Massimario

Art. 72


chiudi




Procedimento civile - Esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale - Abuso del processo - Violazione degli articoli 2 e 111 della Costituzione.

Immobili da costruire - Preliminare di vendita - Fideiussione obbligatoria e nullità del contratto - Ratio.

Immobili da costruire - Preliminare di vendita - Nullità per mancanza della garanzia accessoria - Proposizione della domanda in assenza di qualunque inadempimento o stato di crisi del promettente venditore - Abuso del processo.

Costituisce abuso del processo, la cui tutela trova fondamento negli artt. 2 e 111 Cost. ed il cui accertamento comporta la reiezione della domanda, l’esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

L' art. 2, comma 1, del D.Lgs. 122/2005 secondo cui “All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento...” é volto a tutelare il promissario acquirente permettendo il recupero delle somme versate fino alla stipula del contratto definitivo per il caso di inadempimento o stato di crisi del promittente venditore. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia  accessoria ex d. Lgs. 122/2005 una volta che l’immobile promesso in vendita aveva già ottenuto l’agibilità in assenza di qualunque inadempimento o stato di crisi della promittente venditrice, costituisce abuso del processo per essere venute meno le ragioni di tutela specifiche accordate dalla normativa attributiva del diritto. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)
Tribunale Pavia 17 aprile 2012




Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Crediti sorti durante l'esercizio provvisorio - Prededuzione - Crediti successivi all'esercizio provvisorio - Applicazione della regola generale di cui all'articolo 72 LF e della disciplina della quarta sezione della legge fallimentare.

La regola di cui all'articolo 104, comma 8, legge fallimentare, secondo la quale i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, comma 1, n. 1), non è applicabile ai crediti sorti dopo che sia cessato l'esercizio provvisorio, per i quali "rivive" la regola generale di cui all'articolo 72 nonché la disciplina prevista dall'intera sezione quarta della legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 19 marzo 2012



Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica - Crediti sorti dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio - Applicazione dell'articolo 74 L.F. - Pagamento in prededuzione delle prestazioni ante fallimento.

Con specifico riferimento ai contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica, al termine dell'esercizio provvisorio dell'impresa, si dovrà fare applicazione dell'articolo 74, secondo il quale il curatore che decide di subentrare nel contratto è tenuto a corrispondere in prededuzione anche il prezzo delle forniture già eseguite prima della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 19 marzo 2012



Fallimento - Contratti pendenti - Contratti ad esecuzione continuata o periodica e di assicurazione - Norme speciali - Applicazione a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali - Esclusione.

La disciplina contenuta negli articoli 74 e 82 della legge fallimentare, relativa ai contratti di somministrazione e di assicurazione, ha natura eccezionale e, come tale, non può essere estesa a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 19 marzo 2012



Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Disciplina dei crediti prededucibili.

Con riferimento all'esercizio provvisorio dell'impresa, la sorte dei crediti relativi ai contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica può essere così regolata: i) quelli sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio hanno natura prededucibile; ii) quelli successivi all'esercizio provvisorio sorgono solo nel caso in cui il curatore opti per il subentro del contratto e sono ovviamente prededucibili; iii) quelli sorti prima della dichiarazione di fallimento avranno o meno natura prededucibile a seconda che il curatore, al termine dell'esercizio provvisorio, abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto (articolo 74, legge fallimentare). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 19 marzo 2012



Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Facoltà del curatore di sciogliersi dai contratti pendenti - Contratto di locazione d'immobili - Autorizzazione del comitato dei creditori - Non necessità.

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Facoltà di scelta del curatore tra sospensione ed esecuzione dei contratti pendenti - Applicazione analogica dell'articolo 72, comma 2 LF - Messa in mora del curatore che abbia optato per la sospensione - Ammissibilità.

