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LIBRO TERZO

Della proprietà

TITOLO I

Dei beni

CAPO I

Dei beni in generale

SEZIONE II

Dei beni immobili e mobili

 

 

 

Art. 811   < indice >   Artt. 820 - 821

 


     

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Art. 812

Distinzione dei beni

 

I. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

II. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

III. Sono mobili tutti gli altri beni.

 

Art. 813

Distinzione dei diritti

 

I. Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

 

Art. 814

Energie

 

I. Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

 

Art. 815

Beni mobili iscritti in pubblici registri

 

I. I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

 

Art. 816

Universalità di mobili

 

I. È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

II. Le singole cose componenti la universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

 

Art. 817

Pertinenze

 

I. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

II. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

 

Art. 818

Regime delle pertinenze

 

I. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

II. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

III. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

 

Art. 819

Diritti dei terzi sulle pertinenze

 

I. La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

 

 

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Art. 811   < indice >   Artt. 820 - 821

 
     

 

 

 

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