Massimario
L'art. 6, co. 1, L. Fall. rimette l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento al "ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero", senza altra specificazione e, quindi, senza alcun obbligo per il creditore istante di agire unicamente sulla base di un titolo giudiziale, quale un decreto ingiuntivo non opposto ovvero di un titolo esecutivo posto in esecuzione, tanto che neppure l'eventuale inesistenza del credito è, di per sè sola, ostativa alla declaratoria di fallimento. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)
Sussiste lo stato di decozione anche se il credito del ricorrente viene contestato dal debitore al momento della costituzione in giudizio, quando da una serie di elementi (ammissione dell'esistenza di un debito nei confronti del ricorrente, elevazione di numerosi protesti, concernenti sia la società che i soci illimitatamente responsabili, iscrizione di ipoteche giudiziali, cessazione dell'attività aziendale, pur se non accompagnata dalla messa in liquidazione, assenza di introiti, inottemperanza all'ordine di deposito delle scritture contabili, richiamo agli eventuali proventi di cause giudiziarie non ancora intentate a carico delle banche), risulti che la società versi in uno stato irreversibile di impotenza economico – patrimoniale. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)
Nel caso di società in liquidazione, ai fini dell'insolvenza deve essere considerata l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, anziché la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. (Alfredo Antonini) (riproduzione riservata)
Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una holding, la dichiarazione di fallimento delle società partecipate, avverso la quale non sia stato proposto reclamo, rende certa la loro insolvenza, con i conseguenti riflessi sul valore delle voci attive del patrimonio della holding rappresentate dalle partecipazioni nelle suddette società e dai crediti verso le medesime. (Alfredo Antonini) (riproduzione riservata)
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, legge fallimentare deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Ove, pertanto, dal bilancio della società risulti un patrimonio netto positivo e tali risultanze non vengano contestate dai creditori che richiedono il fallimento, in mancanza di ulteriori elementi, la domanda di fallimento dovrà essere rigettata. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)
Ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza di una società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., dev’essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività – di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. All’uopo peraltro non potrà computarsi nel patrimonio netto, in base ai principi contabili nazionali ed internazionali, l’esito di procedure legali aventi ad oggetto pretese risarcitorie allo stato intrinsecamente incerte, potenziali e lontane nel tempo, tenuto altresì conto che, nella determinazione delle attività dello stato patrimoniale di una società in liquidazione, il principio della prudenza di cui all’art. 2423 bis, n. 1, c.c. deve osservarsi con ancor maggior rigore, non potendo viceversa trovare per definizione applicazione quello della prospettiva della continuazione dell’attività (art. 2490 c.c.), per l’effettiva tutela dei creditori sociali. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate ovvero controllate da un'unica società "holding", l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poichè, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti. (massima ufficiale)
Il soggetto che richiede al tribunale la propria dichiarazione di fallimento è tenuto a provare di trovarsi in stato di insolvenza (l'istanza di per sè non ha alcun valore confessorio, in quanto il fallimento riguarda i diritti indisponibili) ed altresì di non rientrare nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 1, legge fallimentare. Con riferimento, infatti, a questo secondo profilo, il meccanismo probatorio previsto dal citato articolo subisce un vero e proprio rovesciamento, onerando la parte che richiede il proprio fallimento della dimostrazione di essere impresa soggetta alle regole della liquidazione concorsuale. (fb) (riproduzione riservata)
L'accertamento dell'insolvenza non si identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa: è noto, infatti, che anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo è possibile che l'imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui versa come meramente transitoria; e che, per contro, ove l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato o con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza ben possa ugualmente essere riscontrato. Non di meno, l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. (fb) (riproduzione riservata)
Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento, occorre tener conto del complesso delle obbligazioni (già scadute al tempo della dichiarazione di fallimento) che si possono ritenere allo stato ragionevolmente certe, ma non necessariamente solo quelle che frattanto siano state definitivamente ammesse al passivo nell'ambito della procedura di verifica dei crediti; né può, in via di principio, escludersi che nel novero delle prassi delle passività da considerare siano compresi in tutto o in parte dei crediti contestati (in ordine ai quali eventualmente sia in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo), ogni qual volta - e nella misura in cui - il giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento abbia ragione di ritenere sufficientemente certi l'esistenza è l'ammontare di dette obbligazioni e ne conosca, sia pur solo incidentalmente ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, non diversamente da quanto fa il giudice precedentemente chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento proposto da un creditore che tale si qualifica. (fb) (riproduzione riservata)
