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Merito - 2013
Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Pendenza di domanda di concordato preventivo - Sospensione - Esclusione - Rapporto tra le due procedure - Consequenzialità logica.
Sequestro preventivo penale - Effetti - Valutazione della situazione di decozione della società.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso a causa della pendenza di una domanda di concordato preventivo in quanto tra le due procedure esiste un rapporto di consequenzialità logica e non procedimentale, che determina una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Un provvedimento di sequestro preventivo penale se priva la società in bonis della disponibilità dell’intero suo patrimonio, esplica tuttavia i suoi effetti, quanto alla indisponibilità del patrimonio anche nei confronti della curatela, determinando uno squilibrio tra massa dei debiti concorsuali e attivo (o liquidità della società debitrice) certamente decisiva ai fini sia della revocata procedura di concordato preventivo, sia – a maggior ragione – ai fini della valutazione della situazione di decozione della società. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Appello Reggio Calabria 11 aprile 2013.
Omesso versamento di ritenute - Accertamento del dolo - Rilevanza della situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità - Prova di non colpevolezza.
Ai fini dell’accertamento dei reati di cui agli articoli 10 bis e 10 ter d.lgs. n. 74/2000 appare corretto, ai fini della esclusione del dolo, prendere in considerazione la situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità del soggetto obbligato, valutandone adeguatamente le cause. Tali situazioni, le quali possono escludere la sussistenza del dolo, debbono essere dimostrate dalla difesa dell'imputato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Novara 20 marzo 2013.
Revocatoria fallimentare - Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso - Pagamenti preferenziali a carattere distrattivo - Ipotesi di reato - Esenzione da revocatoria - Esclusione.
Revocatoria fallimentare - Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso - Razio della norma - Tendenza a rafforzare la fiducia del fornitore nell'impresa debitrice.
Non possono considerarsi pagamenti eseguiti nei termini d'uso, e non sono quindi esentati dalla revocatoria ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) legge fall., i pagamenti a carattere preferenziale e distrattivo che dall'imprenditore siano stati effettuati in concomitanza e nell'ambito di condotte idonee a configurare ipotesi di reato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La ratio dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'articolo 67, comma 3, lettera a), legge fall., in ordine ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, può essere individuata anche nella circostanza che detti pagamenti tendono a rafforzare la fiducia del fornitore nell'impresa debitrice. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)
Tribunale Salerno 14 gennaio 2013.
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