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LIBRO SECONDO

Delle successioni

TITOLO I

Disposizioni generali sulle successioni

CAPO V

Dell'accettazione dell'eredità

SEZIONE I

Disposizioni generali

 

 

 

 Artt. 467 - 469   < indice >   Artt. 484 - 511

 


 

 

 

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Art. 470

Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

 

I. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

II. L'accettazione col beneficio di inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

 

Art. 471

Eredità devolute a minori o interdetti

 

I. Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

 

Art. 472

Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

 

I. I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394.

 

Art. 473

Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

 

I. L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

II. Il presente articolo non si applica alle società.

 

Art. 474

Modi di accettazione

 

I. L'accettazione può essere espressa o tacita.

 

Art. 475

Accettazione espressa

 

I. L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede.

II. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

III. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

 

Art. 476

Accettazione tacita

 

I. L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

 

Art. 477

Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

 

I. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.

 

Art. 478

Rinunzia che importa accettazione

 

I. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

 

Art. 479

Trasmissione del diritto di accettazione

 

I. Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

II. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

III. La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia alla eredità che al medesimo è devoluta.

 

Art. 480

Prescrizione

 

I. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.

II. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

III. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

 

Art. 481

Fissazione di un termine per l'accettazione

 

I. Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

 

Art. 482

Impugnazione per violenza o dolo

 

I. L'accettazione della eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

II. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

 

Art. 483

Impugnazione per errore

 

I. L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.

II. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

III. L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.

 

 

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 Artt. 467 - 469   < indice >   Artt. 484 - 511

 

 

 

 

 

 

 

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