Massimario

Art. 72-quater


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Fallimento - Locazione finanziaria - Scioglimento del contratto - Recupero da parte del concedente del capitale residuo - Quote di capitale compresa nelle rate scadute prima del fallimento e quote di capitale con scadenza successiva - Recupero sul valore di effettivo realizzo delle rate con scadenza successiva.

Fallimento - Locazione finanziaria - Scioglimento del contratto - Recupero da parte del concedente del capitale residuo - Ammissione al passivo degli interessi di mora.

Fallimento - Locazione finanziaria - Scioglimento del contratto - Riallocazione del bene sul mercato - Fissazione di un tempo massimo.

In caso di scioglimento del contratto di leasing a seguito di fallimento dell’utilizzatore la società di leasing ha diritto, nel limite del valore effettivo di realizzo del bene, al recupero del capitale residuo, intendendosi per tale il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento, e non anche le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a detta data, le quali formano invece oggetto di un credito di natura concorsuale unitamente a tutti gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento e all’eventuale capitale residuo (quote capitale delle rate a scadere) non coperto dal realizzo del bene. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

L’ammissione al passivo del credito della società di leasing, quando non sia stata ancora effettuata la riallocazione del bene sul mercato, deve essere condizionata a tale evento, e deve avvenire: i) per il caso di realizzo di importo maggiore rispetto al capitale residuo, per un importo pari alla somma delle rate scadute e non pagate prima del fallimento oltre agli interessi maturati a tale data; ii) per il caso di incapienza del realizzo rispetto al capitale residuo, per un importo pari alla somma delle rate scadute e non pagate, dei relativi interessi anche di mora fino al fallimento e del credito residuo rimasto insoddisfatto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Il provvedimento di ammissione al passivo del credito della società di leasing deve necessariamente fissare il tempo massimo ragionevolmente necessario per la riallocazione del bene sul mercato, da individuarsi per i beni immobili in un anno dallo scioglimento del rapporto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 24 aprile 2012




Locazione finanziaria - Fallimento - Insinuazione al passivo del credito residuo in linea capitale prima della nuova collocazione del bene - Ammissibilità.

Locazione finanziaria - Fallimento - Ammissione al passivo del credito residuo del concedente con riserva di deduzione dell'importo da soddisfarsi sul ricavato della nuova collocazione - Ammissibilità.

E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione, scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del bene risultante dalla nuova collocazione. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui il valore di mercato del bene non sia stato ancora determinato in contraddittorio fra la procedura fallimentare e il concedente (ad esempio con apposita valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell'istruttoria prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione) il credito del concedente può essere ammesso al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione, trattandosi di una riserva sicuramente ammissibile, in quanto prevista dalla legge, secondo il disposto dell'art. 96, secondo comma, l. fall. L'eventuale riserva dovrà essere sciolta con il meccanismo previsto dall'art. 113 bis l. fall. una volta che il creditore istante o il curatore - collocato il bene - abbiano presentato la relativa istanza. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 24 febbraio 2012




Fallimento - Locazione finanziaria - Contratto già risolto prima della dichiarazione di fallimento - Applicazione analogica della disciplina di cui all'articolo 72 quater l.f..

L'art. 72 quater l.f. (spec. commi II e III), che disciplina i diritti della concedente nel caso di scioglimento da parte del curatore del contratto di leasing ancora pendente alla data del fallimento, dev'essere applicato in via analogica anche ove il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata) Tribunale Udine 10 febbraio 2012



Locazione finanziaria - Scioglimento del rapporto tra soggetti in bonis - Applicazione della disciplina introdotta all'articolo 72 quater legge fall. - Applicazione della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento - Esclusione.

