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LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO VI

Del matrimonio

CAPO III

Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

SEZIONE III

Delle opposizioni al matrimonio

 

 

 

 Artt. 93 - 101   < indice >   Artt. 106 - 114

 


 

 

 

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Art. 102

Persone che possono fare opposizione

 

I. I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

II. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

III. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

IV. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

V. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

 

Art. 103

Atto di opposizione

 

I. L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

 

Art. 104

Effetti dell'opposizione

 

I. Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

 

Art. 105

[Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali]

 

 

Articolo divenuto inoperante

 

 

 

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