Massimario

Art. 6


chiudi




Dichiarazione di fallimento - Legittimazione del creditore richiedente - Credito assistito da titolo giudiziale - Non necessità - Delibazione sommaria ed incidentale del tribunale.

Il creditore che assume l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non deve essere necessariamente munito di un titolo di natura giudiziale ed il tribunale, al fine di valutarne la legittimazione, potrà effettuare una deliberazione sommaria, in via incidentale, in ordine alla qualità di creditore del ricorrente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 08 maggio 2012



Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Principi di terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare - Violazione.

L'esigenza di assicurare la terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare, emergente dalla lettura costituzionalmente orientata (articolo 111 Cost.) degli articoli 6 e 7, legge fallimentare, porta ad escludere che l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta su segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare. Qualora, infatti, la segnalazione al pubblico ministero promani dallo stesso tribunale fallimentare, acquisita in esito all'istruttoria prefallimentare conclusasi con un non luogo provvedere per desistenza del creditore ricorrente, detta iniziativa è evidentemente frutto di una valutazione discrezionale del tribunale a seguito della quale il pubblico ministero svolge un ruolo di impulso meramente formale, in quanto trasmette al tribunale fallimentare un dato (l'insolvenza dell'imprenditore) che il tribunale ha già ben conosciuto e conosce. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 07 ottobre 2011



Concordato preventivo - Revoca dell'ammissione - Richiesta di fallimento del pubblico ministero - Sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 6 e 7 l.f. - Esclusione.

La facoltà, prevista dall'articolo 173, legge fallimentare, per il pubblico ministero di chiedere il fallimento nell'ambito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo è autonoma e distinta dall'atto d'impulso previsto dagli articoli 6 e 7 della medesima legge e prescinde dalla sussistenza dei requisiti da dette norme richiesti. (Fabio Fantin) (riproduzione riservata) Tribunale Bassano del Grappa 07 ottobre 2011



Fallimento – Legittimazione alla dichiarazione di fallimento e accertamento del diritto del creditore istante – Stato di insolvenza – In genere – Contestazione del credito – Inadempimenti ed altri fatti esteriori.
Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Presupposti – Verifica della sussistenza di una ragione di credito – Necessità – Esclusione.

L'art. 6, co. 1, L. Fall. rimette l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento al "ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero", senza altra specificazione e, quindi, senza alcun obbligo per il creditore istante di agire unicamente sulla base di un titolo giudiziale, quale un decreto ingiuntivo non opposto ovvero di un titolo esecutivo posto in esecuzione, tanto che neppure l'eventuale inesistenza del credito è, di per sè sola, ostativa alla declaratoria di fallimento. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)

Sussiste lo stato di decozione anche se il credito del ricorrente viene contestato dal debitore al momento della costituzione in giudizio, quando da una serie di elementi (ammissione dell'esistenza di un debito nei confronti del ricorrente, elevazione di numerosi protesti, concernenti sia la società che i soci illimitatamente responsabili, iscrizione di ipoteche giudiziali, cessazione dell'attività aziendale, pur se non accompagnata dalla messa in liquidazione, assenza di introiti, inottemperanza all'ordine di deposito delle scritture contabili, richiamo agli eventuali proventi di cause giudiziarie non ancora intentate a carico delle banche), risulti che la società versi in uno stato irreversibile di impotenza economico – patrimoniale. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)
Appello Torino 10 giugno 2011




Fallimento – Legittimazione alla dichiarazione di fallimento e accertamento del diritto del creditore istante – Stato di insolvenza – In genere – Contestazione del credito – Inadempimenti ed altri fatti esteriori.

