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LIBRO TERZO

Della proprietà

TITOLO V

Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

CAPO I

Dell'usufrutto

SEZIONE IV

Estinzione e modificazioni dell'usufrutto

 

 

 

Artt. 1001 - 1013   < indice >   Artt. 1021 - 1026

 


     

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Art. 1014

Estinzione dell'usufrutto

 

I. Oltre quanto è stabilito dall'articolo 979, l'usufrutto si estingue:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

 

Art. 1015

Abusi dell'usufruttuario

 

I. L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.

II. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.

III. I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire.

 

Art. 1016

Perimento parziale della cosa

 

I. Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

 

Art. 1017

Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

 

I. Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno.

 

Art. 1018

Perimento dell'edificio

 

I. Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.

II. La stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.

 

Art. 1019

Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario

 

I. Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.

II. Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.

 

Art. 1020

Requisizione o espropriazione

 

I. Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa.

 

 

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