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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Concessione abusiva di credito
I punti salienti della decisione del Tribunale di Foggia 7 maggio 2002
Indice:
1.La competenza del tribunale
fallimentare -
2.La condotta e la
consapevolezza della banca -
3.Compartecipazione della banca -
4.Il danno e il nesso causale
5.La determinazione del danno
2.La condotta e la
consapevolezza
"Va però detto che i
Casillo [i falliti, ndr] speravano di evitare con il sostegno bancario il
fallimento. Nella fattispecie la situazione d'insolvenza era però conosciuta
ed il «ceto bancario» ha
consapevolmente e deliberatamente agito per ritardare il fallimento allo scopo
di evitare le revocatorie e scaricare in parte su altri creditori ed in modo
particolare sullo Stato quella che era una propria perdita nei
confronti del Gruppo Casillo, come sarà chiarito in seguito.
La curatela assume che
l'insolvenza era conosciuta o conoscibile dal sistema bancario in genere e
dalla convenuta in particolare quanto meno dalla fine del 1991 e fonda tale
convincimento sui seguenti elementi: a) su uno scarsissimo apporto di mezzi
propri; b) su carenze organizzative; c) sulla grave vulnerabilità
dell'attività nonché sul comportamento del «ceto bancario» che aveva concesso
i finanziamenti senza osservare le prescrizioni della Banca d'Italia, senza
una seria istruttoria, in base a garanzie inconsistenti ed a bilanci
sostanzialmente inaffidabili.
Secondo la curatela, per
l'enorme sproporzione tra il debito complessivo del gruppo e le garanzie
offerte, nessun finanziamento avrebbe dovuto essere concesso quanto meno a
partire da tale data. La situazione d'insolvenza era stata addirittura
confessata nel maggio del 1993 allorché la società in nome collettivo Casillo
Grani, anche per conto delle altre società del gruppo e quindi anche per conto
dell'Italsemole, aveva comunicato alla Direzione Generale delle Dogane di non
potere più effettuare le esportazioni per l'Algeria, che avrebbero dovuto
avere inizio fin dal mese di settembre del 1992 e di non essere quindi in
grado di restituire la somma di 222 miliardi che aveva già riscosso come
prefinanziamento comunitario all'esportazione. Di tanto la capogruppo aveva
informato le banche alle quali aveva chiesto un ulteriore finanziamento
altrimenti tutte le società sarebbero fallite. Il
sostegno finanziario era stato
coordinato dall'ABI e materialmente concesso dalla Cassa di Risparmio di
Puglia anche per conto della Banca Mediterranea e, secondo la curatela, anche
delle altre banche. A fronte di una maggiore richiesta di circa 220
miliardi, ne erano stati promessi 16 i quali erano poi serviti
«nell'immediato a ridare fiato alle
fallende società del gruppo ovvero, considerato l'avanzato stato di decozione
a procrastinare ulteriormente l'evento fallimento, consentire il parziale
"riordino” dei rapporti Banche cliente, cercare di sottrarsi alle
responsabilità conseguenti». Questo è in sintesi il fatto addebitato
alla convenuta ed al sistema bancario in genere emergente dall'atto
introduttivo del giudizio.
....A
partire dal mese di giugno del 1993, come già accennato,
l'attività è stata diretta dall'ABI.
Questa ha coordinato ed organizzato le proprie associate per realizzare un
intervento apparentemente diretto al salvataggio del «Gruppo Casillo», ma in
realtà finalizzato a creare le condizioni perché le banche potessero
recuperare ulteriori somme e tentare poi di sottrarsi alle revocatorie ed alle
proprie responsabilità (si allude alle responsabilità degli
amministratori). "
segue...
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