In presenza di esercizio provvisorio dell'impresa, la facoltà riconosciuta al curatore dall'articolo 104, comma 7, legge fallimentare di sciogliersi dai contratti pendenti, e quindi anche da quello di locazione di immobili, non necessita dell'autorizzazione del comitato dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora, in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa, il curatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 104, comma 7, legge fallimentare, di sospendere l'esecuzione dei contratti pendenti, alla fattispecie può essere applicato in via analogica il secondo comma dell'articolo 72, il quale consente al contraente in bonis di richiedere al giudice delegato di mettere in mora il curatore facendogli assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Nocera Inferiore 13 febbraio 2012




Fallimento - Contratti pendenti - Contratto di agenzia - Scioglimento ope legis - Indennità per cessato rapporto del mancato preavviso - Esclusione.

Non è applicabile al contratto di agenzia, in ragione del carattere fiduciario del rapporto, la nuova disciplina introdotta all'articolo 72, legge fallimentare, secondo la quale il contratto in corso di esecuzione al momento del fallimento, per il quale non sia prevista una peculiare disciplina, non si scioglie e rimane sospeso fin tanto che il curatore non opti per la cessazione ovvero per la prosecuzione. Deve, quindi, essere ribadito l'orientamento giurisprudenziale che afferma lo scioglimento di detto contratto per cause indipendenti dalla volontà delle parti, con esclusione del diritto dell’agente alla corresponsione delle indennità per cessato rapporto e di mancato preavviso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Prato 18 gennaio 2012



Fallimento - Esercizio provvisorio - Crediti relativi a contratti pendenti ad esecuzione periodica o continuata - Prededuzione - Crediti sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio.

La lettera della norma di cui all'articolo 104, legge fallimentare è inequivoca nel riconoscere la prededuzione soltanto ai crediti sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio e non anche a quelli sorti precedentemente, anche se relativi a contratti pendenti ad esecuzione periodica o continuata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Busto Arsizio 18 gennaio 2012



Fallimento - Contratti pendenti - Facoltà del curatore di subentrare ovvero di sciogliersi dal contratto - Contratto preliminare – Domanda ex art.2932 trasferita prima del fallimento - Opponibilità al fallimento - Esclusione - Preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c. - Eccezione.

La regola generale dettata dall'articolo 72, comma 1, legge fallimentare - secondo la quale l'esecuzione del contratto rimane sospesa sino a quando il curatore dichiari di volere subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo - deve ritenersi operante ed applicabile anche all'ipotesi di contratto preliminare di vendita per il quale sia stata proposta domanda ex articolo 2932 c.c. trascritta prima della dichiarazione di fallimento. A detta regola fa eccezione l’ipotesi, espressamente prevista dalla legge (articolo 72 bis, legge fallimentare) di contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 07 settembre 2011



Contratto preliminare – Facoltà di scelta del curatore – Recesso – Acconti – Caparra Confirmatoria – Regime.

Contratto preliminare – Facoltà di scelta del curatore – Recesso – Mancato versamento di acconti o caparre confirmatorie – Obbligo del contraente in bonis – Insussistenza.

In virtù dell’esercizio della facoltà di scelta prevista dall’art. 72 l.f. (nella specie, scioglimento), rimane privo di giustificazione causale il versameno di acconti o caparre confirmatorie eventualmente intervenute tra le parti signatarie di un contratto preliminare di vendita di bene immobile, le quali dovranno essere oggetto di restituzioni e rimborsi in favore del contraente in bonis. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Ove alla data di esercizio della facoltà di scelta da parte del curatore, i versamenti di acconti o di caparre confirmatorie in esecuzione di un contratto preliminare non siano stati ancora effettuati, quest’ultimo non può pretendere tale attività da parte del contraente in bonis atteso che si sostenzierebbe in un adempimento richiesto in assenza di una valida ragione giustificatrice. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Tribunale Novara 07 giugno 2011




Fallimento – Revoca – Effetti sui rapporti in corso – Modificazioni non riconducibili alla sentenza di fallimento.

