Massimario

Art. 67


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Azione revocatoria - Pagamenti nei termini d'uso - Esenzione - Ratio - Tutela dell'interesse alla prosecuzione dell'attività dell'impresa dell'accipiens - Locuzione "nei termini d'uso" - Qualità e tipologia del pagamento e dato cronologico.

La ratio della causa di esenzione da revocatoria introdotta dall’art. 67, comma 3, lett. a) legge fallimentare deve essere ricondotta alla necessità di tutelare l’interesse alla prosecuzione dell’attività d’impresa dell’accipiens, garantendogli la tranquillità derivante dal consolidamento dei pagamenti ricevuti nello svolgimento dell’attività imprenditoriale e nei termini d’uso (e quindi siano tali, oggettivamente, da non far sorgere sospetto alcuno in merito alla solvibilità del debitore). (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Tenuto conto di detta ratio, la locuzione “nei termini d’uso”, contenuta nell’art. 67 co. 3 lett. a) legge fallimentare, deve ritenersi comprensiva sia della “qualità” e tipologia del pagamento (che deve risultare eseguito con un mezzo fisiologico ed ordinario), sia del dato cronologico (cioè del tempo del pagamento). Con la conseguenza che per l’operatività della causa di esenzione in discorso è necessario che il pagamento sia stato effettuato, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 03 maggio 2012




Ipoteca ex 77 D.P.R. 602/73 - Revocabilità ex art. 67 R.D. 267/1942 - Esclusione.

L’art. 67, comma 1, n. 4 legge fallimentare prescrive la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie; l’ipoteca di cui all’art. 77 D.P.R. 602/73 non è né giudiziale né volontaria; quindi non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata) Cassazione civile 05 marzo 2012



Azione revocatoria fallimentare - Natura distributiva dell'azione - Pagamento tenuto in sede esecutiva per credito ipotecario - Revocabilità.

La natura distributiva e non indennitaria dell'azione revocatoria, anche di recente ribadita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, consente di affermare che la presunzione di danno che caratterizza l'atto revocabile ai sensi dell'articolo 67, comma 2, legge fallimentare esclude che la natura pregiudizievole dell'atto possa dipendere da valutazioni concrete legate all'andamento della singola procedura fallimentare; il pregiudizio che l'atto arreca non può ritenersi escluso neanche nell'ipotesi in cui il pagamento oggetto di revocatoria sia stato ottenuto nell'ambito di una procedura esecutiva per un credito ipotecario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 01 marzo 2012



Revocatoria fallimentare – Revocabilità della transazione stipulata con l’assistenza della direzione provinciale del lavoro – Azione revocatoria ordinaria – Revocatoria fallimentare.

La transazione contenuta in un verbale di conciliazione redatto davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro può essere impugnata dalla curatela fallimentare - anche in via di eccezione in base al disposto dell'art. 95, primo comma l. fall - essendo un contratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni, sia ai sensi dell'art. 66 l. fall, secondo le regole ordinarie del codice civile, quale atto dispositivo posto in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori, sia ai sensi dell'art. 67, n. 1, l. fall, quale atto a titolo oneroso relativo a obbligazioni sproporzionate posto in essere nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata) Tribunale Udine 17 febbraio 2012



Azione revocatoria nei confronti del terzo - Dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore - Finalità conservativa del bene - Sequestro conservativo - Ammissibilità.

L'azione revocatoria nei confronti di soggetto diverso dal debitore è diretta alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore e ciò al fine di rendere il bene trasferito assoggettabile all'azione esecutiva. In tal caso, la finalità conservativa che è sottesa all'esperimento dell'azione può essere assicurata in via cautelare attraverso il sequestro conservativo di cui all'articolo 2905 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia 19 gennaio 2012



Azione revocatoria fallimentare - Cessione di quote societarie - Cessione a prezzo irrisorio - Atto a titolo gratuito - Esclusione - Revocabilità ex articolo 67, comma 1, n. 1, legge fallimentare.

Deve escludersi la natura gratuita e pertanto la revocabilità ai sensi dell'articolo 64, legge fallimentare dell'atto di cessione di quote a prezzo irrisorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia 14 gennaio 2012



Accertamento del passivo - Eccezione revocatoria del curatore - Natura e distinzione dalla autonoma domanda di inefficacia.

Opposizione allo stato passivo - Contumacia della curatela - Mancata riproposizione dell'eccezione revocatoria fondata su rimesse effettuate su conto corrente bancario che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria - Irrilevanza ai fini dell'esame da parte del Giudice.

Il curatore quando, in sede di accertamento del passivo, solleva l'eccezione revocatoria rispetto ad un titolo o ad una prelazione, non chiede una pronuncia di inefficacia degli stessi ma invoca un accertamento degli elementi costitutivi dell'azione all'esclusivo fine di paralizzare la pretesa creditoria; quando, pertanto, il giudice pronuncia su detta eccezione non dichiara l'inefficacia ma si limita ad escludere un credito o una prelazione a causa della revocabilità del titolo sul quale si fondano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di contumacia della curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e quindi di mancata riproposizione della eccezione revocatoria fondata su rimesse bancarie che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria, il giudice può comunque procedere all'esame della questione trattandosi di mero accertamento contabile di dare ed avere per il quale non valgono le limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico. (Andrea Gibelli) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova 27 dicembre 2011




Revocatoria fallimentare - Ipoteca del concessionario - Revocabilità.

L'ipoteca iscritta  dal concessionario per la riscossione dei tributi - ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - sugli immobili di proprietà della società fallita con riferimento al credito tributario risultante dai ruoli non può essere  qualificata come ipoteca legale, giacché non avviene a prescindere, comunque, dalla valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla sua necessità ed opportunità e non è pertanto sottratta al regime di revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, n. 4), legge fallimentare. (Alessandro Farolfi) (riproduzione riservata) Tribunale Ravenna 09 dicembre 2011



Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 – Contratti bancari – Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Obbligo della mediazione preventiva – Non sussiste.

La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione giudiziaria, altrimenti libero, con la conseguenza che l'elenco di materie, contenuto nella norma, in relazione alla quali il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, deve essere interpretato restrittivamente. Ne deriva che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se giustificata da un contratto bancario che ricade sotto il fascio applicativo dell’art. 5, I cit., non deve essere preceduta dall’obbligo preliminare della mediazione. (Andrea Gorgoni) (riproduzione riservata) Tribunale Pavia 27 ottobre 2011



Ipoteca iscritta dall’esattore ai sensi dell'articolo 77 d.p.r. n. 602/1999 - Revocatoria fallimentare - Esclusione.

L’ipoteca iscritta dall’esattore a garanzia dei debiti tributari in quanto ipoteca legale non é soggetta a revocatoria fallimentare. (Andrea Balba) (riproduzione riservata) Tribunale Pavia 12 ottobre 2011



Revocatoria fallimentare - Ipoteca fiscale - Natura legale - Esclusione da revocatoria.

L'ipoteca c.d. fiscale (prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ha natura legale e pertanto è esentata dalla revocatoria ex art. 67, commi 1 e 2, legge fallimentare f. (nell'ambito del contrasto giurisprudenziale, una tale interpretazione è indotta non solo dalla lettera dell'art. 67 , che non contempla la revocabilità delle ipoteche legali, ma anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute con la conseguenza che, a fortiori, deve essere esentata la costituzione dell'ipoteca). (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata) Tribunale Udine 12 ottobre 2011



Piano attestato di risanamento - Articolo 67, comma 3, lett. d), L.F. - Nomina del professionista attestatore - Competenza.

Il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare ha natura contrattuale, per cui la nomina del professionista che ne deve attestare la ragionevolezza non può che spettare al debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Ravenna 13 settembre 2011



Fallimento e procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Sentenza di primo grado - Immediata esecutività per i capi condannatori - Configurabilità.

La sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia; da un lato, invero, l’art. 282 codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, dall’altro, la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all’accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 29 luglio 2011



Piano attestato di risanamento - Nomina dell'esperto attestatore - Individuazione da parte dell'imprenditore - Requisiti - Rilevanza del richiamo dell’art. 2501 bis c.c..

Spetta all'imprenditore la nomina dell'esperto che, in base all'articolo 67, comma 3, lett. d) deve attestare l'idoneità del piano al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. L'esperto in questione deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 28, lett. a) e b), legge fallimentare, mentre il richiamo all'articolo 2501 bis, comma 4, c.c. deve intendersi riferito al contenuto ed ai requisiti della relazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Verona 27 luglio 2011



Opposizione allo stato passivo – Ipoteca ex. Art. 77 D.P.R. 602/703, natura giudiziale – Revocabilità ex art. 67 L.F..

L'ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione sulla base del ruolo ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è priva del carattere dell’automaticità per cui non ha natura di ipoteca legale e, conseguentemente, è revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, legge fallimentare, in quanto assimilabile all'ipoteca giudiziale. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata) Tribunale Rimini 18 luglio 2011



Ipoteca fiscale - Revocabilità - Sussistenza - Natura legale della ipoteca - Esclusione - Interpretazione restrittiva dell'art. 89 DPR n. 602/1973 che sottrae a revocatoria i pagamenti di imposta e in nome la iscrizione di ipoteca.

L'ipoteca assiste il credito fiscale non ha natura legale ma giudiziale e, come tale, è soggetta all'azione revocatoria. Quanto alla esenzione da revocatoria di cui all'art. 89 DPR n. 602/1973, norma che deve essere interpretata in modo restrittivo, occorre precisare che tale disposizione sottrae alla revocatoria il pagamento dell'imposta e non certo l'iscrizione dell'ipoteca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 11 luglio 2011



Revocatoria fallimentare – Regime delle esenzioni – Pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso – Nozione di termini d’uso riferita alle modalità e al tempo dell’esecuzione – Pagamenti eseguiti in ritardo con mezzi non usuali.

L’art. 67, co. 3, lett. a) l.f. nel testo modificato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, includendo nel regime delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare i pagamenti relativi a forniture rientranti nella corrente conduzione dell’azienda a condizione che siano eseguiti “nei termini d’uso”, si riferisce tanto alle modalità quanto al tempo dell’esecuzione di guisa che occorre verificare se, sotto entrambi i profili indicati, la prestazione eseguita dall’imprenditore in bonis nel periodo sospetto si collochi nell’area delle normali relazioni commerciali intrattenute fra le parti, ovvero sia connotata da profili di anormalità o atipicità. A tal proposito rileva non solo il requisito temporale dei pagamenti eseguiti, i quali potrebbero essere non già contestuali alla controprestazione ricevuta, ma cadenzati nel tempo o inclusi in un piano di rientro concordato a cagione della situazione di difficoltà dell’impresa, bensì l’inusualità degli stessi, ove questi, pur se eseguiti con mezzi normali, siano però difformi dalle modalità concordate o normalmente praticate con quel determinato fornitore o con fornitori del medesimo settore merceologico, ovvero ancora risultino chiaramente finalizzati, per caratteristiche qualitative o quantitative, a favorire un creditore rispetto agli altri. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata) Tribunale Marsala 24 giugno 2011



Fallimento – Revoca – Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria – Sorte del bene oggetto dell’atto di revoca.

In seguito alla revoca della sentenza di fallimento, qualora il bene oggetto dell'atto revocato sia ancora presente nel patrimonio del debitore questi deve restituirlo al terzo; se, al contrario, il bene sia stato venduto dal Curatore, il terzo diviene creditore del prezzo, rimanendo preclusa la possibilità di recuperare il bene dall'acquirente, in ragione della necessità di rispettare l’alienazione fatta dal curatore ai sensi dell'articolo 18, comma 15, l.f.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Sulmona 12 maggio 2011



Provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado - Sentenza di natura costitutiva - Distinzione dei capi di condanna legati alla pronuncia costitutiva con vincolo sinallagmatico - Statuizione di condanna contenuta nella domanda di accoglimento della revocatoria fallimentare - Vincolo sinallagmatico - Inesistenza - Provvisoria esecuzione.

Al fine di stabilire se si possa anticipare, in via provvisoria, l'esecuzione delle statuizione di condanna contenuta nella sentenza che abbia natura costitutiva (nella quale indubbiamente rientra quella di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare) occorre distinguere in concreto, volta per volta, le statuizioni meramente dipendenti dell'effetto costitutivo da quelle che invece a tale effetto sono legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico che non consente la scissione dei capi di condanna consequenziali alla pronuncia costitutiva. Nonostante la condanna al pagamento delle somme afferenti agli atti oggetto di revocatoria dipenda dalla pronuncia costitutiva di accertamento della loro inefficacia, pur tuttavia detta condanna non è legata dal rapporto di sinallagmaticità sopra indicato così che la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ben può essere riferita alle statuizioni di condanna in essa contenute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 12 maggio 2011



Fallimento - Azione revocatoria - Ipoteca iscritta dal concessionario ex articolo 77 d.p.r. 602 del 1973 - Natura legale - Esclusione - Natura giudiziale - Revocabilità.