L'art. 6, co. 1, L. Fall. rimette l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento al "ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero", senza altra specificazione e, quindi, senza alcun obbligo per il creditore istante di agire unicamente sulla base di un titolo giudiziale, quale un decreto ingiuntivo non opposto ovvero di un titolo esecutivo posto in esecuzione, tanto che neppure l'eventuale inesistenza del credito è, di per sè sola, ostativa alla declaratoria di fallimento. (Mario Magliano) (riproduzione riservata) Appello Torino 10 giugno 2011



Fallimento – Iniziativa del P.M. – Contestuale domanda di concordato preventivo – Criterio della prevenzione.
Fallimento – Iniziativa del P.M. – Contestuale domanda di concordato preventivo – Preclusioni.
Concordato preventivo – Domanda di concordato – Modificabilità della domanda – Limite ultimo.
Concordato preventivo – Fase preliminare di ammissibilità alla procedura – Giudizio del Tribunale – Natura – Giudizio di fattibilità dell’esperto – Contenuto.

Benché sia stato soppresso l’inciso del vecchio testo dell’art. 160 l.fall., la domanda di concordato preventivo deve essere trattata con precedenza rispetto ad una domanda di fallimento, attesa la funzione dell’istituto, volto a prevenire la dichiarazione di fallimento mediante il componimento del dissesto previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il principio della prevenzione della domanda di concordato su quella di fallimento non può essere sovvertito dalla circostanza secondo la quale la prima sia stata depositata in pendenza dell’iniziativa, ex art. 7, l.fall., del P.M. in esito ad un precedente rigetto di una prima proposta di concordato, atteso che gli artt. 160 e ss. l.fall. non prevedono alcuna preclusione in ordine alla presentazione della domanda, fintanto che il tribunale non abbia dichiarato il fallimento del debitore. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’art. 175, secondo comma, l.fall. prevede esplicitamente che la proposta di concordato preventivo possa essere modificata, anche dopo l’ammissione alla procedura, fino all’inizio delle operazioni di voto nell’adunanza dei creditori, ponendo perciò come limite estremo di modificabilità della domanda la decisione dei creditori di approvazione o meno della proposta, in linea con la natura eminentemente contrattuale che connota il nuovo concordato preventivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In sede di giudizio di ammissibilità alla procedura di concordato preventivo, il Tribunale non ha alcun potere di addivenire ad una valutazione nel merito dell’adeguatezza e della convenienza dello stesso per i creditori, laddove il giudizio di fattibilità del piano effettuato dall’esperto appaia idoneo – sotto il profilo della logicità, coerenza, completezza e congruenza - ad assicurare una corretta informazione dei creditori e non riproduca in maniera generica e acritica le previsioni del piano di ristrutturazione, ma operi un vaglio sotto il profilo tanto fattuale che logico. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 10 maggio 2011




Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Previa richiesta al tribunale di copia di istanza di fallimento desistita - Atto di investigazione connesso a procedimento penale - Trasmissione della predetta copia da parte del giudice già titolare dell'istruttoria prefallimentare definita - Natura di segnalazione della "notitia decoctionis" ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Inconfigurabilità - Conseguenze - Partecipazione del giudice al collegio decidente sulla successiva richiesta di fallimento presentata dallo stesso P.M. - Violazione del divieto di fallimento d'ufficio - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste il diritto del debitore, già convocato ai sensi dell'art. 15 legge fall. avanti al giudice ed ivi presente con l'assistenza tecnica del difensore, ad ottenere, chiusa l'istruttoria, una nuova convocazione per essere sentito personalmente, salvo che alleghi fatti sopravvenuti decisivi; infatti, il diritto al contraddittorio e di difesa del debitore non può ritenersi pregiudicato qualora egli stesso, convocato all'udienza prefallimentare, non abbia chiesto di essere sentito personalmente, affidandosi all'assistenza tecnica dei suoi difensori. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a fattispecie in cui il legale rappresentante della società fallenda, all'udienza in cui era comparso, non aveva chiesto di essere sentito, ed i suoi difensori non avevano domandato alcun rinvio per esame della documentazione versata in atti ed anzi avevano formulato istanza di decisione). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 21 aprile 2011



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Art. 7, n. 1, legge fall. - Legittimazione all'iniziativa - Condizioni - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità - Fondamento.