Ai sensi del comma 15, art. 18, l.f., rimangono ferme le modificazioni dei rapporti contrattuali preesistenti che non siano direttamente riconducibili alla sentenza di fallimento, ma ad atti legalmente compiuti dal curatore durante la procedura. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Sulmona 12 maggio 2011



Fallimento - Effetti sui contratti pendenti - Assegnazione di alloggio di società cooperativa edilizia - Esenzione di cui al comma 8 dell'articolo 72, L.F. - Applicabilità.

La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 72, legge fallimentare, la quale esclude dall'applicazione della regola generale enunciata nel primo comma i contratti preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, è applicabile anche al contratto preliminare che contenga un'obbligazione di assegnazione dell'alloggio di società cooperative edilizia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Roma 04 maggio 2011



Concordato preventivo – Continuità dell’impresa – Crediti relativi a rapporti in prosecuzione – Prededuzione – Esclusione.

Nell’ipotesi di proposta di concordato preventivo che preveda la continuazione dell’attività d’impresa, i crediti sorti in epoca anteriore al deposito del ricorso nascenti da rapporti di cui si prevede la prosecuzione, pur se ritenuti dal proponente essenziali per la continuazione dell’impresa stessa, hanno natura concorsuale con la conseguenza che la loro collocazione in prededuzione determina l’inammissibilità del ricorso per violazione delle regole sul concorso dei creditori. (Laura De Simone) (riproduzione riservata) Tribunale Varese 11 aprile 2011



Fallimento – Effetti del fallimento sui rapporti pendenti – Clausola arbitrale – Subentro nel contratto a cui accede – Effetti.

Sebbene la norma dell’art. 83-bis, l.fall. affermi la natura accessoria della clausola compromissoria con riferimento alla sola ipotesi presa in considerazione dalla stessa, vale a dire quella di un giudizio arbitrale pendente e di scioglimento del contratto su iniziativa del curatore ai sensi dell’art. 72, l.fall., sulla scorta di tale previsione si deve pervenire alla conclusione secondo la quale nell’ipotesi di subentro nel contratto da parte del curatore il patto compromissorio conservi piena efficacia anche nei confronti del curatore subentrante: diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del rapporto sostanziale in cui è subentrato e di cui pure chieda l’adempimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Terni 07 febbraio 2011



Esercizio provvisorio dell'impresa – Contratti pendenti – Ammissione in prededuzione dei crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento – Esclusione – Applicazione della disciplina sui contratti pendenti – Cessazione dell'esercizio provvisorio.

La prosecuzione dell'attività  in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa fallita non comporta l'obbligo per la procedura di pagare in prededuzione i crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento nell'ambito dei contratti pendenti (nella specie aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas); la disposizione contenuta nell'articolo 104, comma 9, legge fallimentare prescrive, infatti, che la disciplina dettata dagli articoli 72 e seguenti (la quale prevede che in caso di subentro nei contratti pendenti il curatore ne assuma i relativi obblighi) trovi applicazione solo dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Busto Arsizio 03 dicembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare di vendita di cosa futura - Natura giuridica - Azione ex art. 2932 cod. civ. del promissario acquirente - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento del promittente venditore - Trasferimento della proprietà al promissario acquirente - Insussistenza - Facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto - Conseguenze - Insinuazione al passivo del doppio della caparra versata - Esclusione - Fondamento.

Vendita - Cose future - In genere - Contratto preliminare di vendita di cosa futura - Natura giuridica - Azione ex art. 2932 cod. civ. del promissario acquirente - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento del promittente venditore - Trasferimento della proprietà al promissario acquirente - Insussistenza - Facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto - Conseguenze - Insinuazione al passivo del doppio della caparra versata - Esclusione - Fondamento.

