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LIBRO TERZO Della proprietà TITOLO VIII Del possesso CAPO III Delle azioni a difesa del possesso
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Artt. 1158 - 1167 < indice > Artt. 1171 - 1172 |
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Art. 1168 Azione di reintegrazione
I. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. II. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. III. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. IV. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.
Art. 1169 Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio
I. La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
Art. 1170 Azione di manutenzione
I. Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. II. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. III. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
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Artt. 1158 - 1167 < indice > Artt. 1171 - 1172 |
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