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LIBRO TERZO

Della proprietà

TITOLO VI

Delle servitù prediali

CAPO VI

Dell'estinzione delle servitù

 

 

 

Artt. 1063 - 1071   < indice >   Art. 1079

 


     

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Art. 1072

Estinzione per confusione

 

I. La servitù si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.

 

Art. 1073

Estinzione per prescrizione

 

I. La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.

II. Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

III. Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

IV. Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

V. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.

VI. La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

 

Art. 1074

Impossibilità di uso e mancanza di utilità

 

I. L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.

 

Art. 1075

Esercizio limitato della servitù

 

I. La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

 

Art. 1076

Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso

 

I. L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.

 

Art. 1077

Servitù costituite sul fondo enfiteutico

 

I. Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.

 

Art. 1078

Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, o in usufrutto

 

I. Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto [o dal marito a favore del fondo dotale].

 

 

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Artt. 1063 - 1071   < indice >   Art. 1079

 
     

 

 

 

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