In tema di iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art.7, n. 1, legge fall., la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell'insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione "ovvero" di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative nè di fatti costituenti reato nè della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 21 aprile 2011



Procedimento per dichiarazione di fallimento - Notifica dell'istanza e del decreto del tribunale - Notifica a mezzo polizia giudiziaria - Nullità - Costituzione in giudizio della parte - Sanatoria.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Tassatività dei casi previsti dall'articolo 7 l.f.- Nozione di procedimento penale.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Casi previsti dall'articolo sette, n. 1 l.f. - Interpretazione del termine "ovvero" - Rilievo dell'insolvenza che emerga dalla pendenza di un procedimento penale nel quale è parte dell'imprenditore - Necessità.

Deve ritenersi inesistente la notificazione dell'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero e del relativo decreto del tribunale di fissazione dell'udienza che sia stata eseguita non dall'ufficiale giudiziario ma dalla polizia giudiziaria. La costituzione in giudizio della parte è comunque idonea a sanare detto vizio, sia pure con effetto ex nunc. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sulla base del combinato disposto degli articoli 6 e 7, legge fallimentare e del principio di tassatività di cui all'articolo 69 c.p.c., che regola l'azione del pubblico ministero nel processo civile, si desume che il potere di iniziativa di tale organo è limitato ai soli casi espressamente previsti dalla legge e non è, quindi, illimitato. Detto potere non è, infatti, accompagnato né da un generale potere di controllo sugli imprenditori né dall'attribuzione di poteri inquisitori sul regolare andamento delle imprese. L'iniziativa del pubblico ministero nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento è, pertanto, subordinata alla ricorrenza delle ipotesi espressamente previste dal citato articolo 7, con la precisazione che per "procedimento penale" si intende non solo l'insieme degli atti costituenti il vero e proprio processo penale ma anche gli atti che lo precedono nell'ambito delle indagini preliminari, così che il pubblico ministero può presentare la richiesta di cui all'articolo 6, legge fallimentare nel corso di entrambe le fasi di cui si compone il procedimento in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di interpretazione dell'articolo 7, legge fallimentare e con particolare riferimento alla funzione del termine "ovvero", è preferibile l'opinione secondo la quale l'elencazione di cui al n. 1 di detta norma indica i soli casi di manifestazione dell'insolvenza rilevabili in sede penale. E’ affetta da nullità la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale sulla base di istanza di fallimento formulata dal pubblico ministero in difetto del presupposto di cui al citato n. 1, costituito dalla necessità che l’insolvenza emerga dalla pendenza di un procedimento penale nel quale sia parte l'imprenditore di cui si chiede il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano 02 dicembre 2010




Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - In genere - Istanza del concessionario per debiti d'imposta - Previsione di cui all'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Portata derogatoria o speciale rispetto all'art.6 legge fall. - Esclusione - Conseguenze - Accertamento incidentale del credito da parte del tribunale - Questione di illegittimità costituzionale del fallimento per debiti d'imposta - Manifesta infondatezza.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art.87 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 138 del 2002, nel prevedere che il concessionario possa, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso ai sensi dell'art. 6 legge fall., non introduce alcuna deroga o disciplina speciale rispetto a tale ultima norma, ma si limita ad individuare, con disposizione processuale, il soggetto legittimato ad agire per conto del titolare del credito; nè l'abrogazione dell'art. 4 legge fall. (in cui era previsto il rinvio al cd. fallimento fiscale) da parte del d.lgs. n. 5 del 2006 produce alcuna efficacia sulla descritta disciplina ordinaria, così come integrata, in quanto già l'art. 97 del d.P.R. n. 602 del 1973 (cui rinviava la norma fallimentare) era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1992, n. 89 e dunque il secondo comma del medesimo art. 4, che faceva salve le disposizioni di legge speciale sul fallimento per debito d'imposta, era già rimasto privo di contenuto. Ne discende che, da un lato, il predetto art. 6 non contiene una esclusione per particolari categorie di creditori, dovendosi l'opposta interpretazione intendere come lesiva del principio di eguaglianza fra i creditori, di cui all'art.3 Cost., poichè ad uno di essi verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore, senza giustificazione, rispetto a quello di tutti gli altri e, dall'altro, che la possibilità per l'amministrazione finanziaria di chiedere il fallimento per debito d'imposta non presenta dubbi di manifesta incostituzionalità, ai sensi dell'art. 24 Cost., dovendo anche il credito tributario, come tutti gli altri, essere delibato incidentalmente dal giudice in ordine alla sua fondatezza, ogni volta che vi sia contestazione. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 18 novembre 2010