L'ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione dei tributi sulla base dell'art. 77 d.p.r. 602 del 1973 non ha natura di ipoteca legale in quanto la norma citata non prevede una diretta costituzione dell'ipoteca, ma solo la possibilità di costituirla sulla base dell'iniziativa volontaria e autonoma del concessionario. Manca, dunque, l'automaticità dell'iscrizione ipotecaria, così come la stessa non deve essere iscritta d'ufficio occorrendo l'iniziativa - eventuale - e l'impulso del creditore. È, infatti, lo stesso articolo 77 a stabilire che il concessionario procede all'iscrizione dell'ipoteca sulla base di un'autonoma valutazione al fine di assicurare il risultato della sua attività. L'ipoteca che iscrive il concessionario alla discussione trova invero il suo fondamento nella legge, ma nel senso che la previsione normativa consente di equiparare il ruolo al titolo giudiziale onde permettere su impulso di parte l'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario, il quale viene in tal modo assimilato al creditore che abbia iscritto l'ipoteca in forza di titolo giudiziario, senza la collaborazione del suo creditore e senza quindi alcuna automaticità prevista dalla legge come accade, invece, delle ipoteche legali propriamente dette. (Nel caso di specie, l'ipoteca del concessionario, assimilata all'ipoteca giudiziale, è stata ritenuta revocabile ed il credito ammesso al passivo in chirografo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Venezia 05 maggio 2011



Procedimento esecutivo – Esecutività della condanna dipendente dall’accoglimento di revocatoria fallimentare.

E’ suscettibile di esecuzione forzata, prima del passaggio in giudicato, la statuizione di condanna contenuta in una sentenza costitutiva di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare (avente ad oggetto nella specie la cessione di crediti), non valendo la soluzione prescelta dalle Sezioni unite con riguardo alla pronuncia ex art. 2932 c.c.. (Leonardo Pica) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 04 maggio 2011



Revocatoria fallimentare – Ipoteca fiscale – Equiparabilità all’ipoteca legale o a quella giudiziale – Soggezione alla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67.

L’ipoteca fiscale di cui all’art. 77 del dpr 602/73 sorgendo non direttamente dalla legge ma avendo titolo nel ruolo, è soggetta alla medesima disciplina dell’ipoteca giudiziale, dalla quale si distingue solo per esserne titolo un atto amministrativo e non uno giudiziale, ed è quindi assoggettata alla revocatoria di cui all’art. 67, n.4, legge fallimentare. (Alberto Crivelli) (riproduzione riservata) Tribunale Lodi 29 aprile 2011



Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda di ammissione del credito - Di riduzione della compensazione e richiesta di ammissione del credito residuo - Efficacia endofallimentare del provvedimento di ammissione del credito residuo - Preclusione di questioni attinenti validità ed efficacia del titolo - Azione revocatoria - Preclusione.

Al fine di applicare il principio affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza 14 luglio 2010, n. 16508 (1) e, quindi, di verificare se il provvedimento ammissivo del residuo credito vantato comporti l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimetare nei confronti dell'azione revocatoria dei pagamenti parziali, occorre verificare se il creditore, in sede di domanda di ammissione al passivo, abbia dedotto la compensazione di parte del proprio credito con tali pagamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


(1) Cass. Sez. Un. Civili 17 luglio 2010, n. 16508: “Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo al quale il decreto è opposto in compensazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fosse proponibile la revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali eseguiti dal fallito e dei quali, in sede di verifica dello stato passivo, era stata accertata l’estinzione per compensazione).”
Tribunale Monza 12 aprile 2011




Azione revocatoria fallimentare ex art. 67. 2° comma l.fall. – Natura distributiva e non indennitaria – Necessità di un eventus damni quale presupposto – Esclusione – Esistenza di un credito del convenuto in revocatoria, già ammesso al passivo fallimentare in privilegio – Irrilevanza sull’interesse ad agire del fallimento.
Pagamento di somme eseguito dal terzo acquirente del bene venduto in sede di procedura esecutiva – Pagamento del terzo – Esclusione – Revocabilità.
Assegnazione di somme in sede esecutiva anche a titolo di rimborso delle spese di lite – Revocabilità – Inclusione.

Non può ravvisarsi la carenza di interesse ad agire del fallimento in revocatoria, nel caso in cui il convenuto sia titolare di un credito ammesso in privilegio al passivo fallimentare, sul presupposto che la somma che eventualmente debba restituirsi al fallimento, sarebbe comunque destinata a soddisfare il credito privilegiato, con conseguente inutilità dell’esperita azione. Infatti l’art. 67 l. fall. non richiede l’ulteriore requisito del danno effettivo (a differenza di quanto avviene per l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sul punto v. Cass. 403/01 cit.), e ciò discende dalla natura dell’azione revocatoria fallimentare che – come precisato in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite 7028/06 – non ha funzione indennitaria, ma distributiva, essendo diretta a ripristinare l’attivo concorsuale al fine di consentire il soddisfacimento dei crediti nel rispetto del principio della par condicio creditorum. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Non può assumere rilievo il fatto che parte delle somme oggetto di revocatoria siano state assegnate in sede di esecuzione forzata e, quindi, pagate da un terzo (acquirente del bene venduto in sede esecutiva), e non dal fallito: infatti, a prescindere dalla considerazione per cui la giurisprudenza, a certe condizioni, ammette anche la revocabilità di pagamenti effettuati dal terzo (v. ad es. Cass. sez. 1, n. 9143 del 17/04/2007), è evidente come nel caso di specie il pagamento possa attribuirsi al terzo solo formalmente o di fatto (poiché è lui che ha versato materialmente la somma poi assegnata ai creditori procedenti), mentre a livello sostanziale e giuridico è attribuibile al debitore fallito. Infatti, il versamento del terzo non è stato fatto al fine di estinguere il debito del fallito, bensì ha trovato causa nell’acquisto del bene venduto in sede esecutiva, sicché la somma pagata è entrata a far parte (se non materialmente, per lo meno giuridicamente ed economicamente) del patrimonio del fallito ed il pagamento ai creditori è stato quindi eseguito con denaro di quest’ultimo. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Non può escludersi dalla revocabilità la somma assegnata dal G.E. a titolo di rimborso delle spese legali della procedura esecutiva, posto che tale pagamento costituisce pur sempre l’estinzione di un debito esistente in capo al fallito e che, peraltro, le somme versate a titolo di spese legali per il recupero del credito possono considerarsi a questo accessorie e rientrare quindi nella nozione di pagamento estintivo del debito ex art. 67 l.fall.. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)
Tribunale Piacenza 31 marzo 2011




Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Distinzione tra conto passivo e conto scoperto - Irrilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Azzeramento finale della posizione debitoria - Rilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Valutazione della massima esposizione al momento della rimessa revocabile con riferimento a tutte le linee di credito accordate - Ammissibilità.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca di provare la carenza dei presupposti di cui all'art. 70 l.f. - Sussistenza.

Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005, poi convertito in legge dalla L. 80/2005, risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili; pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui sul conto corrente confluisca una rimessa che riduce o estingue l'esposizione formatasi per effetto di utilizzi dell'apertura di credito, ma successivamente il saldo debitore ritorni nella sua consistenza originaria per effetto dell'addebito sul conto di rimborsi in favore della banca di finanziamenti import-export, deve comunque ritenersi che la rimessa abbia ridotto in maniera durevole l'esposizione debitoria complessiva nei limiti in cui, prima della chiusura del conto, abbia azzerato definitivamente in favore della banca il saldo creditore. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

L'art. 70 della L. fall., che individua l'importo massimo revocabile nella differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel periodo sospetto e l'ammontare residuo riscontrato al momento dell'apertura del concorso, integra una condizione impeditiva che va eccepita tempestivamente, ritualmente e compiutamente dalla parte interessata (la banca convenuta) la quale ha l'onere di allegare quale fosse l'esatto ammontare di tale differenza precisando dunque quale fosse la massima esposizione al momento della rimessa (tenendo conto di tutte le linee di credito accordate al cliente a prescindere dal fatto che al momento della rimessa fossero state già formalmente contabilizzate sul conto) e quella finale. La parte interessata ha altresì l'onere di provare, producendo idonea documentazione, le proprie allegazioni, e ciò sia in base al generale principio secondo cui l'onere di provare circostanze impeditive è a carico della parte che solleva la relativa eccezione (art. 2697 c.c.) sia in base ai principi sulla vicinanza della prova, essendo indiscutibile che, rispetto al fallimento, la banca si trova sicuramente in posizione avvantaggiata, potendo disporre di tutta la documentazione bancaria idonea a ricostruire i rapporti avuti con il fallito. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 24 febbraio 2011




Piano attestato di risanamento - Art. 67, comma 3, lett. d) l.f. - Richiamo all'art. 2501 bis, comma 4, c.c. - Oggetto - Nomina del professionista - Competenza del tribunale - Esclusione.

Il richiamo contenuto nell'articolo 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare all'art. 2501 bis, comma 4, codice civile concerne esclusivamente la relazione attestativa e non altri diversi profili, quali la procedura di nomina del professionista che dovrà svolgere la verifica di veridicità e formulare il giudizio di ragionevolezza. Sotto il profilo sistematico, del resto, risulta evidente come, riferendosi la figura del piano attestato a un piano aziendale suscettibile di realizzazione contrattuale, ossia sulla base aziendale di contratti per la soluzione della crisi di impresa, la nomina del professionista che deve attestare la ragionevolezza del piano di risanamento non può che spettare al debitore, insieme agli altri protagonisti della operazione aziendale e contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Roma 23 febbraio 2011



Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f. - Nomina dal professionista attestatore - Assegnazione di un termine per l'espletamento dell'incarico.

  Tribunale Bergamo 17 febbraio 2011



Procedura di insolvenza di rilevanza comunitaria - Azione revocatoria - Applicazione della lex loci concursus - Deroga pattizia - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il principio per cui le procedure di insolvenza di rilevanza comunitaria sono assoggettate alla lex loci concursus, sancito in via generalizzata dall'art. 4, par. 1 del reg. CE n. 1346 del 20 maggio 2000 e dall'art. 4, par. 2, lett. m) avuto riguardo alle azioni dirette a ottenere l'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, subisce una significativa deroga ad opera dell'art. 13 dello stesso regolamento, il quale stabilisce l'inapplicabilità del citato art. 4, par. 2, lett. m) quando il beneficiario dell'atto provi che quest'ultimo è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura. L'azione revocatoria esercitata nell'ambito di una procedura di insolvenza aperta in uno degli Stati membri sarà, pertanto, regolata dalla legge sostanziale di uno Stato membro diverso qualora risulti che le parti abbiano espressamente assoggettato il relativo negozio ad una legge diversa da quella dello stato di apertura della procedura. (Nel caso di specie, ritenuta applicabile la legge sostanziale tedesca, la quale prevede un termine diverso per l'esercizio dell'azione, è stata ritenuta improponibile l'azione revocatoria di un atto assoggettato dalle parti alla legge tedesca, nonostante la procedura di amministrazione straordinaria si fosse aperta in Italia). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Roma 02 febbraio 2011



Revocatoria fallimentare - Atti anormali - Articolo 67, comma 1, n. 2) legge fallimentare - Presupposti - Danno patrimoniale - Lesione della par condicio creditorum - Necessità.

Per la revocabilità di determinate operazioni, delle quali si affermi il carattere anomalo (articolo 67, comma 1, n. 2), legge fallimentare), occorre che le stesse abbiano avuto un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, implicando la fuoriuscita di denaro o di altri beni o valori sui quali la massa dei creditori ammessi al concorso non possa più soddisfarsi oppure che gli atti in questione abbiano comunque in qualche modo indebitamente alterato la regola della par condicio creditorum. A tal fine, non è pertanto sufficiente prospettare un piano di rientro o l'ottenimento di maggiori garanzie, dovendosi, invece, riscontrare una concreta ed effettiva lesione della par condicio che comporti un aggravamento dell'insolvenza o una modifica della collocazione del creditore (il cosiddetto pregiudizio nella sua accezione più vasta), fattispecie, queste, che non si rinvengono qualora la banca assoggettata a revocatoria non abbia ridotto il proprio credito o non ne abbia mutato la collocazione da chirografario in privilegiato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Ancona 20 gennaio 2011



Revocatoria fallimentare - Concordato preventivo e fallimento - Principio della prosecuzione delle procedure - Stato di crisi come presupposto del concordato - Dichiarazione di fallimento come accertamento ex post della natura irreversibile dello stato di crisi.

Nell’ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, in base al principio dell’unitarietà delle procedure concorsuali, che fa ravvisare nel fallimento una fase ulteriore di un procedimento unitario, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto dall’art. 67, comma 2, legge fallimentare decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo e non dalla data del fallimento (cfr Cass. n. 28445/2008, Cass. 5527/2006, Cass. n. 21326/2005), principio, questo, ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 18437/2010. La circostanza che il presupposto del concordato preventivo sia lo stato di crisi che, pur ricomprendendo lo stato d’insolvenza, non necessariamente coincide con esso, poiché lo stato di difficoltà finanziaria ed economica non si evolve necessariamente nella definitiva ed irreversibile impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, non fa venire meno l’unitarietà tra le due procedure del concordato preventivo e del fallimento, rappresentando il fallimento l’atto terminale del procedimento. Si deve, inoltre rilevare che qualora lo stato di insolvenza sia requisito della richiesta di ammissione al concordato preventivo, l’unitarietà delle due procedure, del concordato e del fallimento, sarebbe palese, e che, anche nell’ipotesi in cui alla base del procedimento di concordato vi sia lo stato di crisi, la successiva dichiarazione di fallimento costituirebbe un accertamento ex post della natura irreversibile di tale stato e dunque della sua coincidenza con quello di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 05 gennaio 2011



Azione revocatoria fallimentare - Natura costitutiva - Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado - Capo di condanna relativo al corrispettivo dell'atto revocato - Esclusione - Sospensione dell'esecuzione.

