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Ultime pubblicate
Merito, le ultime 10 novitą
Altra conferma dell’applicazione della sentenza Lexitor: estinzione anticipata del finanziamento e riduzione dei costi a carico del consumatore La CGUE, sentenza 11/9/2019, C- 383/18 ha valorizzato il contesto della disposizione di cui all’art. 16.1 della direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010 – che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un’elevata protezione del consumatore ed ha pertanto affermato in modo chiaro che l’art. 16.1 della direttiva dalla direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli maturati successivamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 09 aprile 2021.
Interpretazione dell'art. 125-sexies TUB e criterio applicabile per la riduzione dei costi up front L’art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all’erogazione del finanziamento (costi up front). In mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi up front deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro “che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”. Per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF e quindi il criterio proporzionale ratione temporis, il quale prevede che l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) ABF Milano 16 febbraio 2021.
Interpretazione dell’art. 125 sexies T.U.B. alla luce della Sentenza Lexitor L’art. 125 sexies T.U.B., avendo un contenuto sovrapponibile all’art. 16.1 della direttiva 2008/48, deve essere interpretato nel senso che il consumatore in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, ha diritto alla retrocessione di tutti i costi (sia up front sia recurring) non maturati e dovuti per la vita residua del contratto. L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea ha efficacia vincolante indiretta in quanto vi è l’obbligo di interpretazione conforme ai principi di diritto Europeo. (Gaetano Di Fluri) (Giorgia Fieramosca) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 09 aprile 2021.
Superamento dei limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario: onere della prova e conversione del contratto ex art. 1424 c.c. in sede di verifica del passivo fallimentare In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, l’onere di dimostrare il rispetto dei limiti massimi di finanziabilità ex art. 38 del TUB – per i quali è necessario fare riferimento, tenuto conto della ratio della norma, al valore del bene al momento della concessione del prestito e dell’iscrizione del gravame ipotecario e non già, invece, al valore di realizzo in sede esecutiva o fallimentare – grava sul creditore ipotecario che abbia chiesto l’ammissione del proprio credito in via privilegiata, per capitale ed interessi convenzionali, sia perché il contratto di mutuo è il titolo su cui si fonda la pretesa dell’istante, che deve dunque dimostrarne la validità, sia per il principio di vicinanza della prova. Ne deriva che, qualora il predetto creditore non abbia soddisfatto l’onere probatorio a suo carico, il contratto di mutuo fondiario è da ritenersi nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 38 TUB. Il contratto di mutuo fondiario nullo ex artt. 1418 codice civile e 38 TUB può essere convertito (art. 1424 codice civile) in contratto di mutuo ipotecario, laddove ne ricorrano i presupposti formali e sostanziali e possa altresì ritenersi che, avuto riguardo allo scopo voluto dalle parti, le stesse lo avrebbero comunque stipulato anche se avessero conosciuto la causa della nullità ovvero il superamento dei limiti di finanziabilità. (Elena Cappellini) (riproduzione riservata) Tribunale Reggio Emilia 22 luglio 2020.
Concordato Preventivo e delega al singolo giudice dell'udienza fissata per l'audizione del debitore ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato Pur non essendo espressamente previsto, dall'art. 162, comma 2, l. fall., che l'udienza fissata per l'audizione del debitore, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo e l'eventuale dichiarazione di fallimento, possa essere delegata dal Tribunale fallimentare ad un singolo giudice, tale facoltà si desume dai principi generali, sia in tema di rito ordinario che di rito camerale. Ciò non comporta alcun vizio di costituzione del giudice, essendo comunque la decisione riservata al Tribunale in composizione collegiale. La relazione negativa del professionista attestatore, ai fini della domanda di concordato preventivo, non può essere modificata da una successiva relazione che si esprima in senso positivo, in assenza di modifiche della proposta concordataria. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione) Procura Generale della Cassazione 14 febbraio 2020.