Fallimento – Iniziativa del debitore – Onere della prova – Dimostrazione dello stato di insolvenza – Necessità – Esenzione di cui alle soglie di fallibilità – Rovesciamento dell'onere della prova. (12/10/2010)

Il soggetto che richiede al tribunale la propria dichiarazione di fallimento è tenuto a provare di trovarsi in stato di insolvenza (l'istanza di per sè non ha alcun valore confessorio, in quanto il fallimento riguarda i diritti indisponibili) ed altresì di non rientrare nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 1, legge fallimentare. Con riferimento, infatti, a questo secondo profilo, il meccanismo probatorio previsto dal citato articolo subisce un vero e proprio rovesciamento, onerando la parte che richiede il proprio fallimento della dimostrazione di essere impresa soggetta alle regole della liquidazione concorsuale. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 24 settembre 2010



Istanza di fallimento - Ricorso del creditore - Rinunzia - Ammissibilità - Fondamento - Istanza di fallimento - Accettazione del debitore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La rinuncia all'istanza di fallimento non richiede alcuna forma di accettazione del debitore, atteso che il ricorso del creditore persegue un interesse autonomo rivolto esclusivamente alla tutela privatistica del proprio diritto di credito così come risulta confermato anche dalla esclusione della dichiarazione d'ufficio del fallimento ai sensi dell'art. 6 nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006. (Nella fattispecie, nel provvedimento impugnato era stata affermata la validità di una rinuncia tacita, effettuata mediante la mancata comparizione del creditore all'udienza successiva a quella in cui era stato accettato il pagamento del credito mediante assegni "salvo buon fine"). Cassazione civile, sez. I 11 agosto 2010



Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura – Accesso al fondo vittime per l’usura – Sospensione della procedura fallimentare – Inammissibilità.

L’istanza diretta ad ottenere l’accesso al fondo vittime per l’usura chiesta in corso di procedura non determina la sospensione obbligatoria della procedura fallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Roma 21 luglio 2010



Fallimento – Iniziativa per la dichiarazione – Creditore – Credito contestato – Titolo provvisoriamente esecutivo – Legittimazione – Esclusione. (22/06/2010)

Il creditore è legittimato a richiedere il fallimento del proprio debitore solo quando è in grado di fornire la prova certa dell’esistenza del credito vantato, certezza che non può ritenersi sussistente qualora il credito sia contestato ed il creditore sia in possesso di un titolo solo provvisoriamente esecutivo. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Cagliari 04 gennaio 2010



Fallimento – Sentenza dichiarativa – Opposizione – Giudizio di impugnazione pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 – Disciplina transitoria – Art. 22 del d.lgs. predetto – Disposizioni riformate – Applicabilità – Conseguenze – Ricorso per cassazione contro sentenza d'appello – Termine previsto dall'art. 18 della legge fall. – Operatività. (10/05/2010)

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto d.lgs., sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 legge fall., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello, che abbia deciso l'appello - proposto anteriormente alla vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007 - contro la sentenza dichiarativa di fallimento. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 30 ottobre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - - Iniziativa - Ricorso del creditore - Atto di desistenza - Effetti - Provvedimento del tribunale - Archiviazione - Fondamento.

In tema di fallimento, l'atto di desistenza proveniente dal creditore che abbia proposto la relativa istanza determina l'adozione, da parte del tribunale fallimentare, di un decreto di archiviazione, in quanto la necessità del decreto di rigetto sussiste solo nei confronti di un'istanza che continui ad essere effettivamente coltivata e che sia ritenuta priva di fondamento. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 14 ottobre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - Richiesta del debitore - In genere - Ricorso del debitore - Natura - Dichiarazione di scienza - Configurabilità - Conseguenze - Autorizzazione dell'assemblea ovvero dei soci - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di sequestro penale della quota sociale.