Se è vero che l'atto oggetto di revocatoria ai sensi dell'articolo 67, legge fallimentare, è valido ed efficace sino a quando la sentenza che lo revoca non sia divenuta irrevocabile, si deve allora ritenere che gli effetti di tale pronuncia, avente natura costitutiva, non possano essere anticipati riconoscendo la provvisoria esecutività del capo della pronuncia di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati. (Nel caso di specie, in sede di opposizione all'esecuzione ex articolo 615, codice di procedura civile, è stata sospesa l'esecuzione avviata sul presupposto della provvisoria esecutività della pronuncia di revoca). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Cuneo 21 dicembre 2010



Azione revocatoria - Natura costitutiva - Provvisoria esecutività dei capi di condanna - Sussistenza.

La pronuncia di condanna al pagamento dei corrispettivi degli atti oggetto di revocatoria è indubbiamente dipendente dalla pronuncia di natura costitutiva di accertamento dell'inefficacia di tali atti; essa non si pone tuttavia in un rapporto di corrispettività sinallagmatico con la pronuncia costitutiva di inefficacia tale da impedire il riconoscimento della provvisoria esecutività del capo di condanna. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Torino 21 dicembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - "Eventus damni" - Oggetto - Lesione della "par condicio creditorum" - Presunzione legale assoluta - Configurabilità - Conseguenze - Pagamento di un credito privilegiato generale - Revocabilità - Fondamento.

Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall., l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'"accipiens", mentre la circostanza che il pagamento (come nella specie) sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 17 dicembre 2010



Fallimento – Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria fallimentare – Mutuo fondiario – Requisiti.
Fallimento – Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria fallimentare – Mutuo fondiario – Ipoteca – Non contestualità - Revocabilità.
Fallimento – Revocatoria – Mutuo ipotecario – Debito preesistente – Garanzia non contestuale – Configurabilità – Negozio indiretto – Revocabilità – Pagamento anomalo – Non revocabilità.

Nel mutuo fondiario: 1) la garanzia deve essere concessa dallo stesso mutuatario; 2) la somma erogata non deve superare il tetto stabilito dal CICR (oggi l’80% del valore dell’immobile); 3) la garanzia deve essere contestuale al finanziamento. La mancanza di una di queste condizioni esclude che si possa applicare la normativa speciale del mutuo fondiario, inclusa la sostanziale irrevocabilità della garanzia. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Qualora il mutuo dichiarato fondiario sia stato utilizzato per estinguere passività pregresse, esso è servito per trasformare un debito chirografario in privilegiato; perciò l’ipoteca concessa non può considerarsi contestuale ed è revocabile. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

La concessione di un mutuo ipotecario, con finalità di estinzione di passività preesistenti, costituisce negozio indiretto che dà luogo ad un pagamento anomalo. Conseguenza di ciò è la revoca della garanzia, anche qualora essa venga costituita in parte con incidenza su un debito preesistente ed in parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, attesa l’unicità della garanzia che la rende unitariamente non contestuale. Va esclusa, invece, la revoca del pagamento, poiché scopo della operazione non fu tanto l’estinzione del debito, quanto la sua trasformazione da debito chirografo in privilegiato. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza 15 dicembre 2010




Azione revocatoria fallimentare - Art. 67 n. 2, primo comma L. Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006) - Locazione finanziaria - Accordo di compensazione con il fornitore concluso nel periodo “sospetto” - Pagamento con mezzi anormali - Insussistenza.
Azione revocatoria fallimentare - Art. 67, secondo comma L. Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006) - Prova della conoscenza dello stato di insolvenza - Equiparazione di una società finanziaria ad una banca - Insussistenza.
Azione revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza - Indici di bilancio: insufficienza, in assenza di altri indizi concordanti.
Azione revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza - Piani di rientro rispettati: insufficienza, in assenza di altri indizi concordanti.

Il pagamento ricevuto dal locatore finanziario, a seguito dell’inadempimento del locatario, mediante riscossione dei depositi infruttiferi costituiti in garanzia dal fornitore, successivamente fallito, a fronte dell’acquisto da parte del fornitore del credito del locatore verso il locatario (nel caso di specie, una società partecipata dalla società fornitrice) non costituisce pagamento con mezzi anormali, revocabile ai sensi dell’art. 67 n. 2 primo comma L.Fall. (ante riforma attuata con D.lgs. n. 5 del 16 gennaio 2006), anche se concluso nel periodo “sospetto”. (Daniela Schiatti) (riproduzione riservata)

Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del tradens da parte dell’accipiens, non può desumersi sic et simpliciter dalla qualificazione professionale dell’accipiens, se trattasi di una società di leasing che, quanto ad avvedutezza ed esperienza valutativa, non può essere equiparata tout court ad una banca. (Daniela Schiatti) (riproduzione riservata)

Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare, la valutazione della prova della conoscenza dello stato di insolvenza del tradens, mediante i cc.dd. “indici” di bilancio (sulla solidità patrimoniale, sulla situazione finanziaria e sulla riclassificazione del conto economico) deve essere condotta con estrema cautela, costituendo prova certa e positiva dello stato di insolvenza solo quando i risultati dell’analisi dei bilanci si pongano in termini di assoluta evidenza e di lampante conclusività, ovvero si possano corroborare in forza di altri e più oggettivi elementi di giudizio, acquisibili all’interno del più vasto compendio istruttorio di causa. (Daniela Schiatti) (riproduzione riservata)

I piani di rientro concordati con la società, successivamente fallita, non sono sufficienti, di per sé, a provare lo stato di insolvenza quando vengano rispettati. (Daniela Schiatti) (riproduzione riservata)
Appello Torino 30 novembre 2010




Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Principio della consecuzione delle procedure.
Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Fallimento dichiarato successivamente alla riforma della legge fallimentare ma conseguente a concordato aperto prima della riforma - Principio della consecuzione delle procedure - Applicazione delle nuove disposizioni sulla revocatoria - Esclusione - Retrodatazione dell'inizio della procedura alla data di apertura del concordato.

Anche dopo la riforma del diritto fallimentare, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, vige il principio di consecuzione delle due procedure che vanno considerate unitariamente. (as) (riproduzione riservata)
Ai fini di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, il quale stabilisce che le disposizioni sostitutive degli artt. 67 e 70 della legge fallimentare si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure “iniziate” dopo la sua entrata in vigore, l’inizio della procedura va individuato nel momento di instaurazione di quella che ha preceduto il fallimento (nel caso di specie di concordato preventivo). (as) (riproduzione riservata)
Tribunale Siracusa 19 novembre 2010




Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Riconducibilità dell'azione esperita alla autorizzazione - Contestazione - Natura - Interpretazione di un atto processuale - Conseguenze - Deducibilità della questione in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex artt. 25, comma 1, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata proposta nel giudizio di merito; ne consegue che, ove ciò sia accaduto, ed il giudice di merito si sia pronunciato, il mezzo impugnatorio consentito è quello dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., negli stretti limiti in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione. (Nella specie, il curatore, chiedendo di poter agire per la revocabilità di un'ipoteca volontaria prestata dalla società fallita per debito di terzi, aveva poi concluso l'istanza, ed era stato conseguentemente autorizzato, a proporre genericamente l'azione revocatoria dell'art. 67 legge fall.). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 05 novembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio - Conflitto positivo di competenza tra tribunali fallimentari - Risoluzione - Effetti - Primo fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Caducazione - Esclusione - Prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente - Necessità - Fondamento - Unitarietà del procedimento fallimentare - Configurabilità - Applicabilità nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Sussistenza - Periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art.67 legge fall. - Computo a ritroso dalla prima sentenza di fallimento - Configurabilità.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Risoluzione di conflitto positivo di competenza territoriale fra due tribunali fallimentari - Prosecuzione dell'unitaria procedura avanti al tribunale dichiarato competente - Conservazione degli effetti sostanzialie della prima dichiarazione di fallimento - Conseguenze sulle azioni revocatorie ex art. 67 legge fall. - Computo del periodo sospetto - Dalla prima sentenza di fallimento.

La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis della legge fall. (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente. Ne consegue che anche il periodo sospetto cui si riferisce l'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art.67 legge fall., decorre a ritroso dalla prima dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 05 novembre 2010



Ipoteca dell’Agente della Riscossione - Art. 77 D.P.R. 602/1973 - Natura di ipoteca giudiziale - Tutela dell'interesse pubblico limitata alla possibilità di iscrizione mediante atto amministrativo - Revocabilità.

Deve ritenersi che l’ipoteca prevista dall’art. 77 dpr 602/73 abbia natura riconducibile a quella giudiziale e che la natura pubblicistica del credito sia già adeguatamente tutelata dalla possibilità dell’ente riscossore di avvalersi per l’esecuzione coattiva di un atto meramente amministrativo che tiene luogo del provvedimento giudiziale altrimenti richiesto. (Alessandro Farolfi) (riproduzione riservata) Tribunale Ravenna 04 novembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Modifiche introdotte dal d.l. n. 35 del 2005 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Art. 70 legge fall. - Norma innovativa - Conseguenze - Applicabilità solo alle azioni proposte in relazione a procedure aperte dopo il cit. d.l..

Le modifiche apportate all'istituto della revocatoria fallimentare a seguito dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005 (convertito nella legge n. 80 del 2005) si applicano soltanto alle azioni proposte nell'ambito di procedure concorsuali iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, trattandosi di norme innovative che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche. Analogicamente l'art. 70 legge fall. relativa alla revocabilità delle rimesse bancarie, è norma irretroattiva, a carattere innovativo e non d'interpretazione autentica. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 07 ottobre 2010



Revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Onere della prova del curatore - Riduzione dell'esposizione oltre il limite dell'affidamento.

Nell'azione revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario il curatore ha l'onere di provare la riduzione dell'esposizione maturata sul conto corrente oltre il limite dell'affidamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 07 ottobre 2010



Fallimento - Accertamento del passivo - Obbligo di motivazione in sede di verifica tempestiva - Non sussiste (artt. 96, 98 l.f.).
Fallimento - Passivo - Credito Fondiario - Limite massimo di finanziabilità - Superamento - Conseguenze - (art. 39, co. 4, d.lgs. 1.9.1993 n. 385).
Fallimento - Revocatoria - Garanzia - Mutuo ipotecario - Giroconto su conto passivo - Non contestualità - Sussistenza (art. 67 l.f.).
Fallimento - Revocatoria - Eccezione - Azione riconvenzionale - Cumulo - Conseguenze (art. 67 l.f.).

Il difetto di motivazione del giudice delegato, quand'anche la motivazione sia del tutto omessa o inconferente, non determina vizio del provvedimento di esclusione del credito, tale da comportarne l'ammissione in sede di opposizione allo stato passivo, sia perché è il tribunale che fornisce la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno, sia perché non è concepibile l'ammissione al passivo soltanto a causa di pretesi vizi della motivazione del provvedimento del giudice delegato, attese le necessarie sommarietà e non definitività dell'accertamento del credito compiuto nella verifica tempestiva. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

E' esclusa la natura fondiaria del credito di finanziamento che viene insinuato al passivo, per il mancato rispetto delle regole che governano tale tipo di credito, con particolare riferimento al superamento della percentuale che la legge pone come limite al finanziamento assistito da garanzia fondiaria, ed alla sostanziale non contestualità della garanzia, con la conseguenza che non opera la norma che prevede il consolidamento dell'ipoteca fondiaria in dieci giorni. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Il mutuo, con contestuale effettiva concessione di ipoteca, utilizzato per estinguere una passività preesistente (eventualmente mediante giroconto), è un negozio indiretto che ha per scopo ulteriore non l'estinzione della passività preesistente (sarebbe un pagamento anomalo), ma la sua trasformazione in un credito privilegiato, esclusa la simulazione, trattandosi di operazioni effettivamente  volute dalle parti. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Qualora il fallimento abbia chiesto la revocatoria della garanzia sia in via di eccezione che in via di azione riconvenzionale, quest'ultima, atteso che il risultato pratico che i due strumenti processuali perseguono è lo stesso, vale a dire l'inefficacia della garanzia per i creditori e l'ammissione del credito in chirografo, deve essere considerata superata dall'eccezione riconvenzionale che ha ad oggetto lo stesso thema decidendum. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza 05 ottobre 2010




Revocatoria fallimentare - Atti revocabili - Partecipazione del fallito - Necessità.