Qualora le clausole del contratto di locazione finanziaria regolamentino lo scioglimento del rapporto tra soggetti in bonis facendo ricorso al modello introdotto dalla recente riforma della legge fallimentare (art. 72 quater), non vi è motivo per far ricorso alla distinzione tra leasing traslativo e leasing e di godimento elaborata dalla giurisprudenza prima della citata riforma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia 02 febbraio 2012



Locazione finanziaria - Inadempimento dell'utilizzatore - Risoluzione del contratto - Determinazione del valore del bene - Clausola risolutiva espressa - Fattispecie.

Non è ammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 669 quater e 696 c.p.c. diretto a determinare il valore di un immobile già oggetto di un contratto di leasing, nel caso in cui il concedente abbia agito per la differenza tra il proprio credito derivante dalla risoluzione contrattuale e il valore attribuito al bene, ma la clausola risolutiva espressa del contratto gli consenta di agire per l’intero. (Nel caso di specie, il contratto prevedeva l’obbligo dell’utilizzatore di restituire l’oggetto della locazione finanziaria, di pagare i canoni scaduti e quelli a scadere, compreso il riscatto, con obbligo della concedente di restituire l'eventuale ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene al netto delle relative spese). (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata) Tribunale Treviso 01 dicembre 2011



Fallimento - Dimostrazione dello stato di insolvenza - Valorizzazione di un rapporto di locazione finanziaria - Fattispecie - Onere della prova.

Al fine di valutare se sia o meno sussistente lo stato di insolvenza per la dichiarazione di fallimento, è irrilevante l'esistenza di un contratto di locazione finanziaria nel quale il pagamento del prezzo di riscatto del bene consenta l'acquisizione all'attivo di un cespite di valore tale da consentire il pagamento di tutte le passività qualora l'adempimento del contratto comporti il pagamento di importi consistenti ed il debitore non dia dimostrazione della sufficienza dell'eventuale ricavato al pagamento dei debiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Venezia 27 ottobre 2011



Contratto di locazione finanziaria – Fallimento dell’utilizzatore – Diritto del concedente ad insinuarsi al passivo per i canoni a scadere – Non sussiste – Diritto del concedente ad insinuarsi al passivo per canoni scaduti – Previa allocazione del bene a valori di mercato – Necessità.

In tema di contratto di leasing ancora in corso al momento del fallimento dell’utilizzatore e poi risolto, trova applicazione l’art. 72 quater, commi 2 e 3 L.F. pertanto, nel caso in cui il curatore decida di sciogliere il contratto, il concedente non ha alcun diritto di essere ammesso al passivo per l’importo dei canoni che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere in una situazione di normale svolgimento del contratto, in quanto con la cessazione della utilizzazione del bene concesso in locazione finanziaria viene meno la esigibilità di tale credito. Con lo scioglimento il contratto viene a mancare e ad esso subentra un diverso assetto degli interessi delle parti regolato direttamente dalla legge, per cui, fermo il diritto di insinuarsi al passivo per i canoni già scaduti, residua al concedente il solo diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale di insinuarsi al passivo in un secondo momento qualora, allocato nuovamente il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza in suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato in seguito alla nuova allocazione del bene (cfr. in tal senso anche Cass. 4862/2010). (Andrea Paganini) (riproduzione riservata) Tribunale Busto Arsizio 22 luglio 2011



Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente - Esclusione dal concorso sostanziale - Sottoposizione al concorso formale - Accertamento del passivo - Necessità.

Il credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori, è comunque sottoposto al concorso formale e deve pertanto essere verificato in sede di accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 15 luglio 2011



Fallimento – Contratto di leasing – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore avvenuta prima della dichiarazione di fallimento – Art. 72 quater l.f. – Applicabilità.

