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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Concessione abusiva di credito

 

 

I punti salienti della decisione del Tribunale di Foggia 7 maggio 2002

 

 

Indice: 1.La competenza del tribunale fallimentare - 2.La condotta e la consapevolezza della banca - 3.Compartecipazione della banca - 4.Il danno e il nesso causale
 5.La determinazione del danno

 

 

2.La condotta e la consapevolezza

"Va però detto che i Casillo [i falliti, ndr] speravano di evitare con il sostegno bancario il fallimento. Nella fattispecie la situazione d'insolvenza era però conosciuta ed il «ceto bancario» ha consapevolmente e deliberatamente agito per ritardare il fallimento allo scopo di evitare le revocatorie e scaricare in parte su altri creditori ed in modo particolare sullo Stato quella che era una propria perdita nei confronti del Gruppo Casillo, come sarà chiarito in seguito.

La curatela assume che l'insolvenza era conosciuta o conoscibile dal sistema bancario in genere e dalla convenuta in particolare quanto meno dalla fine del 1991 e fonda tale convincimento sui seguenti elementi: a) su uno scarsissimo apporto di mezzi propri; b) su carenze organizzative; c) sulla grave vulnerabilità dell'attività nonché sul comportamento del «ceto bancario» che aveva concesso i finanziamenti senza osservare le prescrizioni della Banca d'Italia, senza una seria istruttoria, in base a garanzie inconsistenti ed a bilanci sostanzialmente inaffidabili.

Secondo la curatela, per l'enorme sproporzione tra il debito complessivo del gruppo e le garanzie offerte, nessun finanziamento avrebbe dovuto essere concesso quanto meno a partire da tale data. La situazione d'insolvenza era stata addirittura confessata nel maggio del 1993 allorché la società in nome collettivo Casillo Grani, anche per conto delle altre società del gruppo e quindi anche per conto dell'Italsemole, aveva comunicato alla Direzione Generale delle Dogane di non potere più effettuare le esportazioni per l'Algeria, che avrebbero dovuto avere inizio fin dal mese di settembre del 1992 e di non essere quindi in grado di restituire la somma di 222 miliardi che aveva già riscosso come prefinanziamento comunitario all'esportazione. Di tanto la capogruppo aveva informato le banche alle quali aveva chiesto un ulteriore finanziamento altrimenti tutte le società sarebbero fallite. Il sostegno finanziario era stato coordinato dall'ABI e materialmente concesso dalla Cassa di Risparmio di Puglia anche per conto della Banca Mediterranea e, secondo la curatela, anche delle altre banche. A fronte di una maggiore richiesta di circa 220 miliardi, ne erano stati promessi 16 i quali erano poi serviti «nell'immediato a ridare fiato alle fallende società del gruppo ovvero, considerato l'avanzato stato di decozione a procrastinare ulteriormente l'evento fallimento, consentire il parziale "riordino” dei rapporti Banche cliente, cercare di sottrarsi alle responsabilità conseguenti». Questo è in sintesi il fatto addebitato alla convenuta ed al sistema bancario in genere emergente dall'atto introduttivo del giudizio.

....A partire dal mese di giugno del 1993, come già accennato, l'attività è stata diretta dall'ABI. Questa ha coordinato ed organizzato le proprie associate per realizzare un intervento apparentemente diretto al salvataggio del «Gruppo Casillo», ma in realtà finalizzato a creare le condizioni perché le banche potessero recuperare ulteriori somme e tentare poi di sottrarsi alle revocatorie ed alle proprie responsabilità (si allude alle responsabilità degli amministratori). "

segue...