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LIBRO SESTO Della tutela dei diritti TITOLO III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale CAPO V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale SEZIONE II Dell'azione revocatoria
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Art. 2900 < indice > Artt. 2905 - 2906 |
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Art. 2901 Condizioni
I. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. II. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. III. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto . IV. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Art. 2902 Effetti
I. Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. II. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Art. 2903 Prescrizione dell'azione
I. L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
Art. 2904 Rinvio
I. Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
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Art. 2900 < indice > Artt. 2905 - 2906 |
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