L’art. 72 quater l.f., che disciplina la sorte del contratto di leasing sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, si applica anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, prima della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, mentre la sua domanda di ammissione al passivo è inammissibile prima della riallocazione del bene. (Antonello Fabbro) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono ritenersi ammissibili la formulazione di nuove eccezioni, così come la produzione di nuovi documenti e l'assunzione di nuove prove. L'opponente potrà pertanto produrre nuovi documenti anche dopo il deposito del ricorso, qualora intenda con essi fornire la prova contraria dei fatti allegati dal curatore a sostegno delle proprie nuove eccezioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso 06 maggio 2011




Fallimento - Rivendica di beni immobili - Applicazione della disciplina prevista dagli articoli 619 seguenti c.p.c. - Acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Prova testimoniale - Limiti ed eccezioni - Prova per presunzioni - Onere della prova.
Fallimento - Locazione finanziaria - Dimostrazione dell'acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Necessità.
Fallimento - Locazione finanziaria - Rivendica del bene da parte del concedente - Divieto di prova testimoniale - Prova per presunzioni - Prova della persistenza del locazione finanziaria al momento della dichiarazione di fallimento.

Poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli articoli 619 seguenti c.p.c. Di conseguenza, il terzo che rivendichi la proprietà o alto diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare deve dimostrare con atto di data certa anteriore al fallimento di aver acquisito in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'articolo 621 c.p.c., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o della casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni solo nel caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe inoltre al rivendicante dimostrare che il possesso del bene al momento del fallimento trova origine nell'allegato titolo diverso da quello di proprietà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La certezza della data, seguita da regolare fattura, dell'acquisto del bene concesso in leasing e oggetto di rivendica nei confronti del fallimento nonché l'indicazione del contratto di leasing e del locatario consentono di ritenere dimostrata la anteriorità al fallimento della data di stipula di tale contratto di acquisto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In sede di rivendica nei confronti del fallimento di un bene concesso in leasing, è possibile far ricorso alle presunzioni, in applicazione della deroga al divieto di prova testimoniale prevista dall'articolo 621 c.p.c., per dimostrare la persistenza della persistenza della locazione finanziaria al momento della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Venezia 01 aprile 2011




Fallimento - Locazione finanziaria - Risoluzione del contratto in data anteriore all'apertura del concorso - Clausola risolutiva espressa - Diritto del concedente alla restituzione del bene ed all'insinuazione al passivo del credito residuo.
Revocatoria fallimentare - Atti revocabili - Partecipazione del fallito - Necessità.

Qualora il contratto di locazione finanziaria si sia risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (nella specie per effetto di comunicazione con la quale il concedente ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto) il concedente ha diritto di ottenere la restituzione del bene e di essere ammesso al passivo per il residuo credito vantato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Oggetto dell'azione revocatoria ex art. 67 II comma  L.F. sono  unicamente gli atti  compiuti con la partecipazione  del fallendo.
Non può quindi essere oggetto di  revocatoria la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa  formulata contro il fallendo  da soggetto altro e diverso (Fattispecie in tema di risoluzione di rapporto di leasing). (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma 01 ottobre 2010




Revocatoria fallimentare - Atti revocabili - Partecipazione del fallito - Necessità.

Oggetto dell'azione revocatoria ex art. 67 II comma  L.F. sono  unicamente gli atti  compiuti con la partecipazione  del fallendo.
Non può quindi essere oggetto di  revocatoria la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa  formulata contro il fallendo  da soggetto altro e diverso (Fattispecie in tema di risoluzione di rapporto di leasing). (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)
Roma 01 ottobre 2010




Contratti in generale – Contratto di locazione finanziaria – Leasing c.d. di godimento – Normativa applicabile. (21/09/2010)

Alla fattispecie costituita dal contratto di locazione finanziaria che alla data di dichiarazione di fallimento sia già risolto o per il quale sia comunque pendente l’azione di risoluzione, non troverà applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 72 quater, legge fallimentare, ma si dovrà fare ricorso alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con applicazione, qualora ricorra il secondo tipo di contratto, dell’art. 1526, codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 09 giugno 2010



Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Risultanze del libro dei beni in locazione vidimato in data anteriore al fallimento - Data certa opponibile alla procedura - Sussistenza.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Prova dell'esistenza del negozio di locazione finanziaria - Prova della proprietà in capo alla concedente - Sussistenza.

