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LIBRO TERZO

Della proprietà

TITOLO VI

Delle servitù prediali

CAPO VIII

Di alcune servitù in materia di acque

SEZIONE II

Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua

 

 

 

Artt. 1080 - 1093   < indice >   Artt. 1100 - 1116

 


     

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Art. 1094

Servitù attiva degli scoli

 

I. Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.

 

Art. 1095

Usucapione della servitù attiva degli scoli

 

I. Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.

II. Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

III. Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.

 

Art. 1096

Diritti del proprietario del fondo servente

 

I. La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.

 

Art. 1097

Diritto agli avanzi d'acqua

I. Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.

 

Art. 1098

Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua

 

I. Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi di acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

 

Art. 1099

Sostituzione di acqua viva

 

I. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.

 

 

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