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LIBRO PRIMO Delle persone e della famiglia TITOLO VI Del matrimonio CAPO VI Del regime patrimoniale della famiglia SEZIONE V Del regime di separazione dei beni
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Art. 215 Separazione dei beni
I. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 [Fonti del regolamento della comunione]
Articolo abrogato
Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni
I. Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. II. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. III. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. IV. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
I. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.
Art. 219 Prova della proprietà dei beni
I. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. II. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art. 220
Articolo abrogato
Art. 221
Articolo abrogato
Art. 222
Articolo abrogato
Art. 223
Articolo abrogato
Art. 224
Articolo abrogato
Art. 225
Articolo abrogato
Art. 226
Articolo abrogato
Art. 227
Articolo abrogato
Art. 228
Articolo abrogato
Art. 229
Articolo abrogato
Art. 230
Articolo abrogato
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