Massimario

Art. 172


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Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Unica domanda di concordato - Previsione di un'unica massa attiva - Approvazione del concordato mediante distinte e separate adunanze e maggioranze - Necessità.

Qualora con riferimento ad un gruppo di imprese venga presentata un'unica domanda di concordato, con previsione di un'unica massa attiva da ripartire tra i creditori di tutte le società, l'approvazione del concordato da parte dei creditori dovrà aver luogo in adunanze separate e votazioni distinte per ciascuna società con conseguenti, rispettive e distinte maggioranze. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Benevento 18 gennaio 2012



Concordato preventivo – Decreto di ammissione alla procedura – Richiesta di revoca – Insussistenza dei presupposti – Rigetto.

Gli atti fraudolenti posti in essere dall'imprenditore, ammesso al concordato preventivo, ai danni del ceto creditorio o di alcuni dei creditori, in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, se non incidono sull'attendibilità della proposta non legittimano un provvedimento di revoca, mentre soltanto i creditori, in tale sede, informati dal commissario giudiziale, potranno sanzionare l'imprenditore non accettando la proposta concordataria. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata) Tribunale Perugia 15 luglio 2011



Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compito di garantire la veridicità dei dati - Funzione di garantire ai creditori un consenso informato - Sussistenza - Estensione del sindacato del tribunale all'accertamento della veridicità dei dati - Esclusione.

Dalla complessa attività che nel nuovo concordato preventivo la legge demanda al commissario giudiziale si ricava che questi è l'organo cui è affidato il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, così che gli stessi possano decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla realtà. L'attribuzione al commissario giudiziale del compito di mettere in condizione i creditori di esprimere in relazione alla proposta di concordato un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà ed il fatto che allo stesso sia a tal fine richiesto l'espletamento di numerose indagini che possono richiedere anche l'ausilio di esperti (che richiederebbero al tribunale, se espletate in sede di ammissione al concordato, una complessa e non prevista istruttoria), porta ad escludere che il tribunale, in detta sede, possa estendere il suo sindacato all'accertamento della veridicità dei dati aziendali. (fb) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 25 ottobre 2010



Concordato preventivo - Garanzia del commissario giudiziale della veridicità dei dati aziendali - Compito del tribunale - Verifica della documentazione prodotta dal debitore - Verifica della motivazione del professionista attestatore - Presupposto per la successiva verifica critica demandata al commissario giudiziale - Potere del tribunale di sovrapporsi alla valutazione del commissario di fattibilità del piano - Esclusione.

Se è vero che la veridicità dei dati aziendali deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, sulla base della documentazione prodotta dal debitore, sarà allora compito del tribunale verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria; il tribunale dovrà altresì verificare che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata con indicazione delle verifiche effettuate, della metodologie e dei criteri seguiti per pervenire all'attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario giudiziale potrà essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare. Il compito del tribunale si sostanzia pertanto nel controllo, nei termini indicati, della documentazione allegata al piano, non potendo sovrapporsi alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista e senza che possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali che la legge riserva esclusivamente al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denunzia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca del concordato. (fb) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 25 ottobre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Successione del fallimento al concordato preventivo - Compenso del curatore e del commissario giudiziale - Liquidazione unitaria - Esclusione - Fondamento - Distinzione delle relative attività - Diversità dei criteri di liquidazione - Sussistenza - Principio di unitarietà delle procedure concorsuali - Applicabilità - Esclusione.

Nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, la legge assegna al commissario un compenso distinto e autonomo rispetto a quello che viene corrisposto al curatore del fallimento sopravvenuto, diverse essendo le attività cui sono tenuti rispettivamente i due organi, così come diversi sono i criteri di liquidazione del compenso, i quali, nel concordato preventivo con garanzia, fanno riferimento,ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.m. n. 570 del 1992, all'attivo ed al passivo risultanti dall'inventario; ne consegue che, al fine predetto, non si applica il principio di unitarietà delle procedure concorsuali, il quale opera invece all'interno di ciascuna di esse, quando vi sia successione di più commissari giudiziali o più curatori fallimentari, avendo per quell'ipotesi la legge considerato un solo compenso, frazionabile in base all'opera prestata da ciascuno. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, al commissario giudiziale - tra l'altro non nominato anche curatore nel successivo fallimento - aveva riconosciuto un compenso "pro parte", tenuto conto dell'attivo realizzato e del passivo accertato). (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 18 febbraio 2009




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