Oggetto dell'azione revocatoria ex art. 67 II comma  L.F. sono  unicamente gli atti  compiuti con la partecipazione  del fallendo.
Non può quindi essere oggetto di  revocatoria la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa  formulata contro il fallendo  da soggetto altro e diverso (Fattispecie in tema di risoluzione di rapporto di leasing). (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)
Roma 01 ottobre 2010




Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Scrittura privata non autenticata - Data certa - Contestazione - Eccezione di parte - Necessità - Revocatoria fallimentare - Eccezione del curatore fallimentare - Configurabilità - Fondamento.

In tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e, quindi, la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - compete proporre l'eccezione di mancanza data certa nella scrittura privata contestata. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. IV, lavoro 27 settembre 2010



Fallimento – Azione revocatoria nei confronti del subacquirente – Facoltà del giudice di qualificare l'azione come revocatoria ordinaria – Esclusione. (28/09/2010)

Il curatore può agire in revocatoria nei confronti del subacquirente esclusivamente con la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 66, legge fallimentare e 2901, codice civile e, ove l’azione proposta sia stata espressamente qualificata come revocatoria fallimentare ex art. 67, legge fallimentare, il giudice non può, ritenendone sussistenti i presupposti, qualificarla come revocatoria ordinaria. (Nella fattispecie il curatore aveva agito con la revocatoria fallimentare sia nei confronti dell’avente causa dal fallito che del sub acquirente). (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Piacenza 09 settembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Revocatoria di rimesse bancarie su conto corrente - Regime anteriore al d.l. n. 35 del 2005 - Applicazione del criterio del c.d. massimo scoperto - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario, non è applicabile in via retroattiva il criterio del c.d. massimo scoperto (il quale consiste nella differenza tra il massimo del saldo passivo raggiunto dal conto nell'anno antecedente il fallimento ed il saldo finale alla data della sentenza di fallimento), introdotto nel terzo comma dell'art. 70 della l. fall. dall'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80: ne deriva che, nel regime anteriore alla nuova disciplina, le rimesse devono essere revocate, ricorrendone le condizioni, nella loro sommatoria. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 03 settembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Natura costitutiva - Conseguenze - Prescrizione - Interruzione con semplice atto di costituzione in mora - Inammissibilità - Esercizio dell'azione giudiziale - Necessità - Estinzione del giudizio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda proposta dal curatore in via riconvenzionale in giudizio di opposizione a stato passivo.

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora - Rilevanza in tema di azione revocatoria fallimentare - Configurabilità - Esclusione - Esercizio dell'azione giudiziale - Necessità - Fattispecie relativa a domanda riconvenzionale proposta dal curatore in giudizio di opposizione allo stato passivo, poi estinto.

In tema di revocatoria fallimentare, nel regime antevigente applicabile "ratione temporis", la prescrizione del diritto potestativo all'azione revocatoria, può essere interrotto unicamente con l'esercizio dell'azione giudiziale e non con un semplice atto di messa in mora ma l'effetto interruttivo rimane fermo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio, non rilevando a tale specifico fine la rilevata natura costitutiva dell'azione. (Fattispecie relativa ad azione revocatoria formulata come domanda riconvenzionale in un giudizio, successivamente estintosi, di opposizione allo stato passivo). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 06 agosto 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Inefficacia di versamenti su conto corrente di azienda bancaria - Cessione ad altra banca delle attività e passività aziendali - Azione revocatoria - Legittimazione passiva della cessionaria - Fondamento.

In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria ove risulti, come nella fattispecie, che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perchè all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 28 luglio 2010



Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Nullità - In genere - Pluralità di domande giudiziali - Proposizione alternativa o subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Onere della domanda e dovere di chiarezza - Conseguenze - Accoglimento di una di esse - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Ragioni - Pertinenza di ciascuna al "petitum".

Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel "petitum". (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 19 luglio 2010



Accertamento del passivo – Eccezione di compensazione dei pagamenti parziali – Ammissione al passivo del conguaglio – Accertamento della compensazione quale caos è istintiva della pretesa – Preclusione e non fallimentare – Azione revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali – Esclusione. (07/09/2010)

Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo al quale il decreto è opposto in compensazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fosse proponibile la revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali eseguiti dal fallito e dei quali, in sede di verifica dello stato passivo, era stata accertata l’estinzione per compensazione). (fb) (riproduzione riservata) Cassazione Sez. Un. Civili 14 luglio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pagamenti di crediti liquidi ed esigibili - Revocabilità - Negozi fonte dell'obbligazione di pagamento - Irrevocabilità - Irrilevanza.

In tema di revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fall., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e sono, pertanto, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 06 luglio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti – Sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – In genere - Rimessa in conto corrente bancario - Effettuazione tramite "point of sale" (POS) - Pagamento - Configurabilità - Conseguenze - Revocabilità.

In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie in conto corrente, il modulo operativo detto "point of sale" (POS), consentendo al correntista di far affluire sul proprio conto corrente pagamenti effettuati da clienti con carta di credito, determina il verificarsi di un pagamento, che, in quanto tale, è potenzialmente oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 67 della legge fall. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 02 luglio 2010



Azione revocatoria fallimentare – Inefficacia della cessione di azienda comprensiva della vita e dell'insegna – Competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale – Sussistenza. (31/08/2010)

La cognizione dell'azione revocatoria proposta dal fallimento ai sensi dell'articolo 67, legge fallimentare, volta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione di un ramo d'azienda "con tutti i beni strumentali, ivi comprese la ditta e la insegna" spetta alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Fermo 21 giugno 2010



Revocatoria fallimentare – Ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione dei tributi – Natura di ipoteca legale – Esclusione – Revocabilità.

L'iscrizione della ipoteca del concessionario per la riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1999 non consegue direttamente dalla previsione normativa ma richiede un atto volontario del creditore, ragione per la quale la garanzia in questione non  ha  natura di ipoteca legale e non gode quindi dell'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 1, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 09 giugno 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito - Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all'insorgenza del debito garantito - Mancanza di corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del garante - Inefficacia dell'atto ex art.64 della legge fall. - Sussistenza.

La garanzia reale (nella specie un'ipoteca) prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito. Ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto esula dalla previsione dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di revocatoria delle garanzie a titolo oneroso, e resta soggetto, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dal precedente art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 21 maggio 2010



Fallimento - Azione revocatoria - Pagamento effettuato dal fideiussore - Prova che il denaro sia stato fornito dal fallito o che vi sia stata rivalsa nei suoi confronti - Necessità.

Non è revocabile il versamento effettuato dal terzo fideiussione qualora non risulti provato che lo stesso sia stato effettuato con denaro fornito dal fallito o che fosse nella sua disponibilità, ovvero che, prima del fallimento, vi sia stata rivalsa da parte del terzo nei confronti del fallito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Bologna 10 maggio 2010



Concordato preventivo – Revocatoria fallimentare – Pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato  – Soci finanziatori – Obbligo di restituzione. (03/08/2010)

Se é indubbio che, nel fallimento, il pagamento fatto al socio creditore è revocabile (quando ricorrono le condizioni dell’art. 2467), lo stesso deve affermarsi per i pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo sfociato in fallimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 67, comma 2, lett. e). Dal che si deduce che i soci finanziatori non possono ricevere alcunché nel concordato, posto che diritto al concorso e obbligo di restituzione sono tra loro incompatibili. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Firenze 26 aprile 2010



Revocatoria fallimentare – Applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 35/2005 – Esclusione – Normativa di interpretazione autentica – Esclusione. (14/05/2010)

L’eccezione contenuta nell’art. 67, legge fallimentare, con riferimento a determinati tipi di atti revocabili non è applicabile a fattispecie relative a procedure dichiarate prima dell’entrata in vigore di detta norma, alla quale non può peraltro essere riconosciuta natura di norma di interpretazione autentica. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 19 aprile 2010



Revocatoria fallimentare – Applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 35/2005 – Dies a quo – Dichiarazione di fallimento – Ratio. (14/05/2010)

Con riferimento all’azione revocatoria, appare logica e razionale la scelta del legislatore che, nel dettare il regime transitorio della normativa in materia fallimentare introdotta con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, fissa come dies a quo per l’applicazione della nuova disciplina la dichiarazione di fallimento e non la data di inizio dei relativi giudizi. Ciò che legittima la revoca di un determinato atto non è, infatti, il puro e semplice compimento dell’atto stesso, di per sé legittimo ed efficace, bensì la successiva dichiarazione di fallimento che apre il concorso tra i creditori e l’esigenza del ripristino della par condicio a ritroso nel tempo. Del resto, non avrebbe potuto ritenersi ragionevole l’opposta soluzione che avrebbe rimesso l’applicazione delle nuove norme alla discrezionalità del curatore che ha facoltà di scegliere quando promuovere il giudizio o di rimanere addirittura inerte. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Monza 19 aprile 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Cessazione dell’amministrazione controllata – - Rimessione "in bonis" - Successiva dichiarazione di fallimento - Revocatoria di pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata - Onere della prova - Oggetto - Identità dello stato di insolvenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Amministrazione controllata - Rimessione "in bonis" - Successiva dichiarazione di fallimento - Revocatoria di pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata - Onere della prova - Oggetto - Identità dello stato di insolvenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Il decreto di rimessione "in bonis" dell'impresa assoggettata ad amministrazione controllata, certificando l'avvenuto superamento dello stato di dissesto che ha dato luogo alla procedura, evidenzia l'assenza d'interdipendenza e continuità tra la stessa e l'eventuale successiva dichiarazione di fallimento. Pertanto, il fallimento che agisca in revocatoria relativamente a pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata, è tenuto, al fine di escludere la prededucibilità dei crediti cui si riferiscono i pagamenti, a fornire la prova dell'identità dello stato d'insolvenza che ha dato luogo alle due procedure, in quanto tale prova, che sarebbe superflua in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento, si rende invece necessaria in ragione della buona riuscita del tentativo di risanamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, pur escludendo la consecuzione tra le procedure, in quanto il fallimento era stato dichiarato otto mesi dopo la positiva chiusura dell'amministrazione controllata, aveva accolto l'azione revocatoria, desumendo la conoscenza dello stato d'insolvenza dall'avvenuta ammissione dell'impresa alla procedura minore e dalla stipulazione nel corso della stessa di un accordo stragiudiziale con il quale il creditore rinunciava a parte dei propri crediti anteriori all'apertura della procedura). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 19 aprile 2010



Società di persone – Concordato preventivo – Successiva dichiarazione di fallimento – Debiti personali dei soci – Principio della consecuzione processuale – Inapplicabilità – Conseguenze – Ipoteca giudiziale a carico del socio – Opponibilità al fallimento – Decorrenza – Interessi passivi – Opponibilità al fallimento – Decorrenza – Dalla data della dichiarazione di fallimento – Fondamento. (29/06/2010)

Il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che ai fini dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147 della legge fall., dei soci illimitatamente responsabili. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 26 marzo 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Stato d'insolvenza del debitore - Conoscibilità da parte del terzo - Insufficienza - Effettività della conoscenza - Necessità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purchè caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Tuttavia, tali condizioni non possono essere riscontrate nella mera esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, o nelle iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, quando non si sia dato conto di circostanze, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l'esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtù di concreti collegamenti, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la "scientia decoctionis". (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 04 marzo 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Rimessa in conto corrente - Denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno ormai consolidatosi in favore della stessa banca è revocabile, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 26 febbraio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002 - Patto di riservato dominio - Opponibilità ai creditori - Condizioni - Applicabilità ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 11, terzo comma, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (emanato in attuazione della direttiva n. 2000/35/CE del 29 giugno 2000), il quale stabilisce che la riserva di proprietà, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del primo se confermata nelle singole fatture delle successive forniture, aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, non ha carattere interpretativo, come si desume dal primo comma, ai sensi del quale la norma non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, e dal fatto che nel testo del terzo comma manca ogni elemento in grado di evidenziare che la norma interpretante si sia saldata con la norma interpretata. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 19 febbraio 2010



Fallimento – Curatore – Sostituzione processuale – Esistenza di un creditore soddisfatto garantito da privilegio fondiario – Interesse ad agire per la dichiarazione di revoca degli atti traslativi stipulati dal fallito – Esistenza.

Costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse del curatore all'esperimento almeno dell’azione revocatoria con riguardo agli atti traslativi stipulati dal fallito, non può essere di per sé escluso per il solo fatto che un creditore, interamente o parzialmente soddisfatto, sia garantito da privilegio fondiario, sotto il profilo della mancanza di un pregiudizio per la massa, atteso che tale pregiudizio non può essere negato "a priori", ma soltanto in esito al riparto dell'attivo fallimentare che assicuri il concreto soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati in pari grado. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Nola 01 febbraio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - In genere (rapporti con l’azione revocatoria ordinaria) - Azione del curatore ex art. 66 della legge fall. - Natura giuridica - Azione revocatoria ordinaria - Requisito oggettivo - Inefficacia ex art. 67 della legge fall. del trasferimento eseguito dal fallito - Requisito soggettivo nel subacquirente - Consapevolezza della revocabilità del primo trasferimento - Necessità - Fondamento.

L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, si sensi dell'art. 66, secondo comma, della legge fall., nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della mala fede del subacquirente consistente nella consapevolezza della revocabilità, ai sensi dell'art. 67 della legge fall. del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito a nulla rilevando che la sentenza dichiarativa di fallimento o la domanda revocatoria del curatore siano state trascritte prima o dopo l'atto stipulato dai terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 23 dicembre 2009



Imposte sul reddito – Ipoteca iscritta sulla base del ruolo – Natura – Revocabilità.