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato dal custode giudiziario della quota pari all'intero capitale sociale di cui il giudice per le indagini preliminari abbia disposto il sequestro. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 16 settembre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere - Omesso deposito del fondo per le spese di procedura - Conseguenze - Regime intermedio conseguente al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n.169 del 2007 - Dichiarazione di fallimento d'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, quando il debitore non esegue il deposito delle somme necessarie allo svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 163, terzo comma, della legge fall. (nel testo, "ratione temporis" vigente, conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore all'ulteriore novella di cui al d.lgs. n. 169 del 2007), non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento d'ufficio, istituto la cui abrogazione è stata disposta, in via generale e con norma programmatica, dal citato d.lgs. n. 5 del 2006, che, modificando l'art. 6 della legge fall., ha tacitamente abrogato, per incompatibilità, le disposizioni di cui agli artt.162 e 163 della legge fall. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha anche negato che, nel predetto regime intermedio, la relazione del commissario giudiziale, che nella specie dava atto dell'omesso versamento del fondo spese da parte del debitore ammesso al concordato, potesse fungere da rituale istanza di fallimento dell'imprenditore, trattandosi di soggetto non legittimato). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 12 agosto 2009



Giurisdizione civile – Insolvenza transfrontaliera – Fallimento di società – Regolamento CE n. 1346/2000 – Competenza ad aprire la procedura di insolvenza – Giudice del centro di interessi della società – Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva – Trasferimento della sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento – Carattere fittizio – Conseguenze – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza. (29/06/2010)

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; ove però, anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento, la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l'esercizio di attività economica nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, permane la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui la società, già avente sede in Italia, aveva trasferito la propria sede legale in Spagna nell'imminenza della presentazione dell'istanza di fallimento, quando la situazione d'insolvenza era già ampiamente in atto, senza che tale trasferimento trovasse riscontro nell'iscrizione nel registro delle imprese dello stato estero). (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione Sez. Un. Civili 18 maggio 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Art. 7, legge fall. - Interpretazione alla luce dell'art. 111 Cost. - Conseguenze - Iniziativa del P.M. in esito a segnalazione del tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di fallimento, l'esigenza di assicurare la terzietà e l'imparzialità del tribunale fallimentare, emergente da un'interpretazione sistematica della legge fallimentare (così come modificata dal d.lgs. 9 gennaio 2009, n. 5) ed in particolare degli artt. 6 e 7, letti alla luce del novellato art. 111 Cost., porta ad escludere che l'iniziativa del P.M. ai fini della dichiarazione di fallimento possa essere assunta in base ad una segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare, in tal senso deponendo, oltre alla soppressione del potere di aprire d'ufficio il fallimento ed alla riduzione dei margini d'intervento del giudice nel corso della procedura, anche il n. 2 dell'art. 7 cit., che limita il potere di segnalazione del giudice civile all'ipotesi in cui l'insolvenza risulti, nei riguardi di soggetti diversi da quelli destinatari dell'iniziativa, in un procedimento diverso da quello rivolto alla dichiarazione di fallimento, nonché dagli interventi correttivi del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che hanno reso totalmente estranea al sistema l'ingerenza dell'organo giudicante sulla nascita o l'ultrattività della procedura. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata nulla la dichiarazione di fallimento intervenuta ad iniziativa del P.M., al quale il tribunale fallimentare aveva trasmesso gli atti a seguito della desistenza del creditore dalla propria istanza). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 26 febbraio 2009



Fallimento – Ricorso per dichiarazione di fallimento – Assistenza di un difensore – Necessità.

Il procedimento per dichiarazione di fallimento, in seguito alla riforma della procedura fallimentare – caratterizzata dai principi di pieno contraddittorio tra le parti e di terzietà del giudice nel rispetto dell’art. 111 Cost. – non consente la costituzione personale della parte ricorrente. Il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato senza l’assistenza di un difensore deve quindi essere dichiarato inammissibile. Tribunale Roma 18 giugno 2008




indice