Massimario
Perché una determinata impresa possa definirsi "commerciale" assume rilievo il requisito del cosiddetto "lucro oggettivo" e cioè la idoneità in sé dell'impresa a dare profitto, mentre è irrilevante lo scopo di lucro o "lucro soggettivo" concretamente perseguito. Alla luce di tale principio, può qualificarsi come imprenditore commerciale - e come tale assoggettabile a fallimento - la fondazione che eserciti attività volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, gestita con modalità idonee a reintegrare i costi attraverso i ricavi nel lungo periodo e che tenda al pareggio di bilancio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'accertamento, ai fini della dichiarazione di fallimento, dello svolgimento di un'attività commerciale presuppone la verifica dell'esistenza di un'attività organizzata professionalmente, proposto, questo, non ravvisabile nel fatto che un imprenditore agricolo abbia semplicemente cessato l'attività di coltivazione ed intrapreso la costruzione di un immobile utilizzabile per l'attività di agriturismo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Al fine di valutare se sia o meno sussistente lo stato di insolvenza per la dichiarazione di fallimento, è irrilevante l'esistenza di un contratto di locazione finanziaria nel quale il pagamento del prezzo di riscatto del bene consenta l'acquisizione all'attivo di un cespite di valore tale da consentire il pagamento di tutte le passività qualora l'adempimento del contratto comporti il pagamento di importi consistenti ed il debitore non dia dimostrazione della sufficienza dell'eventuale ricavato al pagamento dei debiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'onere della prova in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti di fallibilità di cui all'articolo 1, comma 2, legge fallimentare deve essere assolto mediante la produzione dei libri contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere secondo quanto prescritto dagli articoli 2214 e seguenti c.c., ai quali soltanto la legge attribuisce un particolare valore probatorio, autorizzando il giudice a trarre da essi elementi di prova anche a favore dell'imprenditore. Per quanto riguarda le imprese individuali e la società di persone non tenute al deposito dei bilanci, esse saranno, tuttavia, tenute ad assolvere all'onere probatorio in questione mediante documenti che nella sostanza tengano luogo di veri e propri bilanci redatti in modo da consentire l'accesso a una chiara, trasparente, completa e intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa; in mancanza di detti documenti il giudice potrà liberamente valutare la affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità alla luce di tutte le circostanze del caso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l'ente pubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni. Pertanto, se la società partecipata dalla mano pubblica si avvale degli strumenti previsti dal diritto societario, essa non può che essere ritenuta un soggetto di natura privata. Le forme privatistiche di esercizio di impresa commerciale potranno eventualmente porre questioni attinenti alla natura pubblica o privata del soggetto partecipato da enti pubblici solo qualora l'aspetto gestionale e di attività di detti enti risultasse completamente avulso dalle regole e dagli schemi del diritto commerciale, così da rappresentare la società un mero organo, un’articolazione che si immedesima nel soggetto pubblico che la partecipa. Su questo tema la giurisprudenza ha affermato che gli indici di valutazione riguardanti sia l'aspetto gestionale che l'attività della società che gestisce il servizio pubblico in favore dell'ente locale che interamente la partecipa attengono in sintesi alla concorrenza dei seguenti dati: a) il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico; b) l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che può risultare, tra l'altro, dall'ampliamento del soggetto sociale, dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali, dall'espansione territoriale dell’attività della società a tutto il territorio nazionale ed all'estero; c) il consiglio di amministrazione della società non deve avere poteri gestionali di rilievo e l'ente pubblico esercita poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; d) le decisioni di maggior rilievo devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I ricavi lordi possono risultare, oltre che dai documenti e dalle registrazioni contabili, fiscali e di bilancio (ove presenti) dell'impresa, anche da altri elementi rappresentati dagli accertamenti induttivi condotti dall'amministrazione finanziaria, anche se non definitivi, o dai dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, pure se non ancora tradottesi in accertamenti definitivi dell'Agenzia delle Entrate. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)
Qualora le ridotte dimensioni dell’impresa risultino da altre circostanze, l’omesso deposito del bilancio (rilevante sotto altri profili) non comporta di per sé il mancato assolvimento da parte dell’imprenditore dell’onere di provare di essere al di sotto delle soglie di fallibilità di cui all'articolo 1, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nessun rilievo ha il dato formale puro e semplice della attuale insussistenza dell’iscrizione come imprenditore individuale nel Registro delle imprese, giacché la qualità imprenditoriale si assume con l’esercizio effettuale di un’attività impresa, e la relativa sussistenza può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni (art. 2727, 2729 c.c.), come nel caso di qualunque quaestio facti il cui accertamento è rimesso al solo apprezzamento del giudice di merito e resta insindacabile in sede di legittimità. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Le attività di intermediazione tra parti diverse, di promozione pubblicitaria come agente, di commercializzazione dell’immagine artistica, di organizzazione di eventi funzionali alla relativa diffusione, di gestione di tale immagine e dei relativi contratti ad essa riferibili, sono attività commerciali essendo rivolte alla produzione o allo scambio di servizi, in cui si rinvengono i caratteri propri dell’agenzia, svolta con svolta con carattere stabile e professionale, ricevendone poi utili e perdite. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
E' manifestamente inammissibilite la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, legge fallimentare, nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, ove non esclude dal fallimento l'imprenditore individuale assoggettato a misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2 ter e segg. della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Nel procedimento per dichiarazione di fallimento grava sull'imprenditore del quale il fallimento viene chiesto l'onere di mostrare il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 1, legge fallimentare, senza che alcun contrario onere, anche di sola allegazione (peraltro assolto con la stessa presentazione dell'istanza di fallimento), possa ritenersi gravante sul creditore istante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
È onere dell’imprenditore commerciale dimostrare il possesso congiunto dei parametri di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), b) e c) l.fall. per la non assoggettabilità a fallimento, fermo restando che il superamento anche di uno solo dei predetti parametri è idoneo a realizzare il requisito soggettivo per l’assoggettabilità alla procedura concorsuale. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ.,nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art.2135 cod. civ. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari). (massima ufficiale)
