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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Concessione abusiva di credito
I punti salienti della decisione del Tribunale di Foggia 7 maggio 2002
Indice:
1.La competenza del tribunale
fallimentare -
2.La condotta e la
consapevolezza della banca -
3.Compartecipazione della banca -
4.Il danno e il nesso causale
5.La determinazione del danno
5.La determinazione del danno
"Il
danno cagionato alla massa, essendo costituito dalla differenza tra la
percentuale di credito che i creditori non bancari avrebbero recuperato, se il
fallimento fosse stato tempestivamente dichiarato, e quella che potranno
ottenere a fallimento chiuso, come appare evidente,
non può essere determinato nel suo
preciso ammontare. Di
conseguenza si deve necessariamente fare ricorso al criterio equitativo
(cfr. ex multis Cassazione, 3596 del 1997). Nell'esercizio di tale potere
ufficioso, come già precisato con le ordinanze istruttorie,
il giudice non è vincolato ai
documenti prodotti dalle parti, ma può espletare proprie indagini dirette a
reperire elementi idonei allo scopo. Insomma il danneggiato deve
dimostrare di avere subito un danno mentre la sua liquidazione, se è
impossibile o difficoltosa, può essere effettuata dal giudice mediante il
ricorso a criteri equitativi (art. 1226 richiamato dall'art. 2056). Per tale
ragione si era invitato il consulente d'ufficio ad esaminare all'occorrenza
anche il fascicolo fallimentare ed a chiedere chiarimenti alle parti, allo
scopo di evidenziare elementi utili per una liquidazione aderente alla
fattispecie in esame, diversa dalla differenza tra passivo ed attivo
fallimentare proposta dalla curatela. Ovviamente lo stesso invito doveva
intendersi esteso anche al consulente della convenuta, posto che, come già
detto, l'attrice aveva già avanzato la propria proposta, avendo determinato il
danno in misura pari alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare.
Sennonché né il consulente d'ufficio né quello della convenuta hanno avanzato
una proposta alternativa alla differenza anzidetta.
TaIe criterio equitativo, come è noto,
viene applicato in Francia e Belgio dove da tempo le banche sono chiamate a
rispondere dei danni cagionati alla massa dei credi tori per avere sovvenuto
un imprenditore insolvibile. Esso spesso viene utilizzato anche nel
nostro Paese nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori
specialmente in quelle nelle quali agli organi sociali si addebita di avere,
con il compimento di nuove operazioni, causato il dissesto della società e di
conseguenza si addebitano anche le conseguenze proprie della liquidazione
fallimentare (cfr. Cassazione, n. 9252 del 1997). Tale criterio però non può
essere recepito nella fattispecie o almeno non può essere recepito senza
alcuni correttivi, poiché al «ceto
bancario» non si addebita la causazione del dissesto, ma solo il ritardo nella
dichiarazione di fallimento. Di conseguenza al danneggiante non
potrebbero essere addebitate quelle che sono conseguenze naturali della
liquidazione concorsuale, che si sarebbero comunque verificate anche senza la
ritardata cessazione dell'attività, come ad esempio le minusvalenze delle
liquidazioni fallimentari o quegli incrementi del passivo che non sono una
conseguenza del comportamento del «ceto bancario», come ad esempio le sanzioni
amministrative per le mancate esportazioni che sono addebitabili alla fallita
o anche quella parte del trattamento di fine rapporto relativa agli anni
pregressi. Alcuni rilievi mossi dal difensore della convenuta sulla
determinazione del danno sono senza dubbio fondati e saranno tenuti presenti
ai fini della liquidazione. Non è invece assolutamente vero che la massa non
abbia subito danni e che anzi i creditori non bancari abbiano riportato
vantaggi. Il danno esiste e si è già
chiarito in cosa consista. Per rendersene conto è sufficiente richiamare la
perdita delle revocatorie, perdita che costituisce una conseguenza diretta ed
immediata della ritardata pronuncia di fallimento voluta dal «ceto bancario».