Ai fini dell'accertamento del diritto della società concedente ad ottenere dal fallimento la restituzione del bene concesso in leasing, il libro dei beni in locazione regolarmente tenuto e vidimato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è idoneo a dimostrare che la consegna del bene all'utilizzatore è avvenuta in data anteriore all'apertura del concorso. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora sia opponibile al fallimento la prova dell'esistenza del rapporto di locazione finanziaria avente ad oggetto determinati beni, deve ritenersi raggiunta anche la prova della proprietà di detti beni in capo alla concedente che nei confronti del fallimento ne chieda la restituzione. (fb) (riproduzione riservata) (1)
Appello Venezia 07 aprile 2010




Contratto di locazione finanziaria – Fallimento dell’utilizzatore – Diritto del concedente ad insinuarsi al passivo per canoni scaduti – Previa allocazione del bene a valori di mercato – Necessità.

Per effetto della disciplina dettata dall’art. 72-quater legge fallimentare, in caso di fallimento dell’utilizzatore del bene concesso in leasing, qualora il curatore opti per lo scioglimento del contratto, il concedente non ha alcun diritto alla restituzione dei canoni residui che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di normale svolgimento del rapporto; il concedente ha soltanto diritto alla restituzione del bene ed ha altresì un diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo per la minore somma ricavata dalla nuova allocazione del bene rispetto al credito per canoni scaduti. Pertanto, intervenuto lo scioglimento del contratto, il concedente non ha alcun potere di chiedere l’ammissione al passivo per una somma corrispondente all’importo dei canoni, trattandosi di credito per il quale, con la cessazione della utilizzazione del bene stesso, viene meno l’esigibilità (al regolamento contrattuale subentra, infatti, un diverso assetto degli interessi delle parti regolato direttamente dalla legge), per cui residua al concedente il solo diritto di insinuarsi al passivo in un secondo momento qualora, allocato nuovamente il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza a suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato a seguito della nuova allocazione del bene medesimo. (fb) (riproduzione riservata) Cassazione civile 01 marzo 2010



Fallimento – Effetti sui rapporti preesistenti – Contratto di leasing – Fallimento dell'utilizzatore – Art. 72-Quater della legge fall. – Opzione del curatore per lo scioglimento del contratto – Effetti – Diritto del concedente alla restituzione del bene – Sussistenza – Canoni non ancora scaduti alla data del fallimento – Ammissione integrale al passivo – Esclusione – Insinuazione al passivo per la sola differenza positiva tra canoni non scaduti e valore di allocazione del bene nel mercato – Ammissibilità – Fondamento. (20/07/2010)

In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72-quater della legge fall. (introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006 e modificato dall'art. 4, ottavo comma, del d.lgs. n. 169 del 2007), il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 legge fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 01 marzo 2010



Locazione finanziaria – Credito della società concedente – Composizione – Remunerazione del capitale ed interessi –Distinzione.
Locazione finanziaria – Riallocazione del bene a valori di mercato – Eccedenza rispetto al credito in linea capitale – Compensazione con il credito per interessi – Inammissibilità.
Locazione finanziaria – Fallimento dell’utilizzatore – Mancato subentro del curatore del rapporto – Credito della concedente per canoni scaduti – Ammissione al passivo – Previa riallocazione del bene a valori di mercato – Necessità.