Il mancato pagamento di un credito di modesto importo può integrare un'ipotesi non già di mero ed occasionale inadempimento, bensì di vera e propria incapacità del debitore “di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, così come previsto dall'articolo 5, legge fallimentare. (fb) (riproduzione riservata)
Il requisito oggettivo richiesto dalla l. n. 270/1999, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza, consiste nella “insolvenza classica” di cui all’art. 5 LF, ulteriormente “colorata” dalla necessità che vi sia un particolare rapporto fra l’indebitamento e l’attivo patrimoniale o il fatturato dell’impresa, evidenziato dall’art. 2 della stessa legge. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Il decreto di rimessione "in bonis" dell'impresa assoggettata ad amministrazione controllata, certificando l'avvenuto superamento dello stato di dissesto che ha dato luogo alla procedura, evidenzia l'assenza d'interdipendenza e continuità tra la stessa e l'eventuale successiva dichiarazione di fallimento. Pertanto, il fallimento che agisca in revocatoria relativamente a pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata, è tenuto, al fine di escludere la prededucibilità dei crediti cui si riferiscono i pagamenti, a fornire la prova dell'identità dello stato d'insolvenza che ha dato luogo alle due procedure, in quanto tale prova, che sarebbe superflua in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento, si rende invece necessaria in ragione della buona riuscita del tentativo di risanamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, pur escludendo la consecuzione tra le procedure, in quanto il fallimento era stato dichiarato otto mesi dopo la positiva chiusura dell'amministrazione controllata, aveva accolto l'azione revocatoria, desumendo la conoscenza dello stato d'insolvenza dall'avvenuta ammissione dell'impresa alla procedura minore e dalla stipulazione nel corso della stessa di un accordo stragiudiziale con il quale il creditore rinunciava a parte dei propri crediti anteriori all'apertura della procedura). (massima ufficiale)
La valutazione in ordine alla incapacità di far fronte con mezzi propri alle obbligazioni e quindi l’accertamento dello stato di insolvenza presuppone l’evidenza di elementi di immediata verificazione e ciò anche nel caso in cui appaia verosimile che l’insolvenza, pur non essendosi già manifestata, possa emergere in un prossimo futuro. (fb) (riproduzione riservata)
In tema di successione del fallimento all'amministrazione controllata, il computo a ritroso del cosiddetto periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fallimentare, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria avente per oggetto pagamenti costituiti dalle rimesse in conto corrente bancario, decorre dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento; tra le due procedure, la continuità non si risolve infatti in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, essendosi rivelata errata la prognosi di risanamento alla base di quest'ultima. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. in un caso in cui la convocazione dei creditori disposta con il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata non aveva avuto luogo in quanto la società era stata dichiarata fallita). (fonte CED – Corte di Cassazione)
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 legge fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe; ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento. (fonte CED – Corte di Cassazione)
In tema di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 173 legge fallimentare, non è necessaria una nuova indagine ai fini dell'accertamento del presupposto oggettivo, in quanto lo stato di insolvenza è contenuto nel provvedimento di ammissione al concordato e non si differenzia da quello richiesto per il fallimento, se non sotto il profilo che nel primo l'insolvenza non deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento pronunciata in seguito alla risoluzione del concordato preventivo non è possibile rimettere in discussione la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale del debitore, né del suo stato di insolvenza, vale a dire i presupposti per la dichiarazione di fallimento, atteso che nei confronti di tali presupposti la sentenza irrevocabile di omologazione esercita autorità di cosa giudicata. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Gli accertamenti previsti dall’art. 15 l.f. nel testo novellato possono essere disposti solo ove il creditore alleghi quantomeno un principio di prova in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza altrimenti la decisione verrebbe a fondarsi su fatti del tutto diversi rispetto a quelli dedotti con l’effetto di reintrodurre in modo surrettizio l’officiosità nella iniziativa del fallimento.
Art. 5
Dichiarazione di fallimento - Stato d'insolvenza - Criterio di valutazione esclusivamente patrimoniale - Inadeguatezza.
Fallimento – Legittimazione alla dichiarazione di fallimento e accertamento del diritto del creditore istante – Stato di insolvenza – In genere – Contestazione del credito – Inadempimenti ed altri fatti esteriori.
Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Presupposti – Verifica della sussistenza di una ragione di credito – Necessità – Esclusione.
Sussiste lo stato di decozione anche se il credito del ricorrente viene contestato dal debitore al momento della costituzione in giudizio, quando da una serie di elementi (ammissione dell'esistenza di un debito nei confronti del ricorrente, elevazione di numerosi protesti, concernenti sia la società che i soci illimitatamente responsabili, iscrizione di ipoteche giudiziali, cessazione dell'attività aziendale, pur se non accompagnata dalla messa in liquidazione, assenza di introiti, inottemperanza all'ordine di deposito delle scritture contabili, richiamo agli eventuali proventi di cause giudiziarie non ancora intentate a carico delle banche), risulti che la società versi in uno stato irreversibile di impotenza economico – patrimoniale. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)
Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Presupposti – Verifica della sussistenza di una ragione di credito – Necessità – Esclusione.