Il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in formazione, produttivo dal momento in cui si perfeziona, di semplici effetti obbligatori preliminari, distinguendosi dal contratto di vendita di cosa futura che si perfeziona "ab initio" ed attribuisce lo "ius ad habendam rem" nel momento in cui la cosa venga ad esistenza; ne consegue che, accertata la sussistenza di un contratto preliminare di vendita di cosa futura, nel caso di fallimento del promittente venditore, anche quando il promissario acquirente abbia già proposto domanda giudiziale per l'adempimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. ed abbia, inoltre, trascritto la domanda stessa, resta impregiudicata per il curatore - ai sensi dell'art. 72 legge fall. - la facoltà di dare esecuzione al contratto, oppure (come nel caso di specie) di chiederne lo scioglimento, con l'effetto, in tal caso, che la parte non inadempiente non può insinuare al passivo il credito risarcitorio costituito dal doppio della caparra confirmatoria versata, dal momento che la "res futura" non è ancora venuta ad esistenza e, conseguentemente, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, non era ancora sorto, in capo al promissario acquirente il diritto al recesso derivante dall'inadempimento dell'altro contraente. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 01 dicembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare di vendita - Fallimento del promittente venditore - Scelta del curatore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Potere discrezionale del curatore - Configurabilità - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Manifestazione di volontà del curatore - Atto formale - Necessità - Esclusione - Manifestazione tacita - "Per facta concludentia" - Validità - Fattispecie.

L'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente, ai sensi dell'art. 72 legge fall. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla scelta del curatore, di promuovere una causa di rilascio dell'immobile, detenuto dalla promissaria acquirente e non riconsegnato dopo il fallimento). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 03 settembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami - Sindacato sulla scelta del curatore di sciogliersi da un contratto pendente ex art. 72 legge fall. - Decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo - Natura ordinatoria - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 26 legge fall.respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ai sensi dell'art. 72 legge fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente (nella specie, vari preliminari di compravendita immobiliare) non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. Ne consegue che detto provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., potendo invero i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 11 agosto 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Trascrizione della relativa domanda giudiziaria prima del fallimento del promittente venditore - Rilevanza - Opponibilità alla massa - Sussistenza - Preclusione allo scioglimento del contratto, da parte del curatore, ex art. 72 della legge fall. - Sussistenza - Fondamento.

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, se la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere detto contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fall. Infatti, gli effetti della anzidetta sentenza di accoglimento retroagiscono alla data della trascrizione della domanda (così da rendere la situazione controversa insensibile agli eventi successivi incidenti sulla titolarità e sulla disponibilità del bene oggetto della pretesa) ed altresì, alla luce dei principi del giusto processo e della sua durata ragionevole, le posizioni delle parti ed i diritti da esse inizialmente fatti valere non possono subire conseguenze pregiudizievoli a causa del tempo di trattazione necessario per la definizione del giudizio. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 23 giugno 2010



Fallimento – Vendita di immobili – Fallimento del venditore – Obbligo del curatore di liberare l’immobile dall’ipoteca – Esclusione – Rivalsa del terzo con surroga nell’ipoteca. (29/06/2010)

In caso di fallimento del venditore, il curatore non soggiace all'obbligo di liberare l'immobile dell'ipoteca. In tale ipotesi, l’unico mezzo a disposizione dell’acquirente in bonis per rivalersi in nei confronti della venditrice è il pagamento del creditore iscritto e la conseguente azione di rivalsa contro la curatela, con annessa surrogazione legale nel credito. (eq) (riproduzione riservata) Tribunale Nola 19 maggio 2010



Fallimento – Rapporti pendenti – Privilegio del promissario acquirente – Prevalenza dell’ipoteca del costruttore iscritta in data anteriore.

Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione Sez. Un. Civili 01 ottobre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Ripartizione dell’attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Ammissione al passivo di un credito per capitale relativo a mutuo ipotecario - Spese di anticipata estinzione del mutuo - Collocazione nello stesso grado del credito ipotecario - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inefficacia di pattuizioni contrarie.

