Massimario

Art. 74


chiudi




Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica - Crediti sorti dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio - Applicazione dell'articolo 74 L.F. - Pagamento in prededuzione delle prestazioni ante fallimento.

Con specifico riferimento ai contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica, al termine dell'esercizio provvisorio dell'impresa, si dovrà fare applicazione dell'articolo 74, secondo il quale il curatore che decide di subentrare nel contratto è tenuto a corrispondere in prededuzione anche il prezzo delle forniture già eseguite prima della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 19 marzo 2012



Fallimento - Contratti pendenti - Contratti ad esecuzione continuata o periodica e di assicurazione - Norme speciali - Applicazione a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali - Esclusione.

La disciplina contenuta negli articoli 74 e 82 della legge fallimentare, relativa ai contratti di somministrazione e di assicurazione, ha natura eccezionale e, come tale, non può essere estesa a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 19 marzo 2012



Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Disciplina dei crediti prededucibili.

Con riferimento all'esercizio provvisorio dell'impresa, la sorte dei crediti relativi ai contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica può essere così regolata: i) quelli sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio hanno natura prededucibile; ii) quelli successivi all'esercizio provvisorio sorgono solo nel caso in cui il curatore opti per il subentro del contratto e sono ovviamente prededucibili; iii) quelli sorti prima della dichiarazione di fallimento avranno o meno natura prededucibile a seconda che il curatore, al termine dell'esercizio provvisorio, abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto (articolo 74, legge fallimentare). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 19 marzo 2012



Fallimento - Esercizio provvisorio - Crediti relativi a contratti pendenti ad esecuzione periodica o continuata - Prededuzione - Crediti sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio.

La lettera della norma di cui all'articolo 104, legge fallimentare è inequivoca nel riconoscere la prededuzione soltanto ai crediti sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio e non anche a quelli sorti precedentemente, anche se relativi a contratti pendenti ad esecuzione periodica o continuata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Busto Arsizio 18 gennaio 2012



Concordato preventivo – Continuità dell’impresa – Crediti relativi a rapporti in prosecuzione – Prededuzione – Esclusione.

Nell’ipotesi di proposta di concordato preventivo che preveda la continuazione dell’attività d’impresa, i crediti sorti in epoca anteriore al deposito del ricorso nascenti da rapporti di cui si prevede la prosecuzione, pur se ritenuti dal proponente essenziali per la continuazione dell’impresa stessa, hanno natura concorsuale con la conseguenza che la loro collocazione in prededuzione determina l’inammissibilità del ricorso per violazione delle regole sul concorso dei creditori. (Laura De Simone) (riproduzione riservata) Tribunale Varese 11 aprile 2011



Contratto di somministrazione - Fornitura del gas - Recesso da parte del fornitore - Conseguenze.

Amministrazione straordinaria - Contratti pendenti - Facoltà del commissario straordinario di sciogliersi - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Contratti di fornitura di energia - Intimazione al commissario da parte del contraente in bonis - Scioglimento di diritto.

Un contratto di fornitura del gas tra il trasportatore e l’utente consumatore non viene meno per effetto dell’esercizio del diritto di recesso da parte del Fornitore (Enel). (redazione IlCaso.it) (riproduzione riservata)

L’art. 50 del D.lgs n. 270 del 1999 consente solo al commissario straordinario la facoltà di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica (come i contratti di fornitura di energia); all’esito dell’autorizzazione del programma ministeriale di cui ai successivi artt. 54 e seguenti, il contraente in bonis può intimare al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni in merito alle sorti del contratto, in mancanza delle quali, decorso il termine (legale) di giorni trenta, il contratto si intende sciolto (di diritto). (redazione IlCaso.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Novara 26 gennaio 2011





indice