In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità del debitore, nel computo dei ricavi, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, il triennio cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis") va riferito agli ultimi tre esercizi, in cui la gestione economica è scadenzata, e non agli anni solari; a tale interpretazione si perviene, in assenza di un dato letterale della norma sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva, mediante il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell'esame complessivo del testo, della "mens legis", con un'interpretazione sistematica delle norme ed il richiamo, tra esse, dell'art.14 legge fall., che, in tema di istanza di fallimento, impone al debitore, che chieda tale dichiarazione, di depositare le scritture contabili e fiscali degli ultimi tre anni, cioè degli ultimi tre esercizi, cui ha invero riguardo la documentazione funzionale all'accertamento delle sue condizioni di fallibilità, mentre la modifica letterale del citato art.1, intervenuta ad opera del d.lgs. n. 169 del 2007, pur non fungendo da fonte di interpretazione autentica, ha proprio voluto eliminare ogni incertezza sull'interpretazione effettiva della disposizione, nel senso sopra indicato. (massima ufficiale)
La locuzione "tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento" che all'art. 1, legge fallimentare, ha sostituito l'espressione "ultimi tre anni" in forza del decreto correttivo numero 169 del 2007, deve essere interpretata nel senso che devono essere presi in considerazione i tre esercizi precedenti già conclusi prima dell'anno di presentazione dell'istanza di fallimento. Questa impostazione consente di prendere in esame esercizi chiusi ed evita di porre in essere una complessa attività istruttoria, in conformità con la volontà del legislatore di semplificare l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
In ipotesi di società regolarmente iscritta nel registro delle imprese, la cessione dell'azienda non può in alcun modo essere equiparata alla cancellazione dell'impresa, in quanto quest'ultima rappresenta un dato formale certo cui il legislatore ha inteso ricollegare determinati effetti. In proposito, è opportuno osservare che la giurisprudenza ha dato rilievo alla cessione dell'azienda per dedurne la cessazione dell'attività dell'impresa solo in presenza di società irregolari non iscritte nel registro delle imprese e ciò al fine di porre in essere il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, individuando il momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o comunque sia stata dagli stessi conosciuta. (fb) (riproduzione riservata)
Non potendo il tribunale fondare il proprio giudizio su dati fiscali non ufficiali, in quanto non prodotti ai competenti uffici tributari, si deve ritenere che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi costituiscano la base documentale imprescindibile per la dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire al fine di sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, sicchè la loro mancata produzione non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. (fb) (riproduzione riservata)
La sopravvenuta carenza dei presupposti di fallibilità non impedisce la dichiarazione di fallimento qualora i presupposti in questione risultino dalla dichiarazione fiscale ufficiale relativa all'esercizio immediatamente precedente. (fb) (riproduzione riservata)
Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, benchè non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.1, comma 2, legge fall., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1 luglio 2009, n. 198 - in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo -, permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice d'appello, confermando la sentenza di fallimento, aveva negato di poter valutare la prova documentale, sui requisiti di fallibilità, introdotta per la prima volta dal debitore con il reclamo). (massima ufficiale)
Il parametro previsto dall'articolo 1, legge fallimentare, dei ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila costituisce un dato di flusso assunto dal legislatore con riferimento al periodo annuale normalmente pari alla durata dell'esercizio sociale, per cui, ove l'esercizio abbia avuto durata inferiore i ricavi conseguiti in detto periodo dovranno essere ragguagliati all’anno. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del requisito in questione in presenza di ricavi lordi per euro 185.297,00 conseguiti in un periodo di 11 mesi). (fb) (riproduzione riservata)
La nozione di "capitale investito", ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, all'esclusivo fine di integrare il parametro dimensionale ostativo all'assoggettabilità al fallimento, se non superiore a trecentomila euro, si ricava dai principi contabili, cui si richiama l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" e poi modificato, con mera precisazione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, e consiste in tutto l'attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare nel bilancio, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ. e cioè nella nozione, applicabile tanto all'imprenditore individuale che a quello collettivo, di patrimonio, trasformato o meno in strumenti per la produzione ovvero ancora in attesa di allocazione, a disposizione dell'imprenditore, e dunque ricomprendente anche i crediti. (massima ufficiale)
In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l'art. 2424 cod. civ., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, cod. civ., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio. (massima ufficiale)
Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", tale istituto, per quanto adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, non è del tutto incompatibile con i limiti dell'effetto devolutivo normalmente inerenti al meccanismo dell'impugnazione, attenendo comunque ad un provvedimento decisorio emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio tanto è vero che il comma 2, n. 3 della cit. norma prescrive che il reclamo deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni, e dunque solo entro tali limiti la corte d'appello può riesaminare la decisione del tribunale, non potendo essere messi in discussione i punti di detta sentenza (ed i fatti già accertati in primo grado) sui quali il reclamante non abbia sollevato censure di sorta. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva revocato il fallimento dando rilievo, ai fini dei requisiti dimensionali di cui all'art.1, comma 2, legge fall., ma al di fuori della prospettazione del reclamante, al mancato svolgimento di attività del debitore nei tre anni anteriori alla istanza di fallimento, quale periodo da considerare per il riscontro delle soglie dell'attivo e dei ricavi, e non agli ultimi tre anni di attività effettiva, invece valutati dal tribunale). (massima ufficiale)
I requisiti di fallibilità sono fissati dall'art. 1, legge fallimentare, il quale dispone in via di principio la fallibilità dell'imprenditore commerciale (comma 1), salva la prova dei fatti impeditivi di cui al II comma, rimessi all'onere probatorio del diretto interessato, "escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito dalla norma sostanziale dell'art. 2083, c.c." (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086). (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)
Il soggetto che richiede al tribunale la propria dichiarazione di fallimento è tenuto a provare di trovarsi in stato di insolvenza (l'istanza di per sè non ha alcun valore confessorio, in quanto il fallimento riguarda i diritti indisponibili) ed altresì di non rientrare nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 1, legge fallimentare. Con riferimento, infatti, a questo secondo profilo, il meccanismo probatorio previsto dal citato articolo subisce un vero e proprio rovesciamento, onerando la parte che richiede il proprio fallimento della dimostrazione di essere impresa soggetta alle regole della liquidazione concorsuale. (fb) (riproduzione riservata)