Concordato Preventivo e delega al singolo giudice dell'udienza fissata per l'audizione del debitore ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato Pur non essendo espressamente previsto, dall'art. 162, comma 2, l. fall., che l'udienza fissata per l'audizione del debitore, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo e l'eventuale dichiarazione di fallimento, possa essere delegata dal Tribunale fallimentare ad un singolo giudice, tale facoltà si desume dai principi generali, sia in tema di rito ordinario che di rito camerale. Ciò non comporta alcun vizio di costituzione del giudice, essendo comunque la decisione riservata al Tribunale in composizione collegiale. La relazione negativa del professionista attestatore, ai fini della domanda di concordato preventivo, non può essere modificata da una successiva relazione che si esprima in senso positivo, in assenza di modifiche della proposta concordataria. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione) Procura Generale della Cassazione 14 febbraio 2020.
Concordato Preventivo e delega al singolo giudice dell'udienza fissata per l'audizione del debitore ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato Pur non essendo espressamente previsto, dall'art. 162, comma 2, l. fall., che l'udienza fissata per l'audizione del debitore, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo e l'eventuale dichiarazione di fallimento, possa essere delegata dal Tribunale fallimentare ad un singolo giudice, tale facoltà si desume dai principi generali, sia in tema di rito ordinario che di rito camerale. Ciò non comporta alcun vizio di costituzione del giudice, essendo comunque la decisione riservata al Tribunale in composizione collegiale. La relazione negativa del professionista attestatore, ai fini della domanda di concordato preventivo, non può essere modificata da una successiva relazione che si esprima in senso positivo, in assenza di modifiche della proposta concordataria. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione) Procura Generale della Cassazione 14 febbraio 2020.
Insolvenza di impresa in concordato e fallimento senza risoluzione Non osta alla proponibilità dell'istanza di fallimento il fatto che l’impresa debitrice si trovi in concordato preventivo atteso che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, "il creditore insoddisfatto può presentare istanza di fallimento a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo qualora intenda far valere il credito insoddisfatto nella misura falcidiata dalla proposta" (Cass. Civ. Sez. VI, 17 luglio 2017, n. 17703). [Nel caso di specie, il concordato è stato omologato nel 2014, il termine per l’adempimento è scaduto nel 2018, la proposta di acquisto di azienda non è stata adempiuta dalla promittente acquirente nel frattempo dichiarata fallita ed è rimasto invenduto il compendio immobiliare con ribassi di prezzo complessivamente pari ad oltre la metà di quanto previsto nella proposta.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 11 gennaio 2021.
Insolvenza di impresa in concordato e fallimento senza risoluzione Non osta alla proponibilità dell'istanza di fallimento il fatto che l’impresa debitrice si trovi in concordato preventivo atteso che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, "il creditore insoddisfatto può presentare istanza di fallimento a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo qualora intenda far valere il credito insoddisfatto nella misura falcidiata dalla proposta" (Cass. Civ. Sez. VI, 17 luglio 2017, n. 17703). [Nel caso di specie, il concordato è stato omologato nel 2014, il termine per l’adempimento è scaduto nel 2018, la proposta di acquisto di azienda non è stata adempiuta dalla promittente acquirente nel frattempo dichiarata fallita ed è rimasto invenduto il compendio immobiliare con ribassi di prezzo complessivamente pari ad oltre la metà di quanto previsto nella proposta.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 11 gennaio 2021.
Insolvenza di impresa in concordato e fallimento senza risoluzione Non osta alla proponibilità dell'istanza di fallimento il fatto che l’impresa debitrice si trovi in concordato preventivo atteso che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, "il creditore insoddisfatto può presentare istanza di fallimento a prescindere dalla risoluzione del concordato preventivo qualora intenda far valere il credito insoddisfatto nella misura falcidiata dalla proposta" (Cass. Civ. Sez. VI, 17 luglio 2017, n. 17703). [Nel caso di specie, il concordato è stato omologato nel 2014, il termine per l’adempimento è scaduto nel 2018, la proposta di acquisto di azienda non è stata adempiuta dalla promittente acquirente nel frattempo dichiarata fallita ed è rimasto invenduto il compendio immobiliare con ribassi di prezzo complessivamente pari ad oltre la metà di quanto previsto nella proposta.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 11 gennaio 2021. |
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