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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Cessione di azienda bancaria in liquidazione coatta amministrativa, art.
90 T.U. legge bancaria, applicabilità dell'art. 2560 c.c. e azione
revocatoria.
(brevi note)
Corte Appello Catania 20 ottobre 2000
Il caso
Un giudizio avente ad oggetto la revocatoria
fallimentare di rimesse in conto corrente bancario viene dichiarato interrotto
a seguito dell'ammissione della banca convenuta alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa.
Il curatore riassume il giudizio nei confronti
della procedura nonchè del Banco di Sicilia S.p.A. - Divisione Sicilcassa
subentrato, per effetto della cessione delle attività e passività, nei
rapporti pendenti facenti capo all'originario convenuto.
Costituendosi in giudizio, il B.co di Sicilia -
Divisione Sicilcassa eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva
sostenendo, tra l'altro, che l'atto di cessione delle attività e passività
prevede il passaggio al cessionario delle sole passività esistenti al
momento della cessione e che detto atto, in conformità a quanto previsto
dall'art. 90 T.U. legge bancaria, prevede espressamente che la cessionaria
risponda delle sole passività risultanti dallo stato passivo e non quindi del
debito da revocatoria che nello stato passivo non era indicato, essendo ancora
pendente la relativa azione.
Le motivazioni della sentenza in
tema di successione nel debito da revocatoria
Il giudice di primo grado ha respinto le
eccezioni della banca convenuta e la Corte d'Appello ha confermato la decisione
evidenziando che:
- proprio nell'atto di cessione di cui si
discute è prevista l'inclusione di «ogni diritto, ragione, azione od obbligo,
spettante alla Sicilcassa (la cedente ndr) ...ivi compresi i giudizi attivi e
passivi in corso»; nello stesso atto, inoltre, pur escludendosi espressamente
alcune attività e passività ed alcune azioni, non si fanno rientrare nella
cessione le azioni revocatorie nè i debiti da esse nascenti; oltre a ciò,
nell'atto in questione, si precisa che nella valutazione dei rapporti
obbligatori oggetto della cessione «viene compreso il valore dei giudizi
attivi e passivi».
La corte conclude quindi affermando che il
riferimento alle passività risultanti dallo stato passivo non comporta, nel
caso di specie, l'esclusione dalla cessione dei debiti che dovessero derivare
dalle azioni revocatorie;
- la corte, in secondo luogo, evidenzia
l'infondatezza della tesi per cui, in base all'art. 2560 c.c., il cessionario
deve rispondere dei debiti relativi alla azienda ceduta soltanto se essi
risultano dai libri contabili obbligatori. La corte, in proposito, osserva che
la cessione ad altro istituto bancario di attività e passività di una banca
posta in liquidazione coatta amministrativa non può assimilarsi ad un
trasferimento d'azienda.
Conclusioni
La sentenza in esame, che presenta spunti di
indubbio interesse, afferma in sostanza che, nel caso di specie, il
cessionario dell'azienda bancaria deve rispondere del debito che dovesse
derivare dal positivo esperimento dell'azione revocatoria in quanto il
trasferimento di tale debito è stato dalle parti voluto proprio nel contratto
di cessione dell'azienda e ciò nonostante il debito stesso non fosse indicato
nelle scritture contabili.
(f.b.)
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