Massimario
Non è sufficiente ad integrare una formale cessione dell'azienda - che ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, unita alla comunicazione dell'avvenuta cessione, condurrebbe alla cessione del contratto di locazione pur in assenza del consenso del locatore ceduto - la mera vendita di arredi e attrezzature del locale. Non è possibile opporre al locatore, per paralizzare la sua pretesa di pagamento dei canoni, in presenza di un regolare contratto stipulato tra le parti, il subentro di un terzo, in assenza di una regolare comunicazione della cessione, sul presupposto di un suo consenso implicito, a meno che il locatore venuto comunque a conoscenza del trasferimento non lo abbia accettato tacitamente secondo la disciplina prevista dall'art. 1407 c.c. (Nella specie il Tribunale, in sede di opposiizone allo stato passivo, ha ammesso il locatore al passivo del Fallimento per canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento sul presupposto per cui il Fallimento era subentrato nel contratto di locazione e solo "di fatto" il contratto di locazione era stato ceduto ad una società terza, il cui amministratore era stato peraltro amministratore anche della società fallita). (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
La conclusione di un contratto di locazione con l’intento di adibire l’immobile ad un uso diverso da quello indicato dalla propria destinazione non integra un’ipotesi di simulazione assoluta. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
La scelta se subentrare o meno nel contratto di locazione spetta al curatore; tuttavia il locatore è in tutti i casi tutelato dal diritto, eventuale, di esigere in prededuzione i canoni ex art. 80, legge fallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
L'occupazione di un immobile di proprietà del fallito da parte di un terzo, ancorché risalente ad epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, è inopponibile al fallimento, in difetto della prova della sua riconducibilità ad un rapporto di locazione, non potendo trovare applicazione in tal caso l'art. 2923, quarto comma, cod. civ. - dettato per l'esecuzione forzata, ma applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento generale dei beni del fallito - in quanto la certezza in ordine all'anteriorità della detenzione, alla quale la predetta disposizione conferisce rilievo, in linea con quanto previsto in via generale dall'art. 2704 cod. civ., non esclude la compatibilità della stessa con altri rapporti, ivi compreso quello di comodato. (massima ufficiale)
Art. 80
Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Facoltà del curatore di sciogliersi dai contratti pendenti - Contratto di locazione d'immobili - Autorizzazione del comitato dei creditori - Non necessità.
Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Facoltà di scelta del curatore tra sospensione ed esecuzione dei contratti pendenti - Applicazione analogica dell'articolo 72, comma 2 LF - Messa in mora del curatore che abbia optato per la sospensione - Ammissibilità.
Qualora, in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa, il curatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 104, comma 7, legge fallimentare, di sospendere