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LIBRO SESTO

Della tutela dei diritti

TITOLO III

Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

CAPO V

Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

SEZIONE II

Dell'azione revocatoria

 

 

 

Art. 2900   < indice >   Artt. 2905 - 2906

 


 

 

 

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Art. 2901

Condizioni

 

I. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

II. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

III. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto .

IV. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

 

Art. 2902

Effetti

 

I. Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

II. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

 

Art. 2903

Prescrizione dell'azione

 

I. L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

 

Art. 2904

Rinvio

 

I. Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.

 

 

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Art. 2900   < indice >   Artt. 2905 - 2906

 


     

 

 

 

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