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LIBRO QUARTO

Delle obbligazioni

TITOLO II

Dei contratti in generale

CAPO XII

Dell'annullabilità del contratto

SEZIONE II

Dei vizi del consenso

 

 

 

Artt. 1425 - 1426   < indice >   Artt. 1441 - 1446

 


     

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Art. 1427

Errore, violenza e dolo

 

I. Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

 

Art. 1428

Rilevanza dell'errore

 

I. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

 

Art. 1429

Errore essenziale

 

I. L'errore è essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

 

Art. 1430

Errore di calcolo

 

I. L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

 

Art. 1431

Errore riconoscibile

 

I. L'errore si considera riconoscibile quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

 

Art. 1432

Mantenimento del contratto rettificato

 

I. La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

 

Art. 1433

Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

 

I. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

 

Art. 1434

Violenza

 

I. La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

 

Art. 1435

Caratteri della violenza

 

I. La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

 

Art. 1436

Violenza diretta contro terzi

 

I. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

II. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

 

Art. 1437

Timore riverenziale

 

I. Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

 

Art. 1438

Minaccia di far valere un diritto

 

I. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

 

Art. 1439

Dolo

 

I. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

II. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

 

Art. 1440

Dolo incidente

 

I. Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

 

 

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