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LIBRO SECONDO Delle successioni TITOLO I Disposizioni generali sulle successioni CAPO II Della capacità di succedere
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Art. 462 Capacità delle persone fisiche
I. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. II. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. III. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
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