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Ultime novità pubblicate
Diritto Civile - Merito, le ultime 10 novitą
Il prezzo del volo non fruito deve essere rimborsato, non mediante un voucher come prevede il Decreto Cura Italia Sebbene il decreto Cura Italia, a partire dal 13 marzo 2020, abbia consentito alle compagnie aeree di offrire un voucher come unica forma di rimborso, il Regolamento comunitario 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto aereo, prevale: sono i passeggeri ad avere il diritto di scegliere. Nel caso preso in esame “l’unica normativa applicabile è il Reg. CE n. 261/2004, artt. 5 e 8, comportante il rimborso del prezzo del volo non fruito per causa non imputabile al passeggero. (Alessandro Palmigiano) (riproduzione riservata) Giudice di Pace Palermo 31 marzo 2021.
L’agenzia di viaggi deve controllare il passaporto per l’estero ma non il permesso di soggiorno per il rientro in Italia L’art. 34 lett. F) del Codice del Turismo pone a carico dell’agenzia di viaggi l’obbligo di fornire informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e di visti e di verificare i documenti necessari per recarsi nel paese di destinazione, se diverso dall’Italia, mentre è onere del viaggiatore accertarsi di poter uscire dall’Italia e farvi regolarmente rientro in ragione di un valido titolo di soggiorno (permesso di soggiorno). (Costanza Radice) (riproduzione riservata) Giudice di Pace Verbania 12 marzo 2021.
Responsabilità da interruzione dell'energia elettrica Il contratto di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Deve perciò riconoscersi la responsabilità dell’ente erogatore che non ha dato la prova della non imputabilità dell’inadempimento e comunque dell’impossibilità della prestazione per cause ad essa non imputabili. (Mauro Di Martino) (riproduzione riservata) Giudice di Pace Milano 16 settembre 2020.
Contratto dissimulato costituito da donazione stipulata senza la forma prescritta In applicazione dell’art. 1414, comma 1, cod. civ., il contratto simulato (compravendita) non produce effetti tra le parti contraenti, potendo solo spiegare effetti tra queste l’atto dissimulato (donazione), salvo che per tale ultimo contratto sussistano i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge. (Raffaello Chillemi) (riproduzione riservata) [Nel caso in esame, mancavano i requisiti di forma prescritti a pena di nullità dalla legge: in particolare, a mente dell’art. 782 cod. civ. per la validità della donazione è necessario l’atto pubblico, che, in virtù dell’art. 2699 cod. civ., deve essere redatto da un notaio secondo le formalità previste. All’uopo, l’articolo 48 della legge 16/2/1913 n. 89 (legge notarile), a seguito della novella di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, stabilisce la presenza necessaria di due testimoni, di cui il notaio deve fare espressa menzione in principio dell’atto, per cui, in sua mancanza, il contratto è nullo per difetto di forma.] Tribunale Napoli Nord 17 febbraio 2021.
Responsabilità da cose in custodia e liquidazione del danno non patrimoniale per morte causata da fatto illecito La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e richiede solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Tale responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. (Fabrizio Gioffredi) (Massimo Salvadori) (riproduzione riservata) Appello Firenze 18 febbraio 2021.
Concorrenza sleale: viola l’art. 2598 c.c. la condotta del socio che anticipa le campagne promozionali Sussiste la legittimazione attiva del socio di una società avente ad oggetto la selezione e la programmazione degli acquisti dei prodotti elettronici per conto dei soci e l’organizzazione di campagne promozionali a carattere nazionale ad agire in giudizio contro un altro socio responsabile di aver posto in essere atti di concorrenza sleale consistente nell’anticipare la promozione di prodotti il cui prezzo era stato concordato tra tutti i soci, praticando un prezzo ulteriormente ribassato. Sussiste la concorrenza sleale prevista dal n. 3 dell’art. 2598 c.c. in caso di utilizzo di informazioni riservate e di mancato allineamento sulle modalità concordate circa le tempistiche di determinate offerte promozionali da parte del socio di una società che ha ad oggetto l’organizzazione di campagne promozionali su tutto il territorio nazionale, le cui tempistiche e condizioni i soci sono tenuti a rispettare al fine di promuovere il marchio concesso in sub licenza dalla società ai soci stessi per contraddistinguere i propri punti vendita. Una volta raggiunta la prova della condotta di concorrenza sleale, non è necessaria la prova della colpa, in aderenza a quanto disposto dall’art. 2600 c. 3 c.c. e dal relativo accertamento deve conseguirne l’inibitoria. Tuttavia non può essere concessa la penale richiesta dall’attrice ai sensi degli artt. 2599 c.c. e 614-bis c.p.c., considerato che le condotte vietate sono state forzatamente identificate in maniera astratta, con riferimento alle future campagne promozionali della società partecipata e dalla riproposizione, da parte delle convenute, di elementi in qualche modo riconducibile a detta campagna. La fattispecie da sanzionare non si presta quindi ad essere diagnosticata con una rilevazione veramente automatica, come sarebbe necessario per applicare la penale, ma presuppone un ulteriore accertamento in fatto, per riconoscere il valore “anticipatorio” delle condizioni praticate dalle convenute rispetto alla promozione pianificata, e d’altra parte non si presta, sempre per il suo carattere astratto, ad una liquidazione forfettaria del danno conseguente. Non può neppure essere riconosciuta la «reversione [o retroversione, o restituzione] degli utili» di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. non vertendo la presente causa in materia di tutela della proprietà industriale, e quindi di brevetto e diritto d’autore. Va invece disposta la pubblicazione dell’estratto della sentenza (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome dei giudici) a cura e spese, in solido, dei responsabili degli atti di concorrenza sleale per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione online – su “Corriere della Sera” e “Il Resto del Carlino” (Riferimenti normativi: artt. 2600, commi 2 e 3 e 2599 c.c.; 614-bis c.p.c.; art. 125, comma 3 e 126 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). (Paolo Bontempi) (riproduzione riservata) Tribunale Genova 16 febbraio 2021.
