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LIBRO SECONDO

Delle successioni

TITOLO IV

Della divisione

CAPO V

Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione

 

 

 

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Artt. 757 - 760                Artt. 768bis - 768octies

 


 

 

 

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Art. 761

Annullamento per violenza o dolo

 

I. La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo.

II. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.

 

Art. 762

Omissione di beni ereditari

 

I. L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

 

Art. 763

Rescissione per lesione

 

I. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

II. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

III. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.

 

Art. 764

Atti diversi dalla divisione

 

I. L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

II. L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

 

Art. 765

Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

 

I. L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

 

Art. 766

Stima dei beni

 

I. Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

 

Art. 767

Facoltà del coerede di dare il supplemento

 

I. Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

 

Art. 768

Alienazione della porzione ereditaria

 

I. Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.

II. Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

 

 

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