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria. (massima ufficiale)
Premesso che ove il giudice dell'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito è non può rimetterla al primo giudice - essendo le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'articolo 354, codice di procedura civile riferite solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice - non può ritenersi carente di motivazione la sentenza che, sia pure con quell'esposizione concisa che costituisce il modello cui si ispirano i più recenti interventi del legislatore in tema di processo civile, abbia adeguatamente chiarito sotto quali profili andava riconosciuta la sussistenza dei presupposti tutti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
La insussistenza dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare costituisce un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione è posta dalla legge a carico del debitore convenuto, il quale vi dovrà provvedere mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)
Ai fini della valutazione della sussistenza del parametro di cui all'art. 1, lett. b), legge fallimentare (“ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti”) assume rilievo ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini Iva, purchè riconducibile all'attività esercitata; depongono a favore di una tale interpretazione il citato dato letterale (“ricavi …, in qualsiasi modo risultanti”), nonché la ratio di esentare dal fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una entità economica e patrimoniale di livello medio-basso. (fb) (riproduzione riservata)
La soglia dimensionale di euro 200.000 prevista dall'art. 1, lett. b), legge fallimentare, si riferisce ai ricavi lordi partitamente conseguiti in ciascun anno e non alla media dei ricavi dell'ultimo triennio di esercizio. Depongono a favore di questa interpretazione il richiamo legislativo ai “tre esercizi antecedenti” nonché l'esigenza di rendere quanto più possibile oggettiva ed adeguata alla realtà dell'ultimo periodo la valutazione dimensionale dell'impresa, ad evitare che la media dei ricavi venga fittiziamente contenuta mediante operazioni puramente strumentali per eludere il fallimento e comunque non rispecchianti l'effettiva entità dimensionale in ciascuno dei periodi gestionali (“esercizi”) presi a riferimento dal legislatore; significativa in tal senso è, altresì, la modificazione apportata alla disposizione in esame dal cd. decreto correttivo numero 169/2007, il quale ha espunto il precedente richiamo alla “media degli ultimi tre anni”. (fb) (riproduzione riservata)
La Corte ha precisato che, secondo il principio di c.d. prossimità della prova, è onere del debitore provare di essere esente dal fallimento e che oggi la figura dell’imprenditore fallibile è affidata a parametri soggettivi, restando indifferente la qualifica di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 cod. civ. Inoltre, ha evidenziato che ciò non esclude, ai sensi dell’art. 15, comma 6, legge fall., la verifica officiosa dei requisiti da parte del tribunale fallimentare, il quale può assumere informazioni, utili al completamento del bagaglio istruttorio. (massima ufficiale)
Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova in tema di dichiarazione di fallimento è sufficiente che il creditore istante alleghi e dimostri che il resistente sia un imprenditore commerciale e che il debito scaduto superi la soglia di Euro 30.000,00. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Ai fini dell’accertamento dei requisiti quantitativi di cui al comma 2 dell’art. 1 l.fall., sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni dei redditi fiscali e più precisamente i Modelli Unici IVA – Redditi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Per l’imprenditore persona fisica, i dati cui fanno riferimento le lett. a) e c) del comma 2 dell’art. 1 l. fall. (come si evince sia dal riferimento all’imprenditore e non all’impresa contenuto nella prima parte dell’art. 1, comma 2, l. fall. sia dall’aggettivo complessivo contenuto nella lett. a) dello stesso comma 2 dell’art. 1 l. fall.) comprendono però tutti i rapporti (anche estranei all’impresa) che all’imprenditore fanno capo: quindi il riferimento a questi due requisiti dovrà essere costituito dal risultato complessivo del “bilancio” dell’imprenditore individuale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Fallimento – Imprenditore persona fisica – Possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. – Onere della prova – Mancato assolvimento dell’onere della prova. (28/09/2010)
Non adempie all’onere della prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma II l.fall., il resistente imprenditore persona fisica il quale si limiti a produrre documentazione strettamente relativa all’esercizio dell’impresa senza preoccuparsi di depositare le visure da catasto, conservatoria immobiliare e registro PRA (documenti questi utili al fine, tra l’altro, di ottenere dati inerenti alle immobilizzazione materiali). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
La procedura di concordato preventivo è alternativa non solo al fallimento, ma anche all’amministrazione straordinaria; ne consegue che possono accedere alla procedura di concordato preventivo le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che possiedono anche i requisiti di cui all’art. 2, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 per essere ammesse alla amministrazione straordinaria. (fb) (riproduzione riservata)
E’ qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell’art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici dotata di poteri di imposizione e di riscossione tipicamente pubblicistici. (lds) (riproduzione riservata)
E’ qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell’art. 1, legge fallimentare, la società per azioni in mano pubblica esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani “necessaria” all’ente territoriale, in quanto inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi. (lds) (riproduzione riservata)
La disciplina della concorrenza non è applicabile all’attività svolta in via principale da una ONLUS, la quale non può avere come oggetto principale lo svolgimento di attività commerciale o industriale; nei confronti di tale tipo di enti non è pertanto applicabile la disciplina in tema di concorrenza sleale se non con riferimento ad attività connesse ed aventi carattere secondario ed accessorio allo scopo non lucrativo che le caratterizza. (fb) (riproduzione riservata)
E’ assoggettabile a procedura concorsuale - e può quindi essere ammessa al concordato preventivo - la società per azioni interamente partecipata da capitale pubblico e che utilizzi risorse pubbliche per lo svolgimento della propria attività qualora la sua sfera d’azione sia riconducibile al diritto privato secondo uno schema comunque inquadrabile nel modello previsto dal codice civile. (Nella specie, il potere di indirizzo riconosciuto all’ente pubblico è limitato all’espletamento del servizio nel territorio di riferimento, gli enti locali non hanno alcun potere di ingerenza nella gestione complessiva della società e di verifica del bilancio e non esercitano comunque un potere analogo a quello esercitato dall’ente pubblico sui propri servizi; l’oggetto sociale ammette infine l’espletamento dell’attività a favore di terzi). (fb) (riproduzione riservata)
