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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Cessione di azienda bancaria in liquidazione coatta amministrativa, art. 90 T.U. legge bancaria, applicabilità dell'art. 2560 c.c. e azione revocatoria.

(brevi note)

 

Corte Appello Catania 20 ottobre 2000

 

Il caso

Un giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario viene dichiarato interrotto a seguito dell'ammissione della banca convenuta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il curatore riassume il giudizio nei confronti della procedura nonchè del Banco di Sicilia S.p.A. - Divisione Sicilcassa subentrato, per effetto della cessione delle attività e passività, nei rapporti pendenti facenti capo all'originario convenuto.

 

Costituendosi in giudizio, il B.co di Sicilia - Divisione Sicilcassa eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo, tra l'altro, che l'atto di cessione delle attività e passività prevede il passaggio al cessionario delle sole passività esistenti al momento della cessione e che detto atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 T.U. legge bancaria, prevede espressamente che la cessionaria risponda delle sole passività risultanti dallo stato passivo e non quindi del debito da revocatoria che nello stato passivo non era indicato, essendo ancora pendente la relativa azione.

 

Le motivazioni della sentenza in tema di successione nel debito da revocatoria

Il giudice di primo grado ha respinto le eccezioni della banca convenuta e la Corte d'Appello ha confermato la decisione evidenziando che:

 

- proprio nell'atto di cessione di cui si discute è prevista l'inclusione di «ogni diritto, ragione, azione od obbligo, spettante alla Sicilcassa (la cedente ndr) ...ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso»; nello stesso atto, inoltre, pur escludendosi espressamente alcune attività e passività ed alcune azioni, non si fanno rientrare nella cessione le azioni revocatorie nè i debiti da esse nascenti; oltre a ciò, nell'atto in questione, si precisa che nella valutazione  dei rapporti obbligatori oggetto della cessione «viene compreso il valore dei giudizi attivi e passivi».

La corte conclude quindi affermando che il riferimento alle passività risultanti dallo stato passivo non comporta, nel caso di specie, l'esclusione dalla cessione dei debiti che dovessero derivare dalle azioni revocatorie;

 

- la corte, in secondo luogo, evidenzia l'infondatezza della tesi per cui, in base all'art. 2560 c.c., il cessionario deve rispondere dei debiti relativi alla azienda ceduta soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori. La corte, in proposito, osserva che la cessione ad altro istituto bancario di attività e passività di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa non può assimilarsi ad un trasferimento d'azienda.

 

Conclusioni

La sentenza in esame, che presenta spunti di indubbio interesse, afferma in sostanza che, nel caso di specie, il cessionario dell'azienda bancaria deve rispondere del debito che dovesse derivare dal positivo esperimento dell'azione revocatoria in quanto il trasferimento di tale debito è stato dalle parti voluto proprio nel contratto di cessione dell'azienda e ciò nonostante il debito stesso non fosse indicato nelle scritture contabili.  (f.b.)