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LIBRO SESTO

Della tutela dei diritti

TITOLO II

Delle prove

CAPO II

Della prova documentale

SEZIONE VI

Delle copie degli atti

 

 

 

Art. 2713   < indice >   Art. 2720

 


 

 

 

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Art. 2714

Copie di atti pubblici

 

I. Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale 1).

II. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

 

Art. 2715

Copie di scritture private originali depositate

 

I. Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte .

 

Art. 2716

Mancanza dell'atto originale o di copia depositata

 

I. In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne la efficacia probatoria.

II. In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.

 

Art. 2717

Valore probatorio di altre copie

 

I. Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.

 

Art. 2718

Valore probatorio di copie parziali

 

I. Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

 

Art. 2719

Copie fotografiche di scritture

 

I. Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

 

 

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