La qualificazione di un soggetto come pubblico o privato, al fine di stabilire se lo stesso sia o meno assoggettabile a procedura concorsuale, impone una valutazione di prevalenza della sostanza rispetto alla forma giuridica esteriore. In quest’ottica, è irrilevante la circostanza della partecipazione all’ente – nella specie un consorzio – di enti pubblici locali, dovendosi invece avere riguardo al modulo organizzativo e di funzionamento adottato e ritenere prevalente la natura privatistica qualora l’ente utilizzi la struttura di una persona giuridica privata, con gestione ispirata a criteri di economicità, con autonomia negoziale, gestionale, contabile, finanziaria e patrimoniale e senza che l’ente pubblico possa incidere sull’attività della società con poteri autoritativi o discrezionali. Nel condurre la valutazione in questione, assume poi rilievo determinante l’attività concretamente svolta ove sia interamente indirizzata al libero mercato e, nell’ottica di un approccio che dia rilievo all’aspetto funzionale piuttosto che a quello tipologico, alla natura degli interessi protetti che la cui rilevanza pubblica, potrebbe giustificare la deroga alla disciplina privatistica. (fb) (riproduzione riservata)
Non vale ad escludere lo stato di insolvenza ex art. 5 legge fallimentare, e deve pertanto essere confermata la sentenza dichiarativa di fallimento della società disponente che, prima dell’apertura del concorso, abbia costituito un trust avente ad oggetto l’intero patrimonio societario, quando tale operazione si sia rivelata solo formalmente finalizzata a tutelare i creditori, ed abbia piuttosto dato luogo ad una liquidazione atipica diretta in realtà alla sottrazione-distrazione dei beni sociali rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti (nella specie, il trustee, fallito in proprio e coincidente con il legale rappresentante della società disponente pure dichiarata fallita, a due anni di distanza dall’istituzione del trust non aveva presentato alcun serio programma di liquidazione, né aveva effettuato alcun pagamento a favore dei creditori sociali, verso i quali erano mancate adeguate forme di comunicazione e di fattivo coinvolgimento). (fd) (riproduzione riservata)
Nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall. (nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 cod. civ., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l'acquisto degli stessi beni. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Posto che la mera titolarità in capo ad un soggetto pubblico delle partecipazioni ad una società per azioni non consente di concludere tout court per la natura pubblica della partecipata, al fine di stabilire la assoggettabilità o meno a procedura concorsuale della medesima, si dovrà in concreto e caso per caso valutarne la gestione e l’attività svolta. Si potrà, pertanto, ritenere sussistente la natura pubblica qualora i)la società affidataria di un determinato servizio svolga la maggior parte della propria attività a favore dell’ente pubblico; ii)l’impresa non abbia acquisito una vocazione commerciale che renda precario il controllo dell’ente pubblico e che può risultare, tra l’altro, dall’ampliamento dell’oggetto sociale, dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali, dall’espansione territoriale a tutto il territorio nazionale e all’estero; iii)il consiglio di amministrazione della società non abbia poteri gestionali di rilievo e l’ente pubblico eserciti poteri maggiori e più incisivi di quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; iiii)le decisioni di maggior rilievo debbano essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante. Non ha pertanto natura pubblica la società per azioni che pur essendo partecipata in tutto o in parte da un ente pubblico, sia caratterizzata da una gestione interamente riferibile al diritto privato e peculiare dell’impresa commerciale, le cui decisioni siano adottate con i meccanismi previsti dal diritto privato e non siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente pubblico. (fb) (riproduzione riservata)
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui onera il debitore della prova dell’assenza dei requisiti dimensionali richiesti dal citato art. 1 per la dichiarazione di fallimento. (massima non ufficiale)
E’ assoggettabile a fallimento la fondazione che eserciti in forma mediata un’attività tipicamente commerciale di prestazione di servizi verso corrispettivo ed il cui patrimonio, anziché essere destinato ad uno scopo, venga gravato da un pesante indebitamento per creare una struttura finalizzata a procurare proventi da utilizzarsi per la ricostruzione del patrimonio dell’ente. (fb)
E’ qualificabile ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell’art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici, e ciò non già su base volontaristica, ma in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97, che per di più utilizzi risorse pubbliche e sia soggetta alle norme sull’evidenza pubblica. (lds) (riproduzione riservata)
La sospensione dei termini prevista dall’art. 20 l. n. 44/1999 non riguarda genericamente le procedure (siano esse esecutive o fallimentari), ma specificamente i “termini relativi a processi esecutivi”, ovvero i termini di pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari o l’efficacia degli atti esecutivi, ragion per cui la norma non può determinare la dilazione della dichiarazione di fallimento, ove i crediti per i quali si procede siano già scaduti da oltre trecento giorni o siano diversi da quelli specificamente indicati. (gl) (riproduzione riservata)
E’ soggetto al fallimento il promotore finanziario che investa a nome proprio ed a fini di lucro il denaro ricevuto dai clienti mediante organizzazione di mezzi, sia pur di non rilevanti dimensioni, ed assumendo il rischio dell’iniziativa. (fb) (riproduzione riservata)
Con riferimento ai requisiti dimensionali di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 legge fall., è irrilevante il loro superamento avvenuto in periodo anteriore gli ultimi tre esercizi precedenti la data del deposito del ricorso per fallimento, posto che il legislatore ha ritenuto, ai fini della valutazione dell’insolvenza, che il dato precedente tale periodo non fosse più idoneo a rispecchiare l’elemento dimensionale dell’impresa.
La circostanza che le quote di una società ed il suo patrimonio siano stati assoggettati a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 2-bis l. 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) non impedisce che di detta società, sussistendone i presupposti, venga dichiarato il fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
E rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1 R.D. n. 267/42, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, nella parte in cui addossa al debitore l’onere di provare la propria non assoggettabilità a fallimento o, se si preferisce, nella parte in cui prevede il fallimento dell’imprenditore commerciale insolvente che non abbia dimostrato di non essere compreso nell’area della non fallibilità definita dalle lett. a), b) e c) del medesimo comma.
L’attuale formulazione dell’art. 1 della legge fallimentare esclude che per la individuazione delle imprese fallibili sia necessario raccordarsi anche con la disposizione di cui all’art. 2083 cod. civ., essendo sufficiente il superamento di uno dei requisiti dimensionali previsti dal secondo comma. Non si può tuttavia dimenticare che il legislatore delegante aveva autorizzato soltanto l'estensione delle aree di esenzione del fallimento (e non la loro soppressione) sicchè il giudice deve sempre verificare in concreto che l'imprenditore non sia nè un ente pubblico né un piccolo imprenditore. Conseguentemente coloro che appartengono ad una delle categorie civilistiche descritte dall'art. 2083 c.c. sono sottratti al regime delle presunzioni, e possono quindi essere dichiarati falliti solo se, in concreto, si sia acquisita nei loro confronti la prova di una dimensione superiore ai parametri di cui al secondo comma della legge fallimentare.
