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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Concessione abusiva di credito

 

 

I punti salienti della decisione del Tribunale di Foggia 7 maggio 2002

 

 

Indice: 1.La competenza del tribunale fallimentare - 2.La condotta e la consapevolezza della banca - 3.Compartecipazione della banca - 4.Il danno e il nesso causale
 5.La determinazione del danno

 

 

 

3.Compartecipazione della banca convenuta

"La difesa della banca convenuta assume che il Credito Romagnolo, per avere revocato l'affidamento nel giugno del 1993 e per non avere concesso in proprio ulteriori finanziamenti, sarebbe estraneo al finanziamento successivamente erogato dalla Cassa di Risparmio di Puglia e dalla Banca Mediterranea. In proposito si osserva che il creditore non ha l'obbligo di chiedere il fallimento del proprio debitore, ma non deve tenere neppure comportamenti dolosi o colposi idonei a ritardare il fallimento a vantaggio proprio ed a danno di altri creditori. La convenuta risponde dell'ulteriore finanziamento perché ha concorso nella concessione del credito materialmente erogato dalla Cassa di Risparmio di Puglia e dalla Banca Mediterranea quando lo stato d'insolvenza era evidente e ciò al fine di ritardare il fallimento anche a proprio vantaggio. Come è noto l'illecito plurisoggettivo richiede due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti -omissivi o commissivi - deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento voluto e l'altra soggettiva consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento dei vari atti. Nella fattispecie ricorrono entrambi gli elementi. In ordine a quello oggettivo si osserva che l'intervento della Cassa di Risparmio di Puglia era subordinato al riconoscimento in prededuzione pattizia delle somme che sarebbero state sborsate ed all'assunzione dell'obbligo di non intraprendere iniziative individuali per la dichiarazione di fallimento. Tale impegno è stato formalmente assunto dalla convenuta nelle riunioni alle quali ha partecipato ed è stato ribadito anche per iscritto con la nota del 24 febbraio 1994, prodotta dalla stessa convenuta. Senza tale impegno la Cassa di Risparmio di Puglia e la Banca Mediterranea non avrebbero concesso ulteriori finanziamenti. In ordine all'elemento soggettivo si rileva che il presidente dell'ABI aveva sollecitato l'Amministrazione delle Dogane e lo stesso Ministro delle Finanze a non intraprendere iniziative individuali su espressa delega degli istituti che avevano preso parte alla seduta del 3 gennaio 1994, tra i quali istituti figura la banca convenuta in questo giudizio. Lo stesso intervento dei vertici dell' ABI sta a dimostrare che il finanziamento, materialmente effettuato dalla Cassa di Risparmio di Puglia anche per conto della Banca Mediterranea, non costituiva un'iniziativa autonoma di tale istituto, ma era stato voluto e concordato dal ceto bancario» che aveva finanziato il gruppo, come si desume dal tenore dell'atto di mutuo tanto è vero che si era previsto che le garanzie sarebbero state estese anche agli altri istituti al momento dell'ulteriore finanziamento. La riprova dell'adesione della convenuta al progetto è costituita, oltre che dalla partecipazione alle varie riunioni, dal fatto che, come già accennato, nonostante l'ultimo incremento dell'affidamento sia rimasto totalmente inadempiuto e nonostante che a seguito di tale inadempienza l'istituto convenuto abbia dovuto versare alla Nestlè oltre un miliardo, non ha iniziato le azioni di rigore. Anzi ha scritto la partita a sofferenza solo il 28 settembre del 1994, quando il fallimento era stato già dichiarato da venti giorni, come risulta dalla consulenza d'ufficio e dalla stessa consulenza di parte (pag. 63 consulenza d'ufficio e pago 32 consulenza della convenuta).

L'istituto convenuto in questo giudizio ed in genere le altre banche che hanno condiviso l'operazione devono rispondere anche del finanziamento materialmente effettuato dalla Cassa di Risparmio di Puglia al pari di quest'ultima. ... Dispone l'articolo 2055 cod. civ. che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. La giurisprudenza ha chiarito che il legislatore si è riferito all'ipotesi in cui il medesimo danno sia conseguenza dell'azione di più soggetti, anche tra loro indipendenti ed anche ove costituiscano, violazioni di norme diverse, purché concorrenti alla sua produzione (cfr. per tutte Cassazione, 13039 del 1991). Si è ammessa la solidarietà anche quando si risponde per titoli diversi (per tutte Cassazione, n. 418 del 1996). A fortiori quindi sussiste la responsabilità solidale quando le varie azioni o omissioni sono state concertate e dirette per raggiungere uno scopo comune. In base al principio di solidarietà, chi per primo paga libera gli altri e può esercitare l'azione di regresso. "

segue...