Il “credito vantato alla data del fallimento”, di cui al terzo comma dell’art. 72-quater legge fallimentare, è costituito dal credito totale vantato dalla società di leasing alla data del fallimento e quindi non solo dall’eventuale residuo credito in linea capitale rimasto insoddisfatto da quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalla remunerazione del capitale impiegato, rappresentato dalla componente interessi inserita nei canoni periodici insoluti fino alla data della dichiarazione del suo fallimento ed in quelli successivi, inclusi gli interessi di mora e quant’altro dovuto in forza del contratto che non costituisca risarcimento del danno. La somma così determinata può essere insinuata nello stato passivo e sottostà alle regole del concorso. (fb) (riproduzione riservata)
Qualora dalla riallocazione del bene concesso in locazione finanziaria, avanzi un surplus, questo deve essere versato al curatore e non può essere compensato dalla società di leasing con il suo complessivo credito di cui al terzo comma dell’art. 72-quater legge fallimentare, credito costituito dai soli interessi e che deve concorrere con gli altri crediti chirografari. (fb) (riproduzione riservata)
In tema di locazione finanziaria, qualora il curatore non sia subentrato nel rapporto di leasing, fermo restando il diritto della società concedente alla restituzione del bene, il credito di tale società in linea capitale per canoni scaduti non può essere ammesso al passivo prima che sia avvenuta la riallocazione del bene a valori di mercato. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Pordenone 03 novembre 2009




Fallimento – Leasing – Domanda di rivendica – Prova del diritto – Autoveicoli – Registrazioni al PRA – Opponibilità alla massa.

Le registrazioni sul P.R.A. relative all’acquisto dell’autoveicolo da parte della società di leasing ed al contestuale affidamento all’utilizzatore in leasing forniscono valida prova, sia pure per fatti equipollenti, della stipulazione del contratto di leasing automobilistico in data coeva alle annotazioni medesime; ove esse siano rimaste immutate fino alla data del fallimento dell’utilizzatore -così da escludere che, medio tempore, lo stato giuridico dell’autoveicolo possa aver subito variazioni- sono opponibili alla massa dei creditori. (fc) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 29 ottobre 2009



Fallimento - Locazione finanziaria - Riconsegna del bene al concedente - Obbligo del concedente di versare la fallimento la differenza tra il credito residuo e la maggior somma ricavata dalla collocazione del bene - Contenuto del verbale di riconsegna - Ripetizione della disposizione di cui all’art. 72 quater l.f. - Violazione di legge esclusione - Reclamo ex art. 36 l.f. - Infondatezza.

Non costituisce violazione di legge, e non può dunque essere fatto oggetto di reclamo ex art. 36 legge fallimentare, l’atto con il quale il curatore pretenda di inserire nel verbale di riconsegna di bene concesso in locazione finanziaria l’impegno del concedente “di versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenuta a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale”; l’inserimento nel verbale di tale dicitura, lungi dal violare la legge, ne costituisce infatti stretta applicazione. (fb) Tribunale Milano 29 aprile 2009



Fallimento – Contratti pendenti – Leasing – Distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo – Rilevanza della volontà delle parti.

Il leasing di godimento è dalle parti stipulato con funzione di finanziamento rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e in corrispettivo di canoni remunerativi esclusivamente dell'uso dei beni locati. Il leasing traslativo è invece stipulato con riferimento a beni idonei a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e in corrispettivo di canoni che includono anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto da parte dell'utilizzatore. La riconducibilità del singolo contratto all'uno o all'altro dei due tipi dipende dalla volontà in concreto espressa dalle parti, il cui l'accertamento rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici, ovvero per vizio di motivazione. (fb) Cassazione civile 23 maggio 2008



Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto risolto prima del fallimento – Applicazione dell’art. 72 quater legge fall. – Esclusione – Ammissione al passivo dei canoni scaduti.

In caso di fallimento dell’utilizzatore, l’art. 72 quater legge fall. - il quale prevede che, ove il contratto si sciolga, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra quanto ricavato dalla vendita del bene ed il credito residuo – troverà applicazione solo nell’ipotesi in cui al momento della dichiarazione di fallimento il contratto di leasing sia ancora pendente; ove, infatti, il contratto non possa considerarsi pendente perché risolto in data anteriore, il credito del concedente per i canoni scaduti dovrà essere ammesso al passivo integralmente, senza alcuna decurtazione. (fb) Tribunale Mantova 06 febbraio 2008




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