Società in liquidazione - Stato d'insolvenza - Valutazione - Insufficienza degli elementi attivi del patrimonio soddisfare i creditori.
Holding di società - Valutazione dello stato di insolvenza - Insolvenza delle società partecipate - Mancata impugnazione della sentenza di fallimento - Effetti.
Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Valutazione dello stato di insolvenza - Società in liquidazione - Patrimonio sociale positivo - Risultanze dei bilanci.
Conformi:
Tribunale di Padova 10 marzo 2011
Tribunale di Padova 24 novembre 2010
Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Stato di insolvenza - Accertamento - Società in liquidazione - Modalità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere - Società inserita in un gruppo di società collegate o controllate da un'unica società "holding" - Accertamento dell'insolvenza - Criterio dell'autonomia delle situazioni di ciascuna società - Configurabilità - Fondamento.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere - Contraddittorio - Dichiarazione di fallimento di una società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili - Oggetto delle contestazioni - Esistenza della società, partecipazione ad essa e stato di insolvenza della società - Sufficienza - Modalità operative della società ovvero sussistenza di altri soci - Necessità di contestazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili, l'attuazione del diritto di difesa posto dall'art. 15 legge fall. richiede che l'instaurazione del contraddittorio coinvolga i presupposti essenziali della dichiarazione stessa ed abbia carattere preventivo rispetto alla pronuncia, essendo sufficiente che ai predetti soci sia contestata l'esistenza della società, la loro partecipazione ad essa e lo stato di insolvenza della società; non è invece indispensabile che sia anche contestato loro il modo con cui la società ha in concreto operato, nè l'eventuale sussistenza di altri soci. (massima ufficiale)
Fallimento – Iniziativa del debitore – Onere della prova – Dimostrazione dello stato di insolvenza – Necessità – Esenzione di cui alle soglie di fallibilità – Rovesciamento dell'onere della prova. (12/10/2010)
Fallimento – Accertamento dello stato di insolvenza – Raffronto tra attivo e passivo patrimoniale dell'impresa – Sbilancio negativo – Capacità di soddisfare ugualmente le proprie obbligazioni – Eccedenza di attivo e beni di difficile liquidazione – Presupposto dell'insolvenza – Sussistenza. (07/09/2010)
Fallimento – Accertamento dell'insolvenza – Obbligazioni rilevanti ai fini della pronuncia di fallimento – Crediti contestati – Cognizione in via incidentale delle relative obbligazioni – Ammissibilità. (07/09/2010)
Fallimento – Stato di insolvenza – Mancato pagamento di un debito di modesto importo – Rilevanza – Fattispecie. (12/07/2010)
Fallimento – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Requisito oggettivo – Coincidenza con il requisito previsto dall’art. 5 l.f.. (31/08/2010)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Cessazione dell’amministrazione controllata – - Rimessione "in bonis" - Successiva dichiarazione di fallimento - Revocatoria di pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata - Onere della prova - Oggetto - Identità dello stato di insolvenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Amministrazione controllata - Rimessione "in bonis" - Successiva dichiarazione di fallimento - Revocatoria di pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata - Onere della prova - Oggetto - Identità dello stato di insolvenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato di insolvenza – Accertamento prospettico – Esistenza di elementi di immediata verificazione – Necessità.
Amministrazione controllata - Presupposto - Temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni - Sostanziale coincidenza con lo stato di insolvenza posto a fondamento del fallimento - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento successiva al decreto di ammissione all'amministrazione controllata - Periodo sospetto per la revocatoria dei pagamenti - Decorrenza - Dalla data di apertura del fallimento - Esclusione - Dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata - Configurabilità - Fondamento - Principio di consecuzione tra le due procedure - Elementi - Continuità temporale - Rilevanza - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (Dichiarazione) di fallimento - Stato d’insolvenza - In genere - Presupposti - Impossibilità di adempiere con mezzi normali alle obbligazioni - Relativo accertamento - Debiti - Desumibilità dallo stato passivo e dalla contabilità - Attivo - Idoneità al pronto realizzo - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Provvedimenti immediati - Dichiarazione di fallimento - Dichiarazione di fallimento - Nel corso della procedura di concordato - Stato di insolvenza - Accertamento - Necessità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - In genere - Dichiarazione di fallimento a seguito di risoluzione del concordato - Giudizio di opposizione - Qualità di imprenditore commerciale del debitore e sua insolvenza - Discutibilità - Esclusione - Fondamento.
Ricorso di fallimento - Onere della prova a carico del creditore – Contenuto.