Massimario
Art. 49
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Obblighi del fallito – Restrizioni alla libertà di circolazione – Permesso del Giudice Delegato – Abrogazione.
L’art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella nuova formulazione operata dall’art. 46 del D.lgs. n. 5/2006, ha inteso contemperare in modo diverso rispetto al passato la tutela degli interessi dei creditori e degli organi della procedura con la condizione del fallito, non prevedendo più restrizioni alla libertà di circolazione nella forma prevista dalla precedente normativa (che sanciva l'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato del fallimento, mentre l’attuale disciplina si limita a prevedere obblighi di comunicazione del domicilio e della residenza e di presenza in caso di richiesta di informazioni, ma non misure preventive di carattere limitativo della libertà di circolazione). Il rispetto di tali nuovi obblighi è garantito dalla sanzione penale prevista dall’art. 220 della nuova legge fallimentare secondo cui è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.
T.A.R. Bologna 01 settembre 2006
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