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LIBRO QUINTO

Del lavoro

TITOLO V

Delle societą

CAPO V

Della societą per azioni

SEZIONE III

Dei promotori e dei soci fondatori

 

 

 

Artt. 2333 - 2336 < indice > Artt. 2341bis - 2341ter

 


 

 

 

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Art. 2337

Promotori

 

I. Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.

 

Art. 2338

Obbligazioni dei promotori

 

I. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societą.

II. La societą č tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societą o siano state approvate dall'assemblea.

III. Se per qualsiasi ragione la societą non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

 

Art. 2339

Responsabilitą dei promotori

 

I. I promotori sono solidalmente responsabili verso la societą e verso i terzi:

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societą;

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformitą della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;

3) per la veridicitą delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societą.

II. Sono del pari solidalmente responsabili verso la societą e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

 

Art. 2340

Limiti dei benefici riservati ai promotori

 

I. I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualitą di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

II. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

 

Art. 2341

Soci fondatori

 

I. La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.

 

 

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Artt. 2333 - 2336 < indice > Artt. 2341bis - 2341ter

 
     

 

 

 

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