Le norme sul presupposto soggettivo affermano due regole generali: la fallibilità delle medie e grandi imprese (con esclusione di quelle soggette alla sola liquidazione coatta amministrativa o alla procedura di amministrazione straordinaria) e la non fallibilità delle piccole imprese. Il secondo comma dell’art. 1 l. fall., rispetto alla prima regola introduce una deroga, rispetto alla seconda regola circoscrive ulteriormente la nozione di piccolo imprenditore non fallibile, escludendo dalla sfera di inoperatività della legge fallimentare quelle imprese che, pur lavorando in via esclusiva o principale con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, abbiano tuttavia raggiunto determinati livelli di patrimonio, ricavi o indebitamento. Posta la regola generale di non fallibilità della piccola impresa, la delimitazione del suo ambito operata dalla legge speciale non può essere concepita, come per le medie imprese, alla stregua di fatto impeditivo (di natura meramente processuale, o sostanziale se si ritiene che la nuova disciplina fallimentare abbia attribuito al creditore un diritto soggettivo al fallimento del proprio debitore - imprenditore insolvente), che spetta al debitore dimostrare per paralizzare l’azione del creditore. Al contrario, per le imprese non aventi le caratteristiche indicate dall’art. 2083 c.c., la regola generale di fallibilità impone al resistente, che contesti il superamento delle soglie, l’onere non solo di allegazione ma anche di prova del possesso in capo al resistente congiunto dei requisiti.
In mancanza di apposite convenzioni internazionali in materia, la procedura concorsuale aperta in Ucraina non comporta nè l’improcedibilità del processo esecutivo individuale pendente in Italia, non essendo applicabili gli artt. 51, 168, 188 della legge fallimentare italiana, nè la sospensione dello stesso, sulla scorta della normativa ucraina, essendo operante il principio cd. di "territorialità" del fallimento, per cui la sentenza straniera – laddove riconosciuta – non può produrre in Italia quegli effetti necessariamente vincolati al presupposto che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana e che la procedura fallimentare si svolga ed operi sotto il controllo della medesima (ferma restando l’operatività della statuizione relativa allo stato di insolvenza e degli altri effetti). (Trib. Napoli 10.1.2008)
Anche gli enti costituiti in forma di società commerciale (nel caso di specie s.a.s.) possono assumere la veste di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. dovendosi avere riguardo unicamente alla natura dell’attività esercitata, quale che sia la complessità organizzativa assunta dall’azienda.
Anche al di là delle previsioni statutarie, è fallibile il consorzio con attività esterna, qualora abbia svolto in concreto attività imprenditoriale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Per le società consortili valgono le regole generali secondo cui il fallimento segue la disciplina dettata dalla legge fallimentare per il tipo di società utilizzato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Per stabilire se una cooperativa sia o meno assoggettabile a fallimento, al di là della enunciazione astratta di uno scopo mutualistico nello statuto, deve verificarsi se la stessa abbia effettivamente svolto in concreto ed in modo sistematico un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che tale attività sia compresa o meno nell’oggetto sociale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Nel sistema della legge fallimentare l’imprenditore commerciale è soggetto in linea generale ad essere dichiarato fallito come si evince dalla formulazione letterale della prima parte dell’art. 1, comma 1, l.f. e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi come eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato il quale pertanto è tenuto a provare gli elementi fondativi della situazione esimente fatta valere, con la conseguenza che l’attività di indagine del giudice non può prestarsi a supplire l’onere gravante sull’interessato.
Nella fase prefallimentare il debitore ha l’onere di fornire la prova delle dimensioni dell’impresa e su di lui ricadono le conseguenze del mancato assolvimento.
Ove l’attività imprenditoriale abbia avuto durata inferiore al triennio, al fine di stabilire se siano stati superati i parametri stabiliti dall’art. 1 l.f. si deve avere riguardo ai ricavi lordi realizzati dall’inizio dell’attività e cioè a quelli maturati dall’impresa nel corso del suo effettivo e normale esercizio stante il collegamento posto dalla norma fra la durata e l’attività mentre non si può tener conto del successivo periodo in cui la società è stata posta in liquidazione stante la diversa natura di tale fase di esistenza dell’impresa cui non può attribuirsi valore indicativo delle sue reali dimensioni.
Ai fini dell’accertamento del requisito di cui all’art. 1, lett. a) legge fall., per capitale investito deve intendersi ogni investimento effettuato con riferimento al tempo del suo impiego e non solo a quella parte residua esistente al momento della conclamata insolvenza. Per l’individuazione del capitale investito si deve fare riferimento all’attivo di bilancio, costituito dalla sommatoria delle attività correnti (capitale circolante) e cioè da rimanenze, crediti, liquidità ed attività fisse (il c.d. capitale fisso, composto a sua volta da immobilizzazioni materiali ed immateriali.
L’attuale formulazione “in negativo” dell’art. 1 della legge fallimentare esclude che per la definizione di piccolo imprenditore sia necessario raccordarsi anche con la disposizione di cui all’art. 2083 cod. civ. I presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento non rientrano tra le situazioni giuridiche rimesse alla volontà negoziale delle parti interessate. I creditori potrebbero "rimettere" le obbligazioni nei loro confronti di un certo imprenditore, oppure stipulare un pactum de non petendo pluridecennale – così da "sterilizzare" gli impegni che altrimenti l’altro non sarebbe "più in grado di soddisfare regolarmente", come recita l’immutato art. 5 co. II L.F. – ma né essi né il debitore possono prescindere dall’insolvenza in senso tecnico, onde giungere al fallimento od invece evitarlo. L’imprenditore fallisce quando è "insolvente" e "non piccolo", ma ove anche dichiarasse contra se di essere tale, non per questo il giudizio dovrebbe senz’altro fondarsi su quella sua "ammissione"; anzi, il Tribunale sarebbe pacificamente tenuto a rigettare l’istanza di fallimento – anche "in proprio" – una volta riconosciuto che le relative affermazioni fossero difformi dalla realtà dei fatti e lo stesso principio vale per tutte le altre "condizioni" di fallibilità a cominciare dall’avvenuta scadenza del termine di cessazione dell’esercizio d’impresa. Le regole dettate in tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento ineriscono a materie "di interesse pubblico" che non tollerano deroghe al regime probatorio in tema di circostanze "costitutive" ed "impeditive" della fattispecie. Sono pertanto inammissibili – se non come descrizione di una modalità formativa del "libero convincimento" del Giudice – le ipotesi di regole che pretendano di far gravare sul debitore il rischio di una probatio semiplena, sanzionando altresì il suo "silenzio" anche in mancanza di ogni allegazione idonea dei richiesti il fallimento.