L'ausiliare, supponendo il fallimento dichiarato il 30 giugno 1993, quando
cioè l'insolvenza era stata confessata dallo stesso imprenditore, ha calcolato
in lire 1.372.822.740 le rimesse oggettivamente revocabili ossia quelle aventi
natura solutoria, su un affidamento complessivo con il Credito Romagnolo alla
data del mese di giugno del 1990 di lire 3.750.000.000. Ora, se si considera
che l'Italsemole era finanziata da circa venti banche e che, secondo l'assunto
della stessa convenuta, nel 1990, ossia all'epoca dell'inizio del rapporto con
il Credito Romagnolo, l'affìdamento complessivo accordato dalle altre banche
ammontava a lire 180 miliardi, (successivamente si è incrementato), facendo le
debite proporzioni, si può avere la misura delle rimesse delle quali la
curatela avrebbe potuto ottenere la revoca, se il fallimento fosse stato
dichiarato nel mese di giugno del 1993. In proposito il consulente di parte ha
fatto rilevare che, collocando alla data del 30 giugno 1993 sia la conoscenza
che la conoscibilità dello stato d'insolvenza non ci sarebbero state rimesse
revocabili nel periodo anteriore per l'assenza della scientia decoctionis. Sul
punto si è già precisato che, mentre la data a partire dalla quale il
fallimento si può considerare realisticamente ritardato coincide con il mese
di giugno 1993, il periodo della conoscibilità ai fini della prova della
scientia decoctionis deve retroagire quanto meno al mese di settembre del
1992, per le considerazioni già espresse. Si tenga conto che, anche se la
scientia decoctionis coincide in definitiva con la stessa conoscenza o
conoscibilità dell'insolvenza riscontrabile nella concessione abusiva del
credito, le due situazioni richiedono
valutazioni diverse. L'affermazione della responsabilità del banchiere per la
concessione abusiva del credito richiede maggiore prudenza da parte del
giudice e quindi un elevato grado di colpa. Nelle azioni revocatorie
contro le banche, ai fini della prova della scientia decoctionis, si fa largo
uso di presunzioni, anche perché il banchiere dispone d'informazioni che altri
non hanno. Se in questa controversia, anziché di concessione abusiva del
credito, si fosse discusso della revocabilità delle rimesse bancarie, nessun
consulente avrebbe fatto coincidere il periodo della conoscenza o
conoscibilità con quello della dichiarazione di fallimento...
...Il fallimento è stato
ritardato, non solo per evitare le revocatorie delle rimesse in conto
corrente, ma anche e soprattutto per evitare quelle dei mandati ad incassare
irrevocabili e senza obbligo di rendiconto emessi in favore delle banche dalle
varie società del gruppo...
...Se il fallimento
fosse stato tempestivamente dichiarato, le somme recuperabili attraverso le
revocatorie sarebbero state distribuite tra tutti i creditori comprese le
banche. Quindi solo una parte di tali somme sarebbe andata ai creditori non
bancari. Peraltro gli importi recuperati dovevano essere accreditati alle
banche. Si è fatto riferimento alle obbligazioni assunte dopo il mese di
giugno del 1993, nella misura in cui non sono state adempiute, ed
all'ammontare delle somme che il curatore avrebbe potuto distribuire ai
creditori non bancari a seguito delle revocatorie, per dimostrare che un danno
esiste; che esso non può essere inferiore agli importi anzidetti, anche se non
è possibile determinarlo nel suo preciso ammontare. L'unico criterio
utilizzabile è quello equitativo, calibrato sulla fattispecie concreta.
Tenuto conto delle risultanze della
consulenza, del presumibile ammontare degli importi ricavabili dalle
revocatorie che sarebbe andato a beneficio dei creditori non bancari, delle
passività non bancarie sorte dopo il mese di giugno del 1993, si ritiene di
determinare in settanta miliardi di lire, pari ad euro 36.151.980,00 il danno
complessivamente cagionato dalle banche ai creditori non bancari dell'Italsemole,
con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento pronunciata dal
tribunale di Nola. Tale
liquidazione equitativa corrisponde in definitiva alla differenza tra passivo
ed attivo fallimentare con alcuni correttivi, ossia escludendo dal
passivo le sanzioni amministrative ammontanti a circa 70 miliardi, non essendo
esse addebitabili alle banche, valutando gli immobili ed in macchinari in base
al valore di stima, perché il deprezzamento si sarebbe verificato anche con un
fallimento non ritardato ed apportando qualche altra correzione di lieve
entità.
La somma liquidata anche
se oggetto di un'azione risarcitoria non va automaticamente rivalutata giacché
con la dichiarazione di fallimento tutti i crediti si cristallizzano. Quindi
anche questa conseguenza del fallimento, ossia la mancata rivalutazione del
credito durante la procedura, non può essere addebitata al «ceto bancario»...
...Sulla somma anzidetta
sono dovuti gli interessi dalla data dell'illecito ossia da quando è cessata
la condotta diretta a ritardare il fallimento e più precisamente dall'8
settembre 1994. Quello innanzi
indicato rappresenta ovviamente il danno complessivamente cagionato ai
creditori da tutte le banche che hanno finanziato la fallita e che hanno
condiviso la successiva operazione apparentemente diretta al salvataggio. Per
il principio di equivalenza delle cause concorrenti alla produzione dello
stesso evento e per quello di solidarietà, la banca convenuta in questo
giudizio è tenuta a corrispondere l'intero, a prescindere dal suo grado di
colpa, salva l'azione di regresso nei confronti di tutti gli altri soggetti
che hanno concorso a cagionare lo stesso danno...
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