale Banca Ambrosiano Veneto” ha affermato che “al momento del conferimento dell’azienda” il rapporto commerciale con [la fallita] era ormai cessato da tempo e che  "… non esisteva alcun debito della società conferente verso il fallimento che potesse in qualche modo essere oggetto di cessione".

E sullo specifico punto dell’azione revocatoria, il giudice afferma che è “superfluo ricordare la natura costitutiva della sentenza di revoca che comporta inevitabilmente come prima che l’azione venga intrapresa dalla curatela non esista alcun diritto di credito della massa che sorge solo all’esito della sentenza”.

L’argomentazione , in sostanza si fonda sul principio per cui il debito da revocatoria sorge con la sentenza e, poiché al momento della cessione dell’azienda tale debito non era ancora sorto, il cessionario non ne dovrebbe rispondere.

 

La sentenza 29 gennaio 2001

La decisione, Tribunale di Milano 29 gennaio 2001, n. 1011, perviene, con argomentazioni che ci paiono  condivisibili, ad una conclusione diametralmente opposta.

Secondo il giudice, l’atto di cessione di azienda contiene alcune clausole che consentono di ritenere che abbia formato oggetto della cessione anche il debito da azione revocatoria.

In tale atto, infatti si dispone la cessione di “tutti i rapporti attivi e passivi, tutti i debiti ed i crediti, ogni cespite… diritto, aspettativa nei confronti di chiunque, ogni attività e passività… di compendio del complesso aziendale oggetto di conferimento”. Si precisa poi che “la conferitaria subentra di pieno diritto e nel modo più ampio e generale… alla conferente in tutto il patrimonio … in ogni .. rapporto in essere o in formazione … di giusa che la conferitaria possa continuare senza soluzione di continuità nell’esercizio del complesso aziendale conferito.

Sulla scorta di queste pattuizioni, il giudice ha correttamente ritenuto che le parti del contratto di cessione d’azienda non solo non abbiano voluto escludere le posizioni legate alle azioni revocatorie, ma, anzi, abbiano voluto che la società conferitaria subentrasse senza soluzione di continuità in tutti i rapporti della conferente.

L’accertamento della volontà delle parti operato dal giudice ha reso, quindi, superfluo ogni approfondimento relativo alle complesse questioni giuridiche affrontate dal giudice della sentenza di cui sopra. (f.b.)