L'ipoteca iscritta sulla base del ruolo ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dal concessionario per la riscossione non ha natura di ipoteca legale ed è quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, legge fallimentare, in quanto assimilabile all'ipoteca giudiziale. (ft) (riproduzione riservata) Tribunale Rimini 04 dicembre 2009



Trust – Lesione degli interessi dei creditori – Strumenti di tutela – Azioni revocatorie.

Dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 della convenzione dell’Aja, consegue che qualora il trust leda gli interessi dei creditori la tutela a questi accordata sarà quella riconosciuta dalla lex fori in presenza di atti lesivi dei loro diritti, tutela che in Italia si realizza mediante l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Alessandria 24 novembre 2009



Trust – Natura gratuita od onerosa dell’atto istitutivo – Rapporto tra disponente e beneficiari – Rilevanza – Piano attestato ex art. 67, lett d) legge fall. – Natura solutoria – Sussistenza.

Benchè dal punto di vista del disponente l’atto di trasferimento dei beni in trust abbia carattere gratuito, al fine di determinare la natura gratuita od onerosa di tale atto, occorre fare riferimento al rapporto tra disponente e destinatari, con la conseguenza che avrà natura liberale l’atto con il quale il disponente assoggetta determinati beni al trust con finalità liberali nei confronti dei beneficiari, mentre avrà natura onerosa l’atto con il quale i beni siano destinati all’adempimento di una obbligazione. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che avesse natura solutoria l’atto istitutivo di un trust finalizzato al superamento della crisi dell’impresa mediante la predisposizione di un piano ai sensi dell’art. 67 lett d) legge fall.) (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Alessandria 24 novembre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - "Scientia decoctionis" - Nozione - Mera conoscibilità astratta alla stregua dell'ordinaria diligenza - Sufficienza - Esclusione - Conoscenza concreta - Necessità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Colpevole ignoranza dello stato di insolvenza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza del requisito della "scientia decoctionis" non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive - tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto - la effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo della predetta azione, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza del requisito in esame, ritenendo che, dalla relazione degli amministratori e dal bilancio di una società posta in liquidazione coatta amministrativa e poi dichiarata insolvente, si potesse al più ricavare la notizia di uno stato di difficoltà, a fronte del quale, oltretutto, gli amministratori non avevano messo la società in liquidazione, ma avevano pareggiato la perdita con le riserve di apposito fondo e reclamato finanziamenti pubblici promessi, confidando, con tali risorse e l'aumento di capitale deliberato, nella prosecuzione dell'attività). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 23 settembre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - "Scientia decoctionis" - Nozione - Mera conoscibilità astratta alla stregua dell'ordinaria diligenza - Sufficienza - Esclusione - Conoscenza concreta - Necessità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Colpevole ignoranza dello stato di insolvenza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di azione revocatoria fallimentare, la sussistenza del requisito della "scientia decoctionis" non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza e, pur giovando al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive - tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto - la effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo della predetta azione, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza del requisito in esame, ritenendo che, dalla relazione degli amministratori e dal bilancio di una società posta in liquidazione coatta amministrativa e poi dichiarata insolvente, si potesse al più ricavare la notizia di uno stato di difficoltà, a fronte del quale, oltretutto, gli amministratori non avevano messo la società in liquidazione, ma avevano pareggiato la perdita con le riserve di apposito fondo e reclamato finanziamenti pubblici promessi, confidando, con tali risorse e l'aumento di capitale deliberato, nella prosecuzione dell'attività). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 23 settembre 2009



Revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Regime ante riforma – Partite bilanciate – Condizioni – Prova – Accordo sulla diversa destinazione del versamento – Necessità – Prova documentale opponibile al fallimento – Necessità.

Poiché in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, si presume sia revocabile ogni rimessa effettuata su conto scoperto, affinché le cd. partite bilanciate siano sottratte a tale effetto, la banca dovrà dimostrare non solo la prossimità cronologica o la corrispondenza degli importi delle movimentazioni di segno opposto, ma anche l’esistenza di un accordo che attribuisca al versamento destinazione diversa da quella tipica del conto corrente e tale dimostrazione potrà avvenire solo mediante la produzione di un documento opponibile alla curatela. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Nola 17 settembre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pagamento oggetto dell'azione revocatoria - Dichiarazione giudiziale d'inefficacia - Conseguenze - Restituzione della somma in favore della massa - Domanda esplicita - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., mira ad ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che intanto si realizza in quanto il corrispondente importo sia recuperato attraverso la sua restituzione; ne consegue che per la produzione di tale effetto non è necessaria un'esplicita domanda, perché il suo perseguimento è compreso necessariamente nel "petitum" originario; il debito di restituzione sorge infatti con la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore e volto proprio ad ottenere il recupero delle somme versate dal debitore in violazione della "par condicio". (Nella specie, la domanda di restituzione delle rimesse revocate era stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 16 settembre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Epoca del pagamento - Contestualità o meno con l'adempimento della controprestazione - Rilevanza - Esclusione.

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, secondo comma, della legge fall. menziona, tra gli atti la cui dichiarazione di inefficacia è subordinata alla prova della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'"accipiens", i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza fare alcuna distinzione tra pagamenti effettuati all'adempimento della controprestazione e pagamenti non contestuali; pertanto, il pagamento del prezzo di una fornitura di merce, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, al detto fine, pagamento di un debito liquido ed esigibile. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 12 agosto 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pegno di titoli costituito dal terzo a garanzia delle obbligazioni del fallito - Vendita dei titoli da parte della banca creditrice su ordine del garante - Accreditamento dell'importo sul conto corrente del fallito - Estinzione dello scoperto di conto - Omessa rivalsa da parte del terzo prima del fallimento - Revocabilità del versamento - Esclusione - Fondamento.

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo garante sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., quando risulti che con esse il terzo, utilizzando mezzi propri e senza rivalersi nei confronti del debitore prima del fallimento, non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma si è limitato ad adempiere l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice. Pertanto, nel caso in cui il terzo dia ordine alla banca di vendere titoli di Stato da lui costituiti in pegno a garanzia delle obbligazioni assunte dal fallito e di accreditare il relativo controvalore sul conto corrente del debitore, l'operazione realizza una mera annotazione contabile, cioè un atto neutro rispetto al conto corrente, che riduce l'esposizione passiva senza avere, ai fini predetti, natura solutoria con riguardo al patrimonio del fallito, non acquisendo quest'ultimo la disponibilità economica e giuridica della somma stessa. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 12 agosto 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Stato di insolvenza - Presunzione di conoscenza ex art. 67, primo comma, legge fall. - Prova contraria - Oggetto - Assenza di circostanze evidenzianti l'insolvenza - Insufficienza - Positiva dimostrazione di fatti idonei a far ritenere, secondo criteri di ordinaria diligenza, una situazione di normalità nell'esercizio dell'impresa - Riferibilità temporale al momento dell'atto revocando - Necessità.

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art.67, primo comma, n.1 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ai fini della prova positiva della "inscientia decoctionis", la mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indizi rivelatori di insolvenza, nè la medesima prova può derivare dall'allegazione di una circostanza (come i dati contabili dei bilanci della debitrice) appresa dalla parte convenuta solo dopo la conclusione dell'atto (nella specie, una compravendita immobiliare con prezzo notevolmente sproporzionato rispetto al valore del bene) e comunque non tale da consentire all'uomo medio di rendersi conto della esistenza di una situazione di insolvenza dell'altro contraente. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 06 agosto 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Revocatoria di rimesse bancarie - Conto corrente con apertura di credito - Revoca del fido - Deduzione per la prima volta in appello - "Mutatio libelli" - Configurabilità - Esclusione – Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'allegazione per la prima volta in appello da parte del curatore della revoca del fido concesso dalla banca non costituisce un'inammissibile "mutatio libelli", restando inalterati sia i fatti costitutivi della domanda, consistenti nel versamento confluito sul conto corrente di corrispondenza della società fallita nel periodo sospetto, sia il "petitum immediato", avente ad oggetto fin dall'inizio l'intero importo della rimessa qualificata solutoria. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. I 30 luglio 2009




Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Cessione di credito in funzione solutoria - Mezzo anormale di pagamento - Configurabilità - Presupposti - Sussistenza di debiti scaduti ed esigibili al momento della prestazione - Necessità - Difetto - Conseguenze - Non assoggettabilità della cessione alla revocatoria - Utilizzo delle somme riscosse a ripianamento di debiti successivi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La cessione di credito si caratterizza come anomala, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti e come tale è assoggettabile a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile; ne consegue che, qualora la cessione abbia avuto luogo contestualmente alla concessione di un'apertura di credito, alla data della quale il conto corrente del cedente successivamente fallito presentava un saldo attivo, deve essere escluso il predetto carattere solutorio, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che una parte delle somme riscosse per effetto dell'incasso dei crediti ceduti sia stata in prosieguo destinata al ripianamento della scopertura del conto corrente, qualora la relativa esposizione sia sorta successivamente alla predetta cessione, effettuata in funzione di garanzia. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 29 luglio 2009



Azione revocatoria fallimentare – Elemento soggettivo – Conoscenza dello stato di insolvenza – Dati di bilancio – Elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti – Riduzione del capitale sociale per perdite – Valutazione nell’ambito del contesto complessivo – Necessità.

In tema di revocatoria fallimentare, la possibilità di dedurre dai bilanci l’esistenza dell’elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza richiede che i relativi dati siano univoci in tal senso, che non si prestino a diverse interpretazioni; soltanto così essi potranno, infatti, definirsi gravi, precisi e concordanti e consentire il ricorso alla prova presuntiva; da questo principio consegue che la riduzione del capitale sociale per perdite non è sufficiente, di per sé sola, a ritenere la sussistenza dell’elemento soggettivo in questione, posto che tale operazione dovrà essere valutata non autonomamente, bensì nel contesto globale della situazione delineata dai bilanci. (fb) Tribunale Milano 21 luglio 2009



Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Natura solutoria della rimessa – Necessità – Esistenza di apertura di credito – Rilevanza.

La natura solutoria delle rimesse in conto corrente bancario assume rilevanza anche nell’ambito della nuova disciplina dettata dalla riforma delle legge fallimentare (artt. 67 e 70), con la conseguenza che, ai fini della loro revocabilità, dovranno essere prese in considerazione soltanto quelle rimesse intervenute su conto scoperto. (fb) Tribunale Milano 21 luglio 2009



Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Consistenza della riduzione dell’esposizione – Elementi di valutazione – Entità massima dell’esposizione – Media dei valori in entrata e in uscita – Rilevanza.

Il requisito della “consistenza” della riduzione dell’esposizione debitoria determinata dalla rimessa in conto corrente bancario è condizionato dall’entità massima dell’esposizione, dall’entità media dei versamenti in entrata e delle voci in uscita nonché dall’ammontare del debito nel momento in cui la rimessa è effettuata. (Nel caso di specie, il Tribunale, facendo applicazione del suddetto principio, ha ritenuto che potessero essere prese in considerazione soltanto le rimesse superiori del 10% dell’importo massimo revocabile determinato ai sensi dell’art. 70 legge fall.). (fb) Tribunale Milano 21 luglio 2009



Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Durevolezza della riduzione dell’esposizione – Elementi di valutazione – Stabilità nel tempo della riduzione – Parametro della soglia di consistenza.

Il requisito della “durevolezza” della riduzione dell’esposizione debitoria determinata dalla rimessa in conto corrente bancario consiste nell’apprezzabile stabilità nel tempo dell’effetto solutorio della rimessa stessa e tale effetto si realizza soltanto ove il versamento non sia seguito, per un determinato lasso di tempo, la cui entità dipenderà dalla maggiore o minore intensità di movimentazione del singolo conto corrente, da prelievi in grado di ridurre il ripianamento al di sotto della soglia di consistenza. (fb) Tribunale Milano 21 luglio 2009



Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Rapporto tra conto anticipi e conto corrente – Valutazione della consistenza e durevolezza – Rilevanza.

Allo scopo di valutare la consistenza e la durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria determinata dalla rimessa ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b) dell’art. 67, comma 3, legge fall., si potrà avere riguardo sia al conto corrente sia al conto anticipi qualora l’unicità del rapporto intercorso tra le parti evidenzi tra i conti medesimi un intenso collegamento funzionale, tale da consentire all’istituto di credito di avere sempre a disposizione i dati necessari al fine di valutare la solvibilità del cliente ed il suo progressivo indebitamento. (fb) Tribunale Milano 21 luglio 2009



Ammissione al passivo fallimentare – Eccezione revocatoria – Applicabilità dell’art. 95 l.f. nel testo vigente a fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 – Esclusione.

