Massimario

Art. 169


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Concordato preventivo - Anticipazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritto della banca di trattenere le somme ricavate dal portafoglio anticipato prima della procedura di concordato preventivo - Sussistenza.

Deve ritenersi operante anche dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo la clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni effettuate prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Bergamo 22 novembre 2011



Concordato preventivo – Continuità dell’impresa – Crediti relativi a rapporti in prosecuzione – Prededuzione – Esclusione.

Nell’ipotesi di proposta di concordato preventivo che preveda la continuazione dell’attività d’impresa, i crediti sorti in epoca anteriore al deposito del ricorso nascenti da rapporti di cui si prevede la prosecuzione, pur se ritenuti dal proponente essenziali per la continuazione dell’impresa stessa, hanno natura concorsuale con la conseguenza che la loro collocazione in prededuzione determina l’inammissibilità del ricorso per violazione delle regole sul concorso dei creditori. (Laura De Simone) (riproduzione riservata) Tribunale Varese 11 aprile 2011



Concordato preventivo –  Fallimento – Concorso dei creditori privilegiati nelle ripartizioni dell’attivo – Concorso satisfattivo  – Esclusione nell’ambito della procedura concordataria. (27/07/2010)

Mentre nel fallimento l'assenza di qualsivoglia compartecipazione negoziale alla composizione della crisi impone inequivocabilmente, ex art. 54 legge fallimentare, norma non richiamata dall’art. 169, che i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti “concorrano, per quanto é ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo", non altrettanto si verifica nel concordato preventivo (e nemmeno nel concordato fallimentare: v. art. 127), nel quale il concorso ‘satisfattivo‘ con i creditori chirografari, lungi dall'essere imposto ex lege, può anche essere pattiziamente escluso da una proposta che abbia pur tuttavia conseguito le maggioranze di legge. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Appello Torino 23 aprile 2010



Fallimento – Concordato preventivo – Esecuzione presso terzi – Assegnazione del credito al creditor creditoris anteriore alla domanda di c.p. – Riscossione del credito successiva alla domanda di c.p. – Legittimità.

E’ legittima la riscossione del credito presso terzi, a seguito di esecuzione forzata che si sia esaurita con il provvedimento di assegnazione del credito al creditor creditoris in data anteriore alla presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche se la riscossione in concreto avvenga dopo la presentazione del ricorso. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 09 aprile 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Ripartizione dell’attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Ammissione al passivo di un credito per capitale relativo a mutuo ipotecario - Spese di anticipata estinzione del mutuo - Collocazione nello stesso grado del credito ipotecario - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inefficacia di pattuizioni contrarie.

L'ammissione al passivo concorsuale, in via ipotecaria, del credito per capitale derivante da un mutuo ipotecario non comporta la collocazione nello stesso grado anche del credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo, trovando applicazione il principio generale, desumibile dagli artt. 55 e 72 della legge fall., che, quale riflesso della cristallizzazione di tutti i crediti alla data di apertura della procedura concorsuale, esclude il risarcimento dei danni per qualunque ipotesi di scioglimento del contratto a seguito del fallimento, sia essa o meno dipendente dalla volontà del curatore. Tale principio, in quanto derivante da una norma imperativa, rende inefficace l'eventuale clausola con cui si estenda l'applicazione delle sanzioni per l'anticipata restituzione della somma mutuata anche al caso in cui lo scioglimento del contratto sia determinato dal fallimento del debitore, a titolo di indennizzo negoziale per l'incompleta realizzazione del programma contrattuale. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 04 settembre 2009



Concordato preventivo – Effetti – In genere – Compensazione – Ammissibilità – Condizioni – Preesistenza dei crediti reciproci – Necessità – Fattispecie in tema di mandato all'incasso.

In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare (richiamato dall'art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 07 maggio 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi - In genere.

Tributi erariali indiretti (Riforma Tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) – Accertamento e riscossione - Pagamento dell’imposta accertata - Interessi - Credito Iva - Natura privilegiata - Contribuente ammesso ad amministrazione straordinaria - Estensione del privilegio agli interessi - Sussistenza - Fondamento.

In tema di I.V.A., la natura privilegiata del credito, prevista dall'art. 62, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta che l'ammissione del contribuente all'amministrazione straordinaria non sospende la decorrenza degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta, a partire dalla data di ammissione alla procedura concorsuale; infatti, l'art. 55, primo comma, della legge fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, fa salvo il disposto dell'art. 54, terzo comma, che, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi maturati nel periodo successivo alla data di assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nei limiti indicati nell'art. 2749 cod. civ., coerentemente con il vincolo derivante dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia CE, secondo i quali il regime di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi è contrario alle disposizioni del Trattato CE (art. 87 e 88 par. 3) nella parte in cui prevede una sospensione dei debiti di natura pubblica (come quelli tributari), consentendo un esercizio dell'impresa a tempo indeterminato al di fuori di un programma di risanamento in tempi ragionevoli, in modo da creare un vantaggio selettivo solo per alcune imprese. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. V, tributaria 17 aprile 2009




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