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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Concessione abusiva di credito
I punti salienti della decisione del Tribunale di Foggia 7 maggio 2002
Indice:
1.La competenza del tribunale
fallimentare -
2.La condotta e la
consapevolezza della banca -
3.Compartecipazione della banca -
4.Il danno e il nesso causale
5.La determinazione del danno
3.Compartecipazione della banca
convenuta
"La difesa della
banca convenuta assume che il Credito Romagnolo, per avere revocato
l'affidamento nel giugno del 1993 e per non avere concesso in proprio
ulteriori finanziamenti, sarebbe estraneo al finanziamento successivamente
erogato dalla Cassa di Risparmio di Puglia e dalla Banca Mediterranea. In
proposito si osserva che il creditore non ha l'obbligo di chiedere il
fallimento del proprio debitore, ma non deve tenere neppure comportamenti
dolosi o colposi idonei a ritardare il fallimento a vantaggio proprio ed a
danno di altri creditori. La convenuta
risponde dell'ulteriore finanziamento perché ha concorso nella concessione del
credito materialmente erogato dalla Cassa di Risparmio di Puglia e dalla Banca
Mediterranea quando lo stato d'insolvenza era evidente e ciò al fine di
ritardare il fallimento anche a proprio vantaggio. Come è noto
l'illecito plurisoggettivo richiede due condizioni: una oggettiva, nel senso
che tra gli atti -omissivi o commissivi - deve sussistere una connessione
causale rispetto all'evento voluto e l'altra soggettiva consistente nella
consapevolezza di ciascuno del collegamento dei vari atti. Nella fattispecie
ricorrono entrambi gli elementi. In ordine a quello oggettivo si osserva che
l'intervento della Cassa di Risparmio di Puglia era subordinato al
riconoscimento in prededuzione pattizia delle somme che sarebbero state
sborsate ed all'assunzione dell'obbligo di non intraprendere iniziative
individuali per la dichiarazione di fallimento. Tale impegno è stato
formalmente assunto dalla convenuta nelle riunioni alle quali ha partecipato
ed è stato ribadito anche per iscritto con la nota del 24 febbraio 1994,
prodotta dalla stessa convenuta. Senza tale impegno la Cassa di Risparmio di
Puglia e la Banca Mediterranea non avrebbero concesso ulteriori finanziamenti.
In ordine all'elemento soggettivo si rileva che il presidente dell'ABI aveva
sollecitato l'Amministrazione delle Dogane e lo stesso Ministro delle Finanze
a non intraprendere iniziative individuali su espressa delega degli istituti
che avevano preso parte alla seduta del 3 gennaio 1994, tra i quali istituti
figura la banca convenuta in questo giudizio.
Lo stesso intervento dei vertici dell'
ABI sta a dimostrare che il finanziamento, materialmente effettuato dalla
Cassa di Risparmio di Puglia anche per conto della Banca Mediterranea, non
costituiva un'iniziativa autonoma di tale istituto, ma era stato voluto e
concordato dal ceto bancario» che aveva finanziato il gruppo, come si
desume dal tenore dell'atto di mutuo tanto è vero che si era previsto che le
garanzie sarebbero state estese anche agli altri istituti al momento
dell'ulteriore finanziamento. La
riprova dell'adesione della convenuta al progetto è costituita, oltre che
dalla partecipazione alle varie riunioni, dal fatto che, come già accennato,
nonostante l'ultimo incremento dell'affidamento sia rimasto totalmente
inadempiuto e nonostante che a seguito di tale inadempienza l'istituto
convenuto abbia dovuto versare alla Nestlè oltre un miliardo, non ha iniziato
le azioni di rigore. Anzi ha scritto la partita a sofferenza solo il 28
settembre del 1994, quando il fallimento era stato già dichiarato da venti
giorni, come risulta dalla consulenza d'ufficio e dalla stessa consulenza di
parte (pag. 63 consulenza d'ufficio e pago 32 consulenza della
convenuta).
L'istituto convenuto in
questo giudizio ed in genere le altre banche che hanno condiviso l'operazione
devono rispondere anche del finanziamento materialmente effettuato dalla Cassa
di Risparmio di Puglia al pari di quest'ultima. ... Dispone l'articolo 2055
cod. civ. che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono
obbligate in solido al risarcimento. La giurisprudenza ha chiarito che il
legislatore si è riferito all'ipotesi in cui il medesimo danno sia conseguenza
dell'azione di più soggetti, anche tra loro indipendenti ed anche ove
costituiscano, violazioni di norme diverse, purché concorrenti alla sua
produzione (cfr. per tutte Cassazione, 13039 del 1991). Si è ammessa la
solidarietà anche quando si risponde per titoli diversi (per tutte Cassazione,
n. 418 del 1996). A fortiori quindi sussiste la responsabilità solidale quando
le varie azioni o omissioni sono state concertate e dirette per raggiungere
uno scopo comune. In base al principio di solidarietà, chi per primo paga
libera gli altri e può esercitare l'azione di regresso. "
segue...
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