Non può ritenersi che la regola sancita dall’art. 95, comma 1, legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, secondo cui "il curatore può eccepire (...) l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione", abbia cristallizzato un principio già vigente nella struttura della legge fallimentare ante riforma sicché la norma, nell’attuale versione, non è applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 in relazione ai quali vale invece il principio secondo cui il diritto ad eccepire la revocabilità ex art. 67, comma 1 legge fallimentare della causa di prelazione del credito è soggetto a prescrizione al pari di ogni altro diritto. (mb) (riproduzione riservata) Appello Milano 21 luglio 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Effetti - Natura costitutiva dell'azione - Conseguenze - Obbligazioni pecuniarie restitutorie - Interessi - Decorrenza - Dalla costituzione in mora, se anteriore alla domanda giudiziale ovvero, in difetto, da quest'ultima - Fattispecie.

In tema di azione revocatoria fallimentare (nella specie, avente per oggetto la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., di una cessione di credito, ritenuta di carattere solutorio), la natura costitutiva della predetta azione implica che gli interessi sulla somma dovuta in restituzione - cui va condannata la parte "accipiens" - decorrono dalla correlativa costituzione in mora, che, in difetto di atti anteriori di tale contenuto, va individuata nella domanda giudiziale. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 25 giugno 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Natura e scopi - Conseguenze - Condanna all'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Proponibilità anche in appello - Ammissibilità.

Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 17 giugno 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere Art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002 - Patto di riservato dominio - Opponibilità ai creditori - Condizioni - Conseguenze.

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 11 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, il quale stabilisce che la riserva di proprietà, preventivametne concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; pertanto, con riguardo a tali contratti, il terzo che invochi in proprio favore il patto di riservato dominio deve provare che tale patto abbia data certa anteriore ai sensi dell'art. 1524 cod. civ., anche nel caso in cui i beni, oggetto dell'azione revocatoria abbiano cessato di essere nel possesso del fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in quanto il carattere recuperatorio dell'attivo proprio di questa azione comporta che gli effetti della dichiarazione di fallimento siano anticipati al momento in cui è stato compiuto l'atto revocato, purchè nei limiti del periodo sospetto. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 12 giugno 2009



Procedimento civile - Eccezione - In genere - Azione revocatoria per la dichiarazione d'inefficacia di pagamenti - Riferibilità del pagamento a terzi - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Mera difesa - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di allegazione - Sussistenza.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Azione revocatoria per la dichiarazione d'inefficacia di pagamenti - Riferibilità del pagamento a terzi - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Mera difesa - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di allegazione - Sussistenza.

In tema di azione revocatoria fallimentare, propone un'eccezione in senso proprio, non una mera difesa, la banca che, convenuta in giudizio per la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti ricevuti, deduca di averli ottenuti non dal fallito, bensì da terzi, in ragione di una preesistente cessione o costituzione in pegno dei crediti di cui quei pagamenti costituivano adempimento: con tale deduzione, infatti, la convenuta fa valere un fatto modificativo dell'effetto giuridico postulato dall'attore, il quale, tuttavia, può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, ove il fatto modificativo risulti allegato, atteso il principio della rilevabilità d'ufficio di tutte le eccezioni, salvo espressa previsione della rilevabilità solo ad iniziativa di parte. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 12 giugno 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - A termine i a rate - Patto di riservato dominio - Sopravvenuto fallimento dell'acquirente - Efficacia del patto in capo al terzo - Condizioni - Data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Conseguenze - Limiti - Fattispecie in materia di revocatoria promossa dal curatore.

Quando il curatore fallimentare agisce in revocatoria, ai sensi dell'art. 67 legge fall., impugnando l'atto con cui il fallito ha disposto dei beni in favore del creditore contestualmente spogliandosi del possesso, il terzo che invoca in proprio favore il patto di riservato dominio sui beni oggetto della predetta azione, deve provare che tale patto abbia data certa anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 1524 cod. civ., anche nel caso in cui ne sia venuto meno il possesso, da parte del fallito, anteriormente alla dichiarazione di fallimento; ciò perchè, in virtù del carattere recuperatorio dell'attivo proprio dell'azione revocatoria, gli effetti della dichiarazione di fallimento sono anticipati al momento in cui l'atto revocato è stato compiuto, purchè nei limiti del periodo sospetto. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 11 giugno 2009



Revocatoria fallimentare – Esenzioni – Piano attestato – Nomina dell’esperto attestatore – Competenza del tribunale – Esclusione.

Compete all’imprenditore la nomina dell’esperto chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, avendo il riferimento esplicito all’art. 28 lett. a) e b) – introdotto dalla legge 12 settembre 2007, n. 169 – chiaramente escluso l’applicazione dell’art. 2501 sexies codice civile. (fb) Tribunale Vicenza 04 giugno 2009



Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Nozione di riduzione consistente e durevole – Applicazione al caso concreto – Criteri per la individuazione delle singole rimesse revocabili.

Il termine “consistente” di cui all’art. 67, comma 3 lett b), legge fallimentare, è sinonimo di “ingente” e di “cospicuo” e non può essere inteso in termini assoluti; pertanto, al fine di individuare, caso per caso, la soglia oltre la quale la singola rimessa ha ridotto in misura consistente e durevole l’esposizione debitoria, si dovrà tener conto dell’andamento fisiologico del conto - avendo riguardo ad ogni singola rimessa anziché a gruppi di rimesse - e del ritmo usuale delle operazioni. In concreto, il CTU dovrà: a) determinare l’importo medio di ogni rimessa ed il saldo medio del conto a seguito della rimessa; b) rapportare il primo valore al secondo e determinare la relativa incidenza media percentuale, ossia la misura percentuale della riduzione conseguente ad ogni rimessa; c) considerare quindi come rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l’esposizione debitoria solo quelle che di volta in volta hanno avuto una incidenza percentuale sul saldo da esse determinato superiore alla media; d) così individuate le rimesse consistenti, potrà essere determinata la durata media della riduzione in relazione al periodo di osservazione. (fb) Tribunale Milano 25 maggio 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Presupposto - Conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del contraente - Necessità - Mera conoscibilità - Insufficienza - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Pluralità di protesti - Distribuzione dell'onere della prova tra curatore e creditore.

In materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poichè la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la "scientia decotionis". In tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt.2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 04 maggio 2009



Azione revocatoria – Comunione tra i coniugi – Litisconsorzio necessario – Condizioni – Limiti.

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto devesi ritenere litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chieda al giudice una decisione che incida direttamente ed immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida direttamente ed immediatamente sulla validità od efficacia del contratto. Ne consegue che non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario nelle cause di revocatoria ex artt. 66 e 67 legge fall., atteso che l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare in favore del disponente fallito non determina alcun effetto restitutorio nè, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta la inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente. (fb) Cassazione Sez. Un. Civili 23 aprile 2009



Piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, legge fallimentare – Nomina del perito attestatore – Competenza – Delega al presidente del tribunale.

Benché la nomina del perito chiamato ad attestare, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell’esposizione debitoria competa all'imprenditore, essa può tuttavia essere delegata al Presidente del Tribunale, in veste vicaria, quando l'imprenditore ritenga utile connotarla di una maggiore "terzietà" ai fini di un più positivo apprezzamento da parte dei creditori, nella prospettiva delle credibilità realizzativa del piano stesso. (Si segnala che il provvedimento si pone in parziale contrasto con i provvedimenti 16 luglio 2008 del Tribunale di Milano e 31 marzo 2008 del Tribunale di Mantova - pubblicati in questa rivista - che hanno negato la competenza del Tribunale alla nomina del perito "attestatore".) (pv) Tribunale Treviso 20 aprile 2009



Mutuo – Mutuo di scopo legale – Caratteristiche – Rilievo causale dello scopo – Sussistenza – Conseguenze – Patto di compensazione tra debito preesistente e somme mutuate – Nullità del contratto per mancanza originaria della causa – Condizione – Mancata realizzazione dell'opera per cui il finanziamento era stato concesso – Configurabilità.

Nel cosiddetto mutuo di scopo legale (nella specie, per la costruzione di un complesso edilizio), poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto: pertanto, l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 08 aprile 2009



Ripetizione di indebito – Oggettivo – Declaratoria di nullità del contratto – Obblighi restitutori – Decorrenza degli interessi – Dal giorno del pagamento – Condizioni – Consapevolezza dell'"accipiens" – Fattispecie in tema mutuo di scopo legale.

Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l'"accipiens" sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta. (Nella specie, relativa a un mutuo di scopo legale per la costruzione di un complesso edilizio non realizzato, la S.C. ha ritenuto superata la presunzione di buona fede del mutuatario, avendo riconosciuto la nullità del contratto, per mancanza originaria della causa, sulla base dell'esistenza di un patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedenti, così da risultare evidente la consapevolezza del mutuatario, che aveva prestato il consenso all'effettuazione delle trattenute). (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 08 aprile 2009



Mutuo – Mutuo di scopo legale – Caratteristiche – Rilievo causale dello scopo – Sussistenza – Conseguenze – Patto di compensazione tra debito preesistente e somme mutuate – Nullità del contratto per mancanza originaria della causa – Condizione – Mancata realizzazione dell'opera per cui il finanziamento era stato concesso – Configurabilità.

Nel cosiddetto mutuo di scopo legale (nella specie, per la costruzione di un complesso edilizio), poichè il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto: pertanto, l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 08 aprile 2009



Piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare - Nomina dell’esperto - Competenza del tribunale - Esclusione.

La nomina dell’esperto incaricato di attestare, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell’esposizione debitoria non compete al tribunale bensì unicamente all’imprenditore. (mb) Tribunale Mantova 31 marzo 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pagamento ricevuto dal curatore del creditore fallito - Successivo fallimento del "solvens" - Esercizio con successo dell'azione revocatoria - Conseguenze - Insinuazione al passivo della curatela del fallimento del "solvens" - Natura del credito - Credito di massa - Esclusione - Fondamento.

Allorché il curatore fallimentare abbia ricevuto un pagamento poi assoggettato ad azione revocatoria, ex art.67 legge fall., esercitata con successo dal curatore del "solvens", a sua volta dichiarato fallito, la circostanza non vale a trasformare il conseguente credito restitutorio, in capo alla parte vittoriosa, in obbligazione prededucibile; ai fini del riconoscimento di tale qualità, infatti, costituiscono debiti di massa, ex art.111 legge fall., solo le spese di procedura e le obbligazioni contratte dall'amministrazione del fallimento e per la continuazione autorizzata dell'esercizio dell'impresa, mentre non rileva che il credito tragga origine da un versamento effettuato in favore dell'organo concorsuale, limitandosi questi a subentrare nella posizione sostanziale e processuale del fallito ed in tale veste conseguendo un pagamento lecito, reso inefficace con la predetta azione costitutiva. Cassazione civile, sez. I 19 marzo 2009



Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire - Revocatoria fallimentare - Dichiarazione d'inefficacia di ipoteca giudiziale - Ammissione del credito garantito in chirografo - Interesse ad agire del curatore - Esclusione - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Dichiarazione d'inefficacia di ipoteca giudiziale - Ammissione del credito garantito in chirografo - Interesse ad agire del curatore - Esclusione - Fondamento.

La curatela fallimentare non ha l'interesse ad agire in ordine alla domanda di revoca dell'ipoteca che il creditore non abbia fatto valere in sede di ammissione al passivo, sia perchè non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a prevenire il rischio di una rivalsa, meramente eventuale, relativa alle spese di cancellazione, sia perchè la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca determina l'annotazione ex art. 2655 cod. civ., ma non la sua cancellazione. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 27 febbraio 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Estinzione di debito pecuniario scaduto ed esigibile, mediante trasferimento di "res pro pecunia" - "Datio in solutum" - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettamento ad azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. - Sussistenza - Trasferimento realizzato attraverso un valido contratto di compravendita - Rilevanza - Esclusione.

Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una "res pro pecunia", va riconosciuta la ricorrenza di una "datio in solutum", con il conseguente assoggettamento ad azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, numero 2), legge fall., indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita, che evidenzi l'indicato intento dei contraenti, per la mancata corresponsione del prezzo di vendita. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 18 febbraio 2009



Revocatoria fallimentare – Conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca – Operazione di vendita e di lease back – Riduzione dello scoperto di conto – Elemento soggettivo – Sussistenza.

Può essere indice di conoscenza dello stato di insolvenza da parte di un operatore particolarmente avveduto, quale può essere una banca, l’attuazione di un’operazione di vendita e lease back con il fine di procurare all’impresa una provvista finanziaria utilizzata per ridurre lo scoperto di conto corrente. (fb) Appello Ancona 14 febbraio 2009



Revocatoria fallimentare – Accrediti relativi ad effetti s.b.f. – Insoluti – Onere della prova.

In tema di revocatoria fallimentare di accrediti relativi ad effetti s.b.f., una volta dimostrato l’accredito del titolo da parte della banca, con conseguente riduzione dello scoperto di conto, incombe sull’istituto di credito l’onere di provare l’esistenza di un insoluto riferibile all’anticipazione effettuata e tale da incidere negativamente sulla solutoria della medesima. (fb) Appello Ancona 14 febbraio 2009



Revocatoria fallimentare – Giroconto dal conto s.b.f. al conto ordinario – Natura solutoria – Sussistenza.

