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LIBRO QUARTO

Delle obbligazioni

TITOLO II

Dei contratti in generale

CAPO II

Dei requisiti del contratto

SEZIONE I

Dell'accordo delle parti

 

 

 

Art. 1325   < indice >   Artt. 1343 - 1345

 


     

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Art. 1326

Conclusione del contratto

 

I. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

II. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

III. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

IV. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

V. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

 

Art. 1327

Esecuzione prima della risposta dell'accettante

 

I. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

II. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

 

Art. 1328

Revoca della proposta e dell'accettazione

 

I. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

II. L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

 

Art. 1329

Proposta irrevocabile

 

I. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

II. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

 

Art. 1330

Morte o incapacità dell'imprenditore

 

I. La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

 

Art. 1331

Opzione

 

I. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329.

II. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

 

Art. 1332

Adesione di altre parti al contratto

 

I. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

 

Art. 1333

Contratto con obbligazioni del solo proponente

 

I. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

II. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

 

Art. 1334

Efficacia degli atti unilaterali

 

I. Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

 

Art. 1335

Presunzione di conoscenza

 

I. La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

 

Art. 1336

Offerta al pubblico

 

I. L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

II. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

 

Art. 1337

Trattative e responsabilità precontrattuale

 

I. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

 

Art. 1338

Conoscenza delle cause d'invalidità

 

I. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

 

Art. 1339

Inserzione automatica di clausole

 

I. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

 Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate

 

Art. 1340

Clausole d'uso

 

I. Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

 

Art. 1341

Condizioni generali di contratto

 

I. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

II. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

 

Art. 1342

Contratto concluso mediante moduli o formulari

 

I. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

II. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

 

 

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Art. 1325   < indice >   Artt. 1343 - 1345

 
     

 

 

 

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