Massimario
L'iniziativa con la quale il giudice delegato ai fallimenti trasmette al Tribunale la comunicazione ricevuta nell'esercizio delle sue funzioni dal curatore di un fallimento, relativa all'insolvenza di un'impresa, costituisce una adempimento doveroso degli obblighi stabiliti dall'art. 8 legge fall., il quale conferisce all'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento un'apertura estesa a tutte le ipotesi in cui il tribunale competente, nell'esercizio della sua ordinaria attività, acquisisca la conoscenza dell'insolvenza di un imprenditore, senza ch'essa comporti una preventiva valutazione di merito in ordine alla fondatezza della notizia, trattandosi di un mero atto dovuto. Ne discende che, quandanche vi sia stato un preventivo, sommario esame della comunicazione da parte di quel giudice delegato, che l'abbia poi trasmessa al Tribunale il quale abbia dichiarato il fallimento dell'imprenditore, nella formazione collegiale composta con la presenza anche di quel giudice, va esclusa ogni ragione di incompatibilità del magistrato con la regiudicanda attinente all'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa segnalata. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Il Tribunale, a norma dell'art. 6 legge fall., non può dichiarare d'ufficio il fallimento in base alla conoscenza di uno stato di insolvenza in qualsiasi modo ricevuta. Tuttavia, le ipotesi dell'iniziativa d'ufficio non sono limitate ai casi in cui i presupposti per la dichiarazione di fallimento fossero già stati accertati su iniziativa di una parte interessata (come si verifica nei casi di conversione di altra procedura concorsuale alternativa al fallimento ovvero di annullamento della stessa, ovvero ancora nei casi di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili), in quanto l'art. 8 legge fall. conferisce all'iniziativa d'ufficio un'apertura estesa a tutte le ipotesi in cui il tribunale competente, nell'esercizio della sua ordinaria attività, acquisisca la conoscenza di un'insolvenza di un imprenditore, ovvero gli indicati presupposti gli risultino dal rapporto di un altro giudice per situazioni emerse in un altro procedimento giurisdizionale. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Art. 8
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e Consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - In genere - Società di fatto - Socio occulto - Estensione del fallimento - Iniziativa officiosa del tribunale - Necessità di una sollecitazione qualificata - Esclusione - Fattispecie.
Fallimento - Apertura (Dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - D'ufficio - Trasmissione da parte del G.D. al Tribunale della comunicazione di un curatore di un fallimento circa l'insolvenza di altra impresa - Obbligo ex art. 8 legge fall. - Sussistenza - Partecipazione alla decisione collegiale dichiarativa del fallimento dell'imprenditore segnalato come insolvente - Legittimità - Incompatibilità del giudice che ha trasmesso la segnalazione - Esclusione - Fondamento.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (Dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - D'ufficio - Dichiarazione d'ufficio di fallimento - Ammissibilità - Condizioni.