L'ammissione al passivo concorsuale, in via ipotecaria, del credito per capitale derivante da un mutuo ipotecario non comporta la collocazione nello stesso grado anche del credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo, trovando applicazione il principio generale, desumibile dagli artt. 55 e 72 della legge fall., che, quale riflesso della cristallizzazione di tutti i crediti alla data di apertura della procedura concorsuale, esclude il risarcimento dei danni per qualunque ipotesi di scioglimento del contratto a seguito del fallimento, sia essa o meno dipendente dalla volontà del curatore. Tale principio, in quanto derivante da una norma imperativa, rende inefficace l'eventuale clausola con cui si estenda l'applicazione delle sanzioni per l'anticipata restituzione della somma mutuata anche al caso in cui lo scioglimento del contratto sia determinato dal fallimento del debitore, a titolo di indennizzo negoziale per l'incompleta realizzazione del programma contrattuale. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 04 settembre 2009



Fallimento – Transazione – Diritto del curatore di sciogliersi dal contratto – Riassunzione del giudizio – Accertamento incidentale dello scioglimento – Ammissibilità.

Ove l’imprenditore, prima di fallire, abbia transatto una lite pendente pattuendo l’abbandono del giudizio per inattività delle parti nonché il pagamento rateale del proprio credito, qualora il fallimento venga dichiarato prima che detto pagamento sia integralmente avvenuto, il curatore, se non ritiene conveniente la transazione, può comunicare all’altra parte la volontà di sciogliersi da tale contratto e riassumere il giudizio nell’ambito del quale far accertare in via incidentale il verificarsi dei presupposti per lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 72 legge fall. ed ottenere, quindi, il pagamento del proprio credito residuo. (fb) Tribunale Milano 24 luglio 2009



Obbligazioni in genere - Solidarietà - In genere - Contratto preliminare di vendita di bene comune indiviso - Sopravvenuto fallimento di uno dei promittenti venditori - Dichiarazione del curatore di scioglimento del contratto ex art. 72 della legge fall. - Obbligazioni restitutorie - Solidarietà passiva - Configurabilità - Conseguenze - Disparità delle quote ideali dei comproprietari - Rilevanza solo nei rapporti interni - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto preliminare di vendita di un bene immobile considerato come un "unicum" inscindibile, sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, ex artt. 1292 e 1294 cod. civ., e cioè la pluralità dei soggetti, l'identità della prestazione cui essi sono tenuti (la prestazione del consenso alla stipula di quello definitivo) e l'identità della fonte dell'obbligazione (il contratto preliminare stipulato), non rilevando la eventuale disparità delle singole quote, la quale concerne solamente il rapporto interno tra i debitori, e non anche quello esterno con i creditori. Ne consegue che, se fallisce uno dei comproprietari promittenti venditori ed il curatore dichiara lo scioglimento del contratto preliminare ex art. 72, quarto comma, della legge fall., ciascuno dei promittenti venditori "in bonis" è tenuto per intero alle restituzioni dovute. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva diviso a metà la somma da restituire al promittente acquirente - in quanto versata a titolo di cauzione - tra la parte dichiarata fallita e le parti non fallite, in proporzione alle quote dominicali sul bene). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 24 luglio 2009



Fallimento – Rapporti pendenti – Transazione fiscale – Rapporto eseguito dal creditore – Applicazione della disciplina di cui all’art. 72 legge fallim. – Esclusione.

La transazione fiscale conclusa prima della dichiarazione di fallimento, con la quale l’ente titolare del credito ha acconsentito alla riduzione dello stesso ed al suo pagamento rateale, è un rapporto compiutamente eseguito ex latere creditoris e non rientra, pertanto, tra i rapporti pendenti regolati dall’art. 72 legge fallim., i quali presuppongono la mancata esecuzione da parte di entrambi i contraenti. (fb) Tribunale Messina 02 luglio 2009



Fallimento – Rapporti pendenti – Inefficacia di clausole risolutive – Applicazione ai soli casi di cui all’art. 72 legge fallim..