Atto pubblico di compravendita stipulato pochi mesi prima del decesso del venditore con il proprio convivente ultraventennale L’atto pubblico di compravendita stipulato pochi mesi prima del decesso del venditore con il proprio convivente ultraventennale, in mancanza del pagamento del relativo prezzo e in presenza di ulteriori elementi presuntivi, quali i rapporti non idilliaci intercorrenti tra il de cuius e il proprio unico erede legittimo, sono certamente idonei a provare l’intento simulativo e, per l’effetto, la sottostante mera donazione. In applicazione dell’art. 1414, comma 1, cod. civ., il contratto simulato (compravendita) non produce effetti tra le parti contraenti, potendo solo spiegare effetti tra queste l’atto dissimulato (donazione), salvo che per tale ultimo contratto sussistano i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge. Nel caso in esame, mancavano i requisiti di forma prescritti a pena di nullità dalla legge: in particolare, a mente dell’art. 782 cod. civ. per la validità della donazione è necessario l’atto pubblico, che, in virtù dell’art. 2699 cod. civ., deve essere redatto da un notaio secondo le formalità previste. All’uopo, l’articolo 48 della legge 16/2/1913 n. 89 (legge notarile), a seguito della novella di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, stabilisce la presenza necessaria di due testimoni, di cui il notaio deve fare espressa menzione in principio dell’atto, per cui, in sua mancanza, il contratto è nullo per difetto di forma. (Raffaello Chillemi) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli Nord 17 febbraio 2021.
Risarcimento danni da movida notturna Sussiste la responsabilità del Comune per non aver posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per ciascuna zona, secondo la sua classificazione acustica, e, in generale, per evitare o contenere gli altri effetti nocivi della movida. Il Comune deve pertanto essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale per non aver impedito le immissioni rumorose illecite, ex artt. 2043 e 2059 c.c. nei confronti degli attori residenti, a fronte della violazione del loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività di godimento dell’habitat domestico e di quartiere. Questo peculiare danno di carattere non patrimoniale non può che essere valutato con criterio equitativo, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non potendo essere provato nel suo preciso ammontare. (Silvia Bortolotti) (Marco Buffa) (Alessandro Sodde) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 11 marzo 2021.
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo di somme di denaro nella successione ereditaria È inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario avente ad oggetto la custodia o la gestione temporanea di beni fungibili, quali il denaro. Sebbene il legittimario totalmente pretermesso non acquista non acquista all’apertura della successione la qualità di erede né la titolarità di beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario, l’esperimento dell’azione petitoria, in tanto quanto volta al recupero di beni ereditari posseduti da altri, si tradurrà nel conseguimento di una pronuncia di condanna alla restituzione di tali beni, che ben può trovare tutela nelle forme del sequestro conservativo, quale unica cautela percorribile, posto che il diritto ereditario dell’erede pretermesso è destinato a sfociare, per la parte del relictum abusivamente prelevata, in un diritto di credito. (Matteo Borgini) (riproduzione riservata) Tribunale Varese 10 marzo 2021.
Covid-19 e spostamenti: le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria Non è configurabile il delitto di cui all’art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al DPCM 8 marzo 2020, in quanto la norma di cui all’art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. in forza del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria (e non già in base ad una atto amministrativo) e “nei casi e nei modi previsti dalla legge” e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come sarebbe l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini; da questo punto di vista il divieto di ogni spostamento dalla abitazione, salvo in determinati casi consentiti, si risolverebbe non già in una mera limitazione della libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost., ma in una conculcazione – preclusa alla Autorità Amministrativa, financo al Presidente del Consiglio dei Ministri – dell’inviolabile diritto di libertà personale; conseguentemente, disapplicata in parte qua la norma secondaria contrastante con il dettato costituzionale, la falsa rappresentazione delle condizioni di liceità del comportamento comunque consentito risulta priva di rilevanza offensiva, siccome riconducibile alla categoria del “falso inutile”. (Il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia ha di conseguenza pronunciato sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna formulata in relazione al predetto reato dal PM). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Reggio Emilia 27 gennaio 2021. |
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