Nel caso di giroconto dal conto s.b.f. al conto corrente ordinario, il riaccredito della somma sul conto scoperto non ha natura meramente contabile, ma assume funzione satisfattoria, tale da integrare, a seconda dei casi, una rimessa ripristinatoria o solutoria. (gg) Appello Ancona 14 febbraio 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Prova della mancanza della "scientia decoctionis" - Condizioni - Prosecuzione del rapporto con il debitore - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, la mera prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sè, essere considerata decisiva ai fini della esclusione della "scientia decoctionis", in quanto anche in questa situazione il creditore (nella specie, una banca) può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 22 gennaio 2009



Revocatoria fallimentare – Pagamento eseguito a mezzo di assegno bancario – Individuazione della data del pagamento – Registrazione in conto dell’addebito – Data valuta – Irrilevanza.

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti con assegno bancario, l’effetto estintivo dell’obbligazione – e quindi il soddisfacimento del credito - non si realizza nel momento in cui il titolo viene emesso e consegnato al creditore ma in quello in cui viene riscosso; a tal fine avrà quindi rilievo la data di registrazione dell’addebito in conto corrente, essendo irrilevante la data della valuta, la quale riguarda solamente la decorrenza degli interessi. (fb) Appello Milano 13 gennaio 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - In genere (rapporti con l’azione revocatoria ordinaria) - Azione nei confronti dei terzi subacquirenti dall'avente causa del fallito - Natura - Revocatoria ordinaria - Qualificazione giudiziale - Ammissibilità - Condizioni - Accoglimento - Presupposti - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto compiuto dal fallito - Mala fede del terzo - Cosa determinata oggetto dell'azione - Fondamento.

L'azione revocatoria esercitata dal curatore nei confronti dei terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere da quest'ultimo e la sua conseguente dichiarazione d'inefficacia, si atteggia come una revocatoria ordinaria, e come tale può essere qualificata dal giudice sulla base dei fatti rappresentati dal curatore, il quale è tenuto a provare la mala fede del sub-acquirente a titolo oneroso, intesa come consapevolezza che l'atto d'acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ex art. 67 legge fall.; se però l'azione revocatoria ha per oggetto il pagamento eseguito dal debitore, poi fallito, con mezzo normale e per debiti scaduti, la sua stessa esperibilità va negata ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ., trattandosi di atto dovuto, privo di contenuto negoziale e non assimilabile all'atto di disposizione patrimoniale revocabile ai sensi del primo comma dell'art. citato; in ogni caso, l'azione revocatoria ordinaria permette di far valere il diritto di sequela e dunque il suo effetto recuperatorio nei confronti dei predetti terzi acquirenti solo se l'oggetto dell'azione sia una cosa determinata che, sebbene trasferita ad un terzo, mantenga la sua individualità, come non può essere il danaro che, una volta incassato, si confonde con la restante parte del patrimonio del creditore. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 10 dicembre 2008



Amministrazione controllata - Presupposto - Temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni - Sostanziale coincidenza con lo stato di insolvenza posto a fondamento del fallimento - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento successiva al decreto di ammissione all'amministrazione controllata - Periodo sospetto per la revocatoria dei pagamenti - Decorrenza - Dalla data di apertura del fallimento - Esclusione - Dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata - Configurabilità - Fondamento - Principio di consecuzione tra le due procedure - Elementi - Continuità temporale - Rilevanza - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di successione del fallimento all'amministrazione controllata, il computo a ritroso del cosiddetto periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fallimentare, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria avente per oggetto pagamenti costituiti dalle rimesse in conto corrente bancario, decorre dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento; tra le due procedure, la continuità non si risolve infatti in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, essendosi rivelata errata la prognosi di risanamento alla base di quest'ultima. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. in un caso in cui la convocazione dei creditori disposta con il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata non aveva avuto luogo in quanto la società era stata dichiarata fallita). (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 28 novembre 2008



Fallimento - Pegno avente per oggetto titoli del debito pubblico - Attribuzione convenzionale al creditore bancario del potere di vendita diretta della cosa data in garanzia - Realizzazione del pegno con imputazione del corrispettivo a diminuzione del credito - Revocabilità dell'incasso - Esclusione - Fondamento.

In tema di pegno avente per oggetto titoli del debito pubblico, gli atti di incasso del controvalore dei titoli stessi venduti dalla banca creditrice e accreditati sul conto corrente del cliente poi fallito, con corrispondente parziale riduzione della sua esposizione debitoria nel periodo sospetto, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 legge fall., rivestendo natura di atti di escussione delle garanzie pignoratizie e non di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 10 novembre 2008



Azione revocatoria – Esenzioni – Piano attestato di risanamento – Nomina del professionista – Competenza del Presidente del Tribunale – Esclusione.

La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all’art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell’imprenditore che elabora il piano. (Fattispecie successiva all’entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007). (fb) Tribunale Milano 16 luglio 2008



Fallimento – Azione revocatoria fallimentare - Appalti di enti locali - Anticipazioni sul corrispettivo - Natura giuridica - Attribuzione all'appaltatore della posizione di debitore - Esclusione - Conseguenze - Ritenute operate dall'amministrazione all'atto del pagamento - Funzione solutoria - Esclusione - Revocabilità ex art. 67 della legge fall. - Esclusione. , Anticipazioni sul prezzo - Appalti di enti locali - Natura - Attribuzione all'appaltatore della posizione di debitore - Esclusione - Conseguenze - Ritenute operate dall'amministrazione all'atto del pagamento - Funzione solutoria - Esclusione - Conseguente non revocabilità ex Legge 16/03/1942 n. 267 art. 67.

Le anticipazioni all'appaltatore di opere pubbliche, previste dalla dall'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (come modificato dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627) e successivamente dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non attribuiscono all'appaltatore medesimo la posizione di debitore, costituendo una parte del compenso spettante per consentirgli di far fronte ai costi iniziali; conseguentemente le ritenute successivamente operate dall'amministrazione committente, all'atto del pagamento delle rate dovute in occasione di ogni stato di avanzamento, non determinano l'estinzione, parziale o totale, di un'obbligazione e dunque, difettando ogni funzione solutoria, non risultano assoggettabili a revocazione ai sensi degli artt. 67 e 167-188 legge fall. (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione) Cassazione civile 01 luglio 2008



Mutuo fondiario – Costituzione di garanzia ipotecaria per crediti chirografari – Simulazione – Esclusione – Atto anormale – Revocabilità ex art. 67, comma 1, legge fall..

Nel caso di un mutuo fondiario indirizzato a realizzare l'estinzione di un pregresso rapporto obbligatorio chirografario intercorrente tra la banca mutuante e il soggetto mutuatario, la fattispecie non integra quella del negozio simulato, quanto un vero e proprio procedimento indiretto, realmente voluto dalle parti al fine di garantire il mutuante - attraverso la sostituzione del precedente credito chirografario con un credito munito di causa di prelazione - dal rischio della dichiarazione di fallimento del mutuatario. Tale operazione provoca tuttavia la lesione della par condicio creditorum ed è revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, legge fallimentare, quale atto solutorio anormale. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Nola 18 giugno 2008



Revocatoria fallimentare – Indicazione del numero di conto e delle rimesse effettuate nell’anno anteriore - Indeterminatezza della domanda – Esclusione.

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto o della “causa petendi” (ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, nn. 3 e 4, e 164, comma quarto, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la domanda con cui la curatela ha indicato il numero di conto corrente su cui erano affluiti i versamenti e l’agenzia presso cui era stato intrattenuto il rapporto, precisando di voler chiedere la dichiarazione di inefficacia di tutte le rimesse effettuate nell’anno anteriore al fallimento ed evidenziando le stesse nell’estratto conto prodotto dallo stesso attore. Cassazione civile 28 maggio 2008



Revocatoria fallimentare – Prospettazione in via cumulativa o alternativa di diverse ipotesi di inefficacia anche tra loro incompatibili – Ammissibilità.

Non è indeterminata la domanda di revocatoria che, quale causa petendi della postulata inefficacia degli atti individuati, prospetti alternativamente o cumulativamente più ipotesi tra quelle elencate nell’art. 67 legge fall., posto che è indiscusso in giurisprudenza il principio secondo cui nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza con ciò venir meno all’onere della domanda e al dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni. Non incorre quindi nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum. Cassazione civile 28 maggio 2008



Pegno - Intimazione e termine per la vendita - Derogabilità - Revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal terzo datore di pegno – Esclusione.

In tema di pegno, la disciplina dettata dall'art. 2797 cod. civ. è derogabile consensualmente non solo mediante la previsione di forme di vendita diverse da quelle prescritte dal secondo comma, ma anche mediante la dispensa dall'intimazione al debitore ed al terzo garante e dal rispetto del termine per l'opposizione, il cui unico scopo consiste nel consentire al debitore ed al terzo datore del pegno di adempiere spontaneamente o di opporsi alla vendita, senza che l'omissione di tali forme faccia venir meno la riferibilità della vendita alla realizzazione della garanzia pignoratizia, purchè essa sia il risultato dell'accordo intervenuto in proposito tra le parti per il soddisfacimento del creditore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, preso atto dell'accordo intervenuto tra una banca ed il terzo datore di pegno per la vendita di titoli dati in garanzia ed il trasferimento del ricavato sul conto corrente del debitore principale, a riduzione del debito garantito, aveva escluso che tale accordo comportasse lo spossessamento della cosa data in garanzia e l'estinzione del pegno, negando pertanto la revocabilità del pagamento, a seguito del fallimento del terzo garante). (fonte: CED, Corte di Cassazione) Cassazione civile 28 maggio 2008



Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario - Vendita a terzi - Esecuzione individuale in favore dell'istituto di credito fondiario - Ammissibilità in costanza di fallimento - Conseguenze - Azione revocatoria fallimentare - Esperibilità - Esclusione.

Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario dall'art. 42 del r.d. n. 645 del 1905 (sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile nella specie "ratione temporis"), di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell'azione, costituito dall'impossibilità di assoggettare direttamente il bene all'esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell'ambito dell'esecuzione individuale come alternativa a quella nell'ambito della procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal terzo acquirente la differenza tra il valore del bene e l'importo eventualmente inferiore ricavato dalla vendita forzata. (fonte: CED, Corte di Cassazione) Cassazione civile 28 maggio 2008



Fallimento – Società e consorzi – Società con soci a responsabilità illimitata – Fallimento dei soci – Dichiarazione di fallimento in estensione – Natura costitutiva – Efficacia "ex nunc" – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie in tema di computo del periodo sospetto nell'azione revocatoria fallimentare.

In tema di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento ha natura costitutiva ed effetto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al "simultaneus processus") va ad essa riconosciuta. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto che il termine dell'anno anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 4 legge fall. ed ai fini della revocabilità di un'ipoteca costituita dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, andasse computato con riferimento alla data del fallimento del socio e non a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico della società). (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 23 maggio 2008



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Conto corrente bancario - Fallimento del titolare - Rimesse sul conto corrente da parte di un terzo - Revocabilità - Condizioni - Utilizzo di provvista del debitore ovvero esercizio della rivalsa prima del fallimento - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di adempimento, da parte del terzo acquirente di immobile ipotecato, di obbligazione ipotecaria preesistente verso la banca.

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto ad un'obbligazione, per quanto già gravante sul debitore, in relazione ad un rapporto esistente con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'esporrebbe l'inadempimento, dunque nel proprio interesse. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento al pagamento effettuato in favore della banca creditrice del fallito da un terzo acquirente di immobili ipotecati in favore della banca stessa, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, in difetto di prova che la rimessa costituisse anche il pagamento del prezzo della compravendita). (fonte: CED – Corte di Cassazione). Cassazione civile 22 maggio 2008



Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Azione riconvenzionale revocatoria – Ammissibilità – Condizioni.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è ammissibile la revocatoria proposta in via di riconvenzionale dal Fallimento, in quanto si fondi sul medesimo fatto o rapporto già dedotto in giudizio e non implichi alcun ampliamento della materia già portata alla cognizione del giudice. (gl) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 15 maggio 2008



Fallimento – Azione revocatoria – Condanna alla restituzione – Debito di valore – Sussistenza – Interessi e rivalutazione – Decorrenza.

Il debito del revocato è un debito di valore, attesa la sua intrinseca illiceità nell’ambito dello speciale ordinamento concorsuale e perciò deve essere rivalutato dal giorno del fatto oggetto di revoca (con gli interessi maturati sulla somma annualmente rivalutata), fino al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che anche il debito di valore si trasforma in debito di valuta con la liquidazione giudiziale; gli interessi maturano ulteriormente fino al saldo effettivo, sul debito di valuta. (gl) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 15 maggio 2008



Fallimento – Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Natura solutoria delle rimesse – Necessità.
Fallimento – Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Nozione di riduzione consistente – Criterio percentuale riferito alla differenza tra il massimo scoperto nel periodo sospetto ed il saldo finale.
Fallimento – Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Nozione di riduzione durevole – Apprezzabile stabilità nel tempo – Criterio relativo dipendente dalla frequenza delle movimentazioni del conto.