La dimostrazione circa il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività ex art. 10 l.f. può essere data solo con riguardo agli imprenditori individuali ed a quelli collettivi che siano stati cancellati d’ufficio mentre per le società che risultino ancora iscritte all’apposito registro il termine in questione comincia a decorrere dal momento della avvenuta cancellazione. Il mancato raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 1 l.f. comporta la sottrazione dell’imprenditore al fallimento senza che occorra ulteriormente indagare se costui sia da considerare piccolo alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2083 c.c.
.
Ai fini della determinazione del capitale investito ai sensi dell’art. 1 l.f. deve tenersi conto anche di quello immesso da terzi nonché dei crediti. Il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l.f. costituisce condizione sufficiente affinché il debitore vada considerato come piccolo imprenditore.
L'attribuzione ad una società di capitali della qualità di ente di gestione fiduciaria, secondo la previsione dell'art. 45 del d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, ed anche al fine della sua sottrazione alla procedura fallimentare ed assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, postula che detta società raccolga beni e risparmi di terzi, per effettuare investimenti produttivi di utili, e che inoltre tale attività sia stata autorizzata dal ministero dell'industria.
Il prefetto, che, avvalendosi dei poteri conferitigli dagli artt.41 e 368 cod. proc. civ., contesti la competenza giurisdizionale del giudice ordinario a dichiarare il fallimento di un'impresa che svolga attività bancaria a causa dei poteri attribuiti dalla legge bancaria alla pa (procedura di liquidazione coatta amministrativa), solleva una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pa (art. 37, comma primo, cod.proc.civ.), che, come tale, e sottoposta all'esame delle sezioni unite della corte suprema.
Art. 1
Fallimento – Parametri dimensionali di cui all’art. 1 l.f. – Superamento anche minimo – Fallibilità.
Fallimento - Fondazioni senza scopo di lucro - Lucro oggettivo - Idoneità dell'impresa a dare profitto - Rilevanza - Scopo di lucro - Irrilevanza.
Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Imprenditore agricolo - Cessazione dell'attività - Svolgimento di impresa commerciale - Requisito dell'organizzazione professionale finalizzata all'attività di impresa - Esclusione.
Fallimento - Dimostrazione dello stato di insolvenza - Valorizzazione di un rapporto di locazione finanziaria - Fattispecie - Onere della prova.
Fallimento - Dichiarazione - Requisiti di fallibilità - Onere della prova - Produzione dei libri contabili obbligatori - Imprese individuali e società di persone non tenute alla redazione del bilancio - Produzione di documentazione equivalente - Omissione - Conseguenze.
Società di capitali - Società con partecipazione pubblica - Natura di soggetto di diritto privato - Indici di valutazione della natura pubblica o privata del soggetto partecipato.
Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza degli accertamenti induttivi, anche se non definitivi - Rilevanza dei dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza.
Dichiarazione di fallimento - Superamento delle soglie di fallibilità - Onere della prova - Mancato deposito del bilancio - Conseguenze - Elementi di prova deducibili da altre circostanze.
Imprenditore – Imprenditore commerciale – Soggetto non iscritto nel Registro delle imprese – Irrilevanza – Impresa di fatto – Elementi probatori.
Imprenditore commerciale – Intermediazione “artistica” – Commercialità – Agenzia.
Oggetto: Fallimento e procedure concorsuali - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione dell'imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2-ter e seguenti della legge n. 575 del 1965 (legislazione antimafia) - Omessa previsione - Ingiustificata estensione all'imprenditore solo formale delle conseguenze previste per l'imprenditore che si trovi nel pieno e libero esercizio della propria attività economica.
Dispositivo: manifesta inammissibilità.
Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Mancato raggiungimento delle soglie dimensionali - Onere incombente sull'imprenditore del quale viene chiesto il fallimento.
Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Parametri dimensionali - Onere della prova.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - In genere - Nozione di impresa agricola ex art. 2135 cod. civ. novellato - Collegamento potenziale tra attività imprenditoriale e fondo - Sufficienza - Maggiore ampiezza della nozione - Conseguenze ai fini della fallibilità - Fattispecie.
Fonti del diritto - Interpretazione degli atti normativi - Letterale - Non esaustività - Ricorso al criterio sussidiario dell'interpretazione storica e logica - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di presupposti soggettivi di fallibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Piccolo imprenditore - Requisiti - Ricavi degli ultimi tre anni - Portata dell'art.1, comma 2, lett. b), legge fall. dopo la novella del d.lgs. n. 5 del 2006 - Criteri di valutazione - Riferimento agli esercizi - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze.
Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Parametri di fallibilità - Interpretazione della locuzione "tre esercizi antecedenti" - Esercizi già conclusi prima dell'anno di presentazione della domanda di fallimento.
Fallimento - Dichiarazione - Cessione dell'azienda - Società regolarmente iscritta nel registro delle imprese - Cessazione dell'attività d'impresa - Esclusione.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Sussistenza dei parametri di fallibilità - Onere della prova gravante sul debitore - Produzione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - Necessità.
Dichiarazione di fallimento - Sopravvenuta carenza dei presupposti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente - Irrilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Debitore non costituito avanti al tribunale - Dichiarazione di fallimento disciplinata dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Impugnazione avanti alla corte d'appello - Effetti devolutivi del reclamo - Configurabiltà - Conseguenze - Nuove prove - Ammissibilità.
