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LIBRO SECONDO Delle successioni TITOLO II Delle successioni legittime CAPO I Della successione dei parenti
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Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
I. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali. II. Si applica il terzo comma dell'articolo 537.
Art. 567Successione dei figli legittimati e adottivi
I. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. II. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
Art. 568 Successione dei genitori
I. A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
I. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. II. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
I. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. II. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
I. Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà. II. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. III. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
I. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. II. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Art. 573 Successione dei figli naturali
I. Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.
Art. 574
Articolo abrogato
Art. 575
Articolo abrogato
Art. 576
Articolo abrogato
Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
I. Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
I. Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio. II. Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi. III. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
I. Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo. II. Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
I. Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. II. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
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