Anche dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 35/2005, le rimesse in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria devono avere natura solutoria, nel senso che devono essere intervenute su conto scoperto o non assistito da contratto di apertura di credito.
Poiché si deve ritenere che l’intendo del legislatore fosse quello di escludere dall’ambito di applicazione della revocatoria fallimentare quelle operazioni che non sono idonee a depauperare in modo significativo il patrimonio del fallito, il criterio di valutazione della natura consistente della restituzione alla banca può essere espresso in termini percentuali e, in mancanza di indicazioni da parte del legislatore, riferito all’importo massimo revocabile indicato dall’art. 70 legge fall. (Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che dovessero essere considerate rimesse con effetto solutorio consistente quelle superiori al 10% della differenza tra il massimo scoperto nel periodo cd. sospetto ed il saldo al momento del fallimento).
La natura durevole di una rimessa in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria fallimentare andrà individuata nell’apprezzabile stabilità nel tempo dell’effetto solutorio e detta stabilità dovrà essere valutata facendo ricorso ad un criterio relativo dipendente dalla frequenza delle movimentazioni del conto.
Tribunale Milano 27 marzo 2008




Fallimento – Revocatoria fallimentare – Conoscenza dello stato di insolvenza – Preliminare di vendita seguito da contratto definitivo – Effettivo trasferimento della proprietà – Rilevanza.

Nel caso in cui siano stipulati prima un contratto preliminare di compravendita, poi il contratto definitivo, l'accertamento degli elementi e dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare, anche in riferimento alla conoscenza dell'insolvenza, secondo l'orientamento di questa Corte al quale va data continuità, deve essere compiuto con riguardo al secondo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita (Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 del 1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981). Infatti, è con il contratto definitivo che il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori, integrando così la fattispecie normativa in esame. Cassazione civile 29 gennaio 2008



Revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Partite bilanciate – Esistenza di accordo tra banca e cliente della diversa destinazione del versamento – Prova mediante documentazione opponibile alla curatela – Necessità.

Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, II comma, legge fall., poichè ogni rimessa effettuata su conto scoperto si presume abbia natura di pagamento revocabile, al fine di sottrarre le cd. partite bilanciate alla revocatoria sarà necessario dimostrare - al di là della mera prossimità cronologica o della corrispondenza contabile dalle operazioni di segno opposto - il diverso accordo intervenuto fra cliente e banca in forza del quale il versamento è stato effettuato per uno scopo diverso da quello di diminuire il credito della banca. La prova di tale pattuizione è a carico del convenuto istituto di credito e il relativo accertamento implica la esistenza di una documentazione opponibile alla curatela, non essendo possibile desumere che il versamento su di un conto scoperto sia destinato a costituire provvista disponibile solo sulla scorta del successivo operare della banca e cioè dall'avere questa consentito prelievi o eseguito pagamenti per importi pressochè coincidenti con quelli dei versamenti.  Cassazione civ. 09 novembre 2007



Fallimento e procedure concorsuali – Azione revocatoria fallimentare – Consolidamento dell’ipoteca fondiaria – Mutuo finalizzato alla trasformazione di preesistente credito chirografario – Mezzo anormale di pagamento.

Se l'erogazione di un mutuo fondiario ipotecario è posta in essere allo scopo indiretto di trasformare il credito chirografario preesistente della banca in credito privilegiato, ai fini del mancato consolidamento dell’ipoteca fondiaria è sufficiente che si azioni il meccanismo revocatorio ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. e non è necessario che si giunga alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo. Cassazione civ. . 11 ottobre 2007



Azione revocatoria – Esenzioni – Piano attestato di risanamento – Nomina dell’esperto di cui all’art. 2501 bis cod. civ. – Competenza del Presidente del Tribunale – Esclusione.

Il richiamo contenuto nell’art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. alla “ragionevolezza attestata ai sensi dell’art. 2501 bis, quarto comma del codice civile” si riferisce alla scelta degli esperti che devono attestare il piano ed al tipo di ragionevolezza del medesimo ma non alla competenza per la loro nomina. Ne consegue che la scelta del soggetto che attesta il piano non è di competenza del Presidente del Tribunale ma è effettuata dall’imprenditore che lo elabora. (Fattispecie antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007). (fb) Tribunale Brescia 02 agosto 2007



Fallimento – Revocatoria – Ipoteca iscritta dal Concessionario per la riscossione dei tributi – Ipoteca giudiziale – Assimilabilità (art. 77 dpr 26 febbraio 1999 n. 602).

L’ipoteca iscritta dal Concessionario per la riscossione dei tributi sulla base della norma che facoltizza l’iscrizione con il solo ruolo esecutivo ha, in materia di revocatoria, la stessa disciplina prevista per gli atti costitutivi di ipoteca sulla base di un titolo giudiziale.  Tribunale Vicenza 05 luglio 2007



Revocatoria fallimentare – Regime transitorio di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35 – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza.

Risponde ad un criterio di ragionevolezza ed alla necessità di prevedere uguale trattamento per tutti i creditori della stessa impresa fallita la scelta del legislatore di applicare le nuove disposizioni alle azioni revocatorie originate da procedure iniziate solo dopo l’entrata in vigore del d.l. 14 marzo 2005, n. 35. Tribunale Mantova 24 maggio 2007



Azione revocatoria fallimentare - Gruppo di imprese – Azioni recuperatorie – Rilevanza del gruppo nei rapporti con le singole imprese che lo compongono – Sussistenza. Amministrazione di grandi imprese in crisi - Azione revocatoria promossa nella fase di liquidazione.

Anche nella definizione del contesto processuale delle azioni lato sensu recuperatorie al legislatore non è estranea una considerazione di rilevo, non solo di mero fatto, della nozione assunta dal gruppo. Il che non si tramuta in compartecipazione cognitiva automatica di ogni vicenda del gruppo a livello di analisi del singolo rapporto commerciale e pur tuttavia sembra potersi affermare che la natura giuridica dell’interesse di gruppo perseguito dalla singola impresa-società che ne faccia parte qualifica in modo originale il suo statuto economico-organizzativo, al punto da orientare i criteri con cui esaminare le relazioni dei suoi specifici partners.Non è, quindi, possibile predicare una indistinta indifferenza o neutralità giuridica alle vicende del gruppo da parte di coloro che hanno instaurato relazioni d’impresa con una società dell’aggregato, dovendosi graduare la valutazione di diligenza nel seguire la criticità di quei rapporti alla luce di massime di esperienza connesse alla diversità soggettiva ed alla maggiore o minore strutturalità di tali relazioni. Non è qualificabile come aiuto di stato l’esercizio di azione revocatoria nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria qualora l’azione venga esercitata nella fase liquidatoria, una volta esaurito il periodo di continuazione dell’attività, al fine di realizzare la par condicio creditorum e ciò pur essendo incompatibile la legge 95/79 con l’assetto normativo vigente in ambito comunitario, atteso che la nozione di aiuto di stato individua un atto in base a cui, senza la necessità di ulteriori misure di attuazione, siano adottabili singole misure di aiuto a favore di imprese, laddove, nel caso di specie, non vi è prova che posteriormente al decreto di apertura della procedura via siano stati altri aiuti di stato né che tale decreto abbia implicato ex se un’alterazione della concorrenza. Tribunale Bologna 08 maggio 2007



Revocatoria fallimentare – Associazione temporanea di imprese – Obbligo della capogruppo di pagamento dei corrispettivi alle associate – Contratto di mandato – Revocabilità ex art. 67, II comma L.F. – Sussistenza.

E’ revocabile ex art. 67, II comma L.F. l’atto con il quale la capogruppo di un’associazione temporanea di imprese – in adempimento ad accordo qualificabile come mandato - paghi alle altre associate la quota loro spettante dei corrispettivi versati dal committente. Tribunale Mantova 23 aprile 2007



Fallimento - Accertamento del passivo - Revocatoria di garanzia ipotecaria - Prescrizione dell'azione - Eccezione del curatore - Ammissibilità.

Anche nel regime previgente la novella fallimentare, il curatore, in sede di verifica dei crediti, poteva eccepire  la revocabilità della garanzia anche nel caso in cui fosse decorso il termine di prescrizione per la proposizione in via autonoma dell’azione revocatoria. Non essendovi limiti temporali alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, sarebbe infatti incoerente ed antieconomico ritenere che il curatore sia gravato in ogni caso dell’onere di proporre tempestivamente tutte le azioni idonee a far valere l’inefficacia di prelazioni riferibili a crediti che potrebbero anche non formare mai oggetto di domanda di ammissione al passivo.  Tribunale Milano 26 febbraio 2007



Accollo c.d. non allo scoperto – pagamento del terzo accolante, obbligato verso il debitore poi fallito, al creditore di quest’ultimo  – pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare.

L’accollo c.d. non allo scoperto rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetti a revocatoria fallimentare; quando l’accollante è obbligato verso il debitore il suo pagamento vale infatti ad estinguere entrambi i debiti, estinzione che si verifica automaticamente con l’unico pagamento eseguito dal terzo accollante al creditore del suo creditore. Tribunale Mantova 21 dicembre 2006



Revocatoria fallimentare – Cessione di azienda bancaria – Legittimazione passiva del cessionario – Sussistenza - Iscrizione del debito nelle scritture contabili – Irrilevanza. Revocatoria fallimentare –Erogazione di mutuo ipotecario per il pagamento di credito non garantito del mutuante – Pagamento con mezzi anormali – Revocabilità.

In base all’art. 58, 5° comma del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.L.B.), il cessionario dell’azienda bancaria, decorsi tre mesi dalla cessione, risponde in via esclusiva dei debiti relativi all’azienda ceduta, ivi compreso quello derivante dall’azione revocatoria. L’ampio tenore di tale norma consente di affermare che ai fini della responsabilità del cessionario non è necessario che il debito risulti iscritto nei libri contabili e, con specifico riferimento all’azione revocatoria, posto che non si tratta di un debito che necessiti di iscrizione, rileva unicamente il fatto che la relativa passività sia collegata ad un rapporto facente capo alla cedente e sia già maturata in capo ad essa. L’attribuzione al soggetto che eroga un mutuo ipotecario della facoltà di soddisfare il proprio preesistente credito di natura chirografaria, conferisce all’intera operazione, costituita da negozi collegati, carattere anormale, con conseguente revocabilità ai sensi dell’art. 67, I comma L.F. degli atti di estinzione del debito. Appello Venezia 11 agosto 2006



Fallimento – Ipoteca legale del Concessionario ex art. 18 d. lgs. n. 46/99 – Revocatoria fallimentare di garanzie per debiti scaduti – Crediti di natura non tributaria e per contributi obbligatori dovuti ad enti previdenziali – Ammissibilità.

E’ revocabile ex art. 67, primo comma n. 4 l. fall. ante riforma, l’ipoteca “legale” iscritta ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 46/99 dal Concessionario per la riscossione dei tributi per la parte in cui l’iscrizione è relativa a crediti di natura non tributaria bensì a rapporti di diritto privato, ivi compresi i crediti degli enti previdenziali per gli omessi versamenti dei contributi obbligatori. Tribunale Ancona 22 giugno 2006



Azione revocatoria fallimentare – Modifica delle condizioni di separazione consensuale – Trasferimento di beni immobili – Costituzione di diritti reali – Revocabilità.

L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli art. 67 e 69 l. fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti. (Nella specie, con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito - assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata - a modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale, ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge beneficiario). Cassazione civile 12 aprile 2006



Revocatoria fallimentare – Modifiche introdotte dalla l. 80/2005 – Norma di interpretazione autentica – Esclusione.

Non può riconoscersi alla legge 80/05 natura di legge di interpretazione autentica in relazione al disposto di cui all’art. 67 l.f. sia perché il legislatore non l’ha qualificata in tal modo sia in considerazione della diversità di disciplina fra le due norme, circostanza questa che appare particolarmente evidente in tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente. Tribunale Mantova 09 febbraio 2006



Revocatoria fallimentare – Natura costitutiva – Provvisoria esecuzione del capo di condanna della sentenza di primo grado – Ammissibilità.

La sentenza che dichiari la revocatoria è suscettibile di essere posta in esecuzione relativamente ai capi di condanna in essa contenuti e ciò indipendentemente dalla natura costitutiva del capo avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia degli atti revocati. Appello Brescia 30 novembre 2005



Conferimento di azienda bancaria – Revocatoria fallimentare - Legittimazione passiva della cessionaria – Sussistenza.

Se l’atto di cessione o di conferimento di azienda bancaria fa riferimento a tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla cedente, nella cessione devono intendersi compresi, pur se non specificamente menzionati, le soggezioni e gli oneri connessi con i rapporti giuridici precedenti, fra i quali, dunque, anche le eventuali azioni revocatorie. Appello Milano 31 maggio 2003



Fallimento – Società e consorzi – Società con soci a responsabilità illimitata – Fallimento dei soci – Successiva dichiarazione di fallimento di altro socio illimitatamente responsabile – Dichiarazione di fallimento "in estensione" di detto socio – Effetto "ex nunc" – Fondamento – Fattispecie. (07/06/2010)

In tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto ha effetto soltanto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al "simultaneus processus") va ad essa riconosciuta (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha per l'effetto ritenuto che, ai fini della revocabilità di un'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine "dell'anno anteriore al fallimento", ai sensi dell'art. 67 primo comma n. 4 della legge fallimentare, andasse legittimamente computato con riferimento alla data del fallimento del socio occulto e non anche a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico degli altri soci). (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione Sez. Un. Civili 07 giugno 2002




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