Fallimento - Presupposti per la dichiarazione - Parametri dimensionali dell'impresa - Ricavi lordi di ammontare complessivo superiore ad euro 200.000 - Durata dell'esercizio inferiore all'anno - Dato di flusso - Ragguaglio alla durata dell'esercizio - Necessità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Piccolo imprenditore - Requisiti - Capitale investito - Nozione ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), legge fall., novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Attivo dello stato patrimoniale - Configurabilità - Ragione - Fattispecie relativa ai crediti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Piccolo imprenditore - Requisiti - Capitale investito nell'azienda - Portata dell'art.1, comma 2, lett. a), legge fall. dopo la novella del d.lgs. n. 5 del 2006 - Criteri di valutazione - Riferimento ai parametri contabili validi per la formazione del bilancio - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa alle immobilizzazioni materiali.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Giudizio di impugnazione promosso con reclamo nel regime conseguente al d.lgs. n. 169 del 2007 - Effetto devolutivo - Limiti - Fondamento - Revoca della sentenza di fallimento per ragioni ed in base a circostanze di fatto diverse da quelle oggetto del reclamo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Fallimento – Imprese soggette – In genere – Requisiti dimensionali dell’imprenditore – Onere della prova – Qualità di piccolo imprenditore ex art. 2083 Cod. Civ. – Irrilevanza.
Dichiarazione di fallimento – Superamento delle soglie di fallibilità – Onere della prova – Mancato deposito del bilancio – Imprenditore in regime di contabilità semplificata ex art. 18, D.P.R. 1973, n. 600 – Conseguenze – Irrilevanza.
Dichiarazione di fallimento – Imprenditore individuale – Debiti personali – Confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali del medesimo – Conseguenze - Rilevanza.
L'opzione per la contabilità semplificata - effettuata dall'imprenditore a proprio rischio, posto che costituisce una conclamata eccezione al principio generale valido sul piano civilistico e tributario dell'obbligatorietà delle scritture contabili - ha sicuramente efficacia sul piano tributario, ma è del tutto irrilevante su quello civilistico. Pertanto, l'impossibilità per l'imprenditore di assolvere all'onere di provare i fatti impeditivi di cui all'art. 1, legge fallimentare sulla base delle scritture contabili obbligatorie deriva da una sua scelta insindacabile. (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)
Lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale comporta la confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore, con l'effetto per cui l'imprenditore diviene fallibile anche in ragione di debiti personali, atteso che tutti i crediti e debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo all'unico debitore, il quale risponde di essi con tutto il suo patrimonio ex art. 2740, c.c., senza alcuna differenza in ordine alla natura dei debiti stessi (Nella specie, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato infondata la censura di parte appellante, secondo cui quello verso la Banca era debito personale, quale fideiussore di una società di capitali, di cui il reclamante fu il legale rappresentante e liquidatore, e, pertanto, non inerente all'attività imprenditoriale attuale). (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)
Fallimento – Iniziativa del debitore – Onere della prova – Dimostrazione dello stato di insolvenza – Necessità – Esenzione di cui alle soglie di fallibilità – Rovesciamento dell'onere della prova. (12/10/2010)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere - Istruzione probatoria - Poteri d'indagine officiosa spettanti al tribunale - Discrezionalità - Oggetto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fondamento - Condizioni - Fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169 del 2007.
Appello – Vizio di motivazione della sentenza di primo grado – Casi di rimessione al primo giudice – Tassatività – Sentenza di fallimento – Motivazione concisa rispondente al modello indicato dal legislatore – Disamina di tutti presupposti necessari alla dichiarazione di fallimento. (07/09/2010)
Fallimento – Parametri dimensionali – Onere della prova – Produzione delle scritture contabili – Necessità. (12/07/2010)
Fallimento – Soglie di fallibilità – Ricavi lordi – Rilevanza di ogni ricavo di impresa anche non imponibile ai fini Iva – Ratio. (12/07/2010)
Fallimento – Parametri dimensionali – Ricavi lordi – Rilevanza dei ricavi di ciascun anno – Media dei ricavi – Esclusione – Ratio. (12/07/2010)
Fallimento – Imprese soggette – In genere – Requisiti dimensionali dell’imprenditore – Onere della prova – Qualità di piccolo imprenditore ex art. 2083 Cod. Civ. – Irrilevanza. (05/10/2010)
Fallimento – Istanza del creditore – Requisiti di fallibilità – Onere della prova – Soddisfazione. (28/09/2010)
Fallimento – Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. – Accertamento – Dichiarazioni dei redditi e modelli unici IVA – Utilizzabilità in giudizio. (28/09/2010)
Fallimento – Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. – Applicabilità all’imprenditore persona fisica. (28/09/2010)
Concordato preventivo – Imprese soggette alla amministrazione straordinaria ed al fallimento – Ammissibilità. (22/06/2010)
Ente pubblico – Società per azioni esercente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Partecipazione esclusiva di enti pubblici con poteri di imposizione e riscossione – Disciplina del fallimento del concordato preventivo – Esclusione. (31/08/2010)
Società per azioni in mano pubblica – Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani quali attività necessaria all'ente territoriale – Soddisfacimento di bisogni collettivi – Disciplina del fallimento e del concordato preventivo – Esclusione. (31/08/2010)
ONLUS – Organizzazione non lucrativa – Oggetto dell’attività – Attività commerciale o industriale – Esclusione – Disciplina della concorrenza – Applicabilità – Esclusione – Fattispecie. (02/04/2010)
Concordato preventivo – Società per azioni a totale partecipazione pubblica – Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani – Ammissibilità – Attività inquadrabile nel modello privati stitico – Assenza di poteri di ingerenza dell’ente pubblico – Attività a favore di terzi. (09/04/2010)
Fallimento e procedure concorsuali – Consorzi – Assoggettabilità – Requisiti – Prevalenza della sostanza sulla forma – Rilevanza del modulo organizzativo – Autonomia gestionale e patrimoniale – Assenza di poteri autoritativi degli enti pubblici partecipanti – Rilevo dell’attività concretamente svolta – Rilevanza di eventuali interessi pubblici protetti.
Fallimento – Stato di insolvenza – Trust – Tutela dei creditori – Omesso perseguimento dello scopo del trust. (01/03/2010)
Imprenditore – Piccolo – Requisiti – Capitale investito – Valutazione – Rimanenze di magazzino – Computabilità – Fondamento.
Società – Società per azioni – Partecipazione in tutto o in parte pubblica – Natura pubblica o privata – Assoggettabilità a fallimento – Criteri di valutazione – Indici sintomatici della natura pubblica – Fattispecie in tema di trasporto pubblico.
Fallimento – Requisiti dimensionali – Onere della prova a carico del debitore – Questione di incostituzionalità – Inammissibilità.
