Massimario

Art. 17


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Fallimento – Società di persone – Annotazione della sentenza dichiarativa presso il registro delle imprese – Omessa annotazione in relazione ad impresa individuale esercitata dal socio illimitatamente responsabile – Tutela dell'affidamento dei terzi – Conseguenze.

Non può ripercuotersi sui terzi in buona fede l'errore addebitabile alla Camera di commercio, la quale, in presenza di fallimento di società di persone, abbia annotato la sentenza dichiarativa  nella scheda relativa al socio illimitatamente responsabile e non in quella relativa ad altra impresa individuale da questi esercitata. (Nel caso di specie, il tribunale ha respinto la domanda del fallimento volta a far dichiarare l'inefficacia dei pagamenti effettuati dal convenuto a favore della impresa individuale esercitata dal socio). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 03 gennaio 2011



Fallimento - Chiusura - Decreto motivato del tribunale - Reclamo - Decorrenza del termine dalla pubblicazione del decreto - Illegittimità costituzionale - Avviso del deposito a mezzo raccomandata - Necessità.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. (fb) (riproduzione riservata) Corte Costituzionale 23 luglio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Erede del debitore - Decorrenza del termine per l'opposizione - Dalla comunicazione della sentenza di fallimento - Fondamento.

Alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 151 del 1980) dell'art. 18, primo comma, della legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il principio secondo cui il termine di quindici giorni per l'opposizione alla sentenza di fallimento non decorre"per il debitore" dalla data di affissione della stessa, ma dalla sua comunicazione ai sensi dell'art. 17 della legge fall., si applica anche all'erede del debitore medesimo, non essendo la sua posizione equiparabile, agli effetti di tale disposizione, a quella di qualsiasi altro terzo avente interesse all'opposizione, in quanto egli subentra al defunto in tutti i pregressi rapporti giuridici, sostanziali e processuali; né tale conclusione muta, allorché l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 02 marzo 2009




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