La disposizione di cui al sesto comma dell’art. 72 legge fallim., secondo la quale sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento, si riferisce ai soli contratti bilateralmente ineseguiti regolati dal suddetto articolo 72; depongono a favore di questa interpretazione il fatto che la norma è collocata nel contesto dell’art. 72, che regola appunto i contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti (argomento testuale) nonché la considerazione (argomento funzionale) che la norma è posta a tutela del diritto del curatore di subentrare nel contratto, il quale, non essendo ancora stato eseguito da entrambi i contraenti, potrebbe costituire una posta attiva per la massa dei creditori, il che non può dirsi di un contratto non più in esecuzione. (fb) Tribunale Messina 02 luglio 2009



Fallimento – Rapporti pendenti – Inefficacia di clausole risolutive – Applicabilità alla condizione risolutiva – Esclusione.

Qualora la circostanza della dichiarazione di fallimento sia dedotta in contratto non come clausola, bensì come condizione risolutiva, non potrà a tale fattispecie applicarsi l’art. 72, comma 6, legge fallim., la quale stabilisce l’inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere dal fallimento la risoluzione del contratto. (fb) Tribunale Messina 02 luglio 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione - Leasing traslativo - Fallimento del compratore - Dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto - Efficacia "ex tunc" - Credito restitutorio del fallimento per le attribuzioni patrimoniali eseguite dal fallito - Compensabilità con il controcredito del concedente per risarcimento danni da inadempimento - Configurabilità - Fondamento.

In tema di leasing traslativo, nel caso di fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto non ancora compiutamente eseguito, ai sensi del secondo comma dell'art. 72 legge fall., ha effetti "ex tunc", con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore fallito (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore nè dalla sentenza di fallimento, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione; collocandosi tale momento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suddetto credito diviene compensabile con il controcredito del concedente, sorto anch'esso anteriormente a detta dichiarazione, e relativo al risarcimento dei danni per l'inadempimento del fallito, anche quando gli effetti dello scioglimento siano regolati dall'art. 1526 cod. civ. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 13 maggio 2009



Fallimento – Contratti pendenti – Contratto preliminare di vendita – Facoltà di scioglimento del curatore – Limiti – Modalità – Manifestazione in atto processuale non sottoscritto dalla parte – Ammissibilità.

La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 72, comma 4, legge fall., può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., resa in difetto di adempimento del preliminare; tale facoltà può essere esercitata anche mediante dichiarazione in corso di giudizio, resa nella comparsa di costituzione o in qualunque altro scritto difensivo o atto processuale, pur se non sottoscritto dalla parte, atteso che l’opzione in questione si traduce nell'esercizio del potere dispositivo della parte, non riconducibile, di norma, ad esclusiva iniziativa del difensore in contrasto con la volontà del proprio rappresentato. (Fattispecie relativa a fallimento dichiarato nell’anno 1998). (fb) Tribunale Nola 05 gennaio 2009



Fallimento – Contratti pendenti – Contratto preliminare di vendita – Facoltà di scioglimento del curatore – Natura discrezionale di ordinaria amministrazione – Autorizzazione del giudice delegato – Esclusione.

La scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare costituisce peraltro espressione di un potere discrezionale e si realizza mediante un atto che non è di straordinaria amministrazione, tal per cui può essere compiuto senza alcuna specifica autorizzazione del giudice delegato. (Fattispecie relativa a fallimento dichiarato nell’anno 1998). (fb) Tribunale Nola 05 gennaio 2009



Fallimento – Contratti pendenti – Manifestazione della volontà di scioglimento da aprte del curatore – Facta concludentia – Ammissibilità - Conseguenze.

La scelta del curatore fallimentare di sciogliersi da un contratto di compravendita in corso di esecuzione può essere manifestata anche per fatti concludenti ed il contraente in bonis, in conseguenza di tale scelta del curatore, può richiedere ai sensi dell’art. 103, legge fallimentare, la restituzione dei beni oggetto del contratto. (fb) Cassazione civile 23 maggio 2008




indice