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LIBRO QUARTO Delle obbligazioni TITOLO III Dei singoli contratti CAPO XII Del deposito SEZIONE I Del deposito in generale
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Artt. 1754 - 1765 < indice > Artt. 1783 - 1786 |
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Art. 1766 Nozione
I. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767 Presunzione di gratuità
I. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
Art. 1768 Diligenza nella custodia
I. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. II. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Art. 1769 Responsabilità del depositario incapace
I. Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.
Art. 1770 Modalità della custodia
I. Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante. II. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
I. Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario. II. Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772 Pluralità di depositanti e di depositari
I. Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria. II. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile. III. Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773 Terzo interessato nel deposito
I. Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative
I. Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita. II. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775 Restituzione dei frutti
I. Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario
I. L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa
I. Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. II. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778Cosa proveniente da reato
I. Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé. II. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Art. 1779 Cosa propria del depositario
I. Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa
I. Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. II. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1781 Diritti del depositario
I. Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Art. 1782 Deposito irregolare
I. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. II. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
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Artt. 1754 - 1765 < indice > Artt. 1783 - 1786 |
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