Fallimento – Requisiti dimensionali – Limitazione delle esclusioni apportate dal d.lgs. 169/2007 – Questione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, essendo la fissazione dei presupposti quantitativi finalizzati a limitare la cerchia dei soggetti estranei al fallimento conforme al criterio dettato dall’art. 1, sesto comma, lett. a), n. 1 della legge delega n. 80/2005. (massima non ufficiale)
Fallimento – Fondazione – Ricostruzione del patrimonio – Attività d’impresa – Assoggettabilità a fallimento.
Società per azioni a totale partecipazione pubblica – Osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97 – Utilizzo di risorse pubbliche – Soggezione alle norme sull'evidenza pubblica – Disciplina del fallimento – Applicazione – Esclusione. (31/08/2010)
Fallimento – Legge antiusura – Dichiarazione di fallimento – Sospensione dei termini relativi a processi esecutivi – Inapplicabilità (art. 20 l. 23 febbraio 1999 n. 44).
Fallimento – Promotore finanziario – Organizzazione di mezzi e fine di lucro – Investimento a nome proprio di denaro dei clienti – Assoggettabilità a fallimento.
Dichiarazione di fallimento – Requisiti dimensionali – Superamento dei parametri in periodo anteriore agli ultimi tre esercizi – Irrilevanza.
Impresa soggetta a misura preventiva penale – Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità. (28/04/2010)
Fallimento – Dichiarazione – Presupposti – Requisiti dimensionali – Onere della prova – Questione di costituzionalità.
Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati nell'art. 1 l. fall. – Presunzione di superamento - Applicabilità ai piccoli imprenditori – Esclusione.
Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati nell'art. 1 l. fall. – Presunzione di non superamento per i piccoli imprenditori.
Procedura concorsuale aperta in Ucraina – Contemporanea pendenza di procedura esecutiva in Italia – Improcedibilità – Esclusione – Applicazione degli artt. 51, 168 e 188 l fall. - Esclusione – Principio di territorialità del fallimento – Applicabilità.
Imprenditore agricolo – Requisiti – Società commerciale – Oggetto dell’attività – Rilevanza.
Dichiarazione di fallimento di società commerciale - Requisiti dimensionali – Investimenti – Criterio temporale – Applicazione analogica – Ammissibilità.
L’attività di commercio di bovini, di mangimi e loro integratori per uso zootecnico nonché di prodotti agricoli in genere non può considerarsi connessa ai sensi dell’art. 2135 I e III co. c.c. ove difetti la prova che essa derivi, in via prevalente, dall’esercizio delle attività c.d. agricole principali (di quelle cioè elencate al primo comma della norma in esame).
In difetto di specifica indicazione normativa dell’arco temporale rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito degli investimenti previsto dall’art. 1 l.f. nel testo novellato dal d. lgs.5/06, debbono prendersi in considerazione, nel caso di società commerciale, gli ultimi tre esercizi dovendosi fare ricorso, in via analogica, al criterio stabilito nella medesima norma a proposito dei ricavi e fissato altresì nell’art. 14 l.f., avendo riguardo alla data di deposito del ricorso di fallimento.
Fallimento - Società consortile - Consorzio con attività esterna - Assoggettabilità alle norme della legge fallimentare - Ammissibilità.
Fallimento - Società Consortile - Disciplina applicabile - Riferimento al tipo societario utilizzato.
Fallimento - Cooperativa - Assoggettabilità a fallimento - Indici di ammissibilità.
Fallimento - Parametri dimensionali – Eccezione in senso stretto – Onere della prova.
Fallimento – Fallibilità – Piccolo Imprenditore – Dimensioni impresa – Onere della prova – Grava sul debitore.
Fallimento – Art. 1 l.f. - Attività imprenditoriale di durata inferiore al triennio - Ricavi lordi - Ambito temporale di riferimento - Computo della fase di liquidazione - Esclusione.
Dichiarazione di fallimento – Parametri dimensionali dell’impresa – Capitale investito –Nozione.
Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa – Definizione di piccolo imprenditore – Richiamo all’art. 2083 cod. civ. – Esclusione. Dichiarazione di fallimento – Presupposti soggettivi ed oggettivi – Disponibilità delle parti – Esclusione. Dichiarazione di fallimento – Presupposti – Normativa di interesse pubblico – Deroga al sistema probatorio – Onere della prova a carico del debitore in mancanza di allegazione del ricorrente – Esclusione.
Dichiarazione di fallimento – Prova della effettiva cessazione dell’attività – Ammissibilità – Limiti. Dichiarazione di fallimento – Mancato raggiungimento dei parameri dimensionali – Indagine sulla natura di piccolo imprenditore – Esclusione.
Art. 1 legge fallimentare - Disciplina transitoria – Criteri dimensionali – Criteri di individuazione - Onere della prova.
Fallimento - Parametri dimensionali ex art. 1 l.f. come novellato dal d. lgs. 5/06.
Fallimento - Società - Attribuzione della qualità di ente di gestione fiduciaria - Ex art. 45 del D.P.R. n. 449 del 1959 - Condizioni.
Fallimento - Banca o istituto di credito - Configurabilità - Condizioni.
La qualità di banca o di istituto di credito, a norma della legge bancaria di cui al R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, (e successive modificazioni) ed anche al fine del suo assoggettamento a liquidazione amministrativa e non a fallimento, richiede, anche a prescindere dall'esigenza di un provvedimento autorizzativo della banca d'Italia, il congiunto svolgimento sia dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in Forma indeterminata ed indiscriminata, sia di quella di Esercizio del credito mediante impiego del risparmio raccolto, attraverso le tipiche operazioni bancarie, e non può essere pertanto riconosciuta ad una società che si limiti a svolgere solo l'una o l'altra delle predette attività.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Competenza delle sezioni unite della corte di cassazione - Fattispecie.
Credito - Istituti o enti di credito - Banche - In genere - Banca di fatto - Fallimento - Esclusione - Liquidazione coatta amministrativa.
L'autorità giudiziaria ordinaria non ha competenza giurisdizionale a dichiarare il fallimento di una impresa che di fatto eserciti il credito e raccolga il risparmio senza le autorizzazioni prescritte dall'art. 28 del rdl n. 375 del 1936 (convertito nella legge n.141 del 1938), essendo ad essa applicabile la disciplina pubblicistica del credito, e, quindi, la procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui agli art. 57 e 67 del rdl 13 marzo 1936 n. 375 (convertito nella legge 7 marzo 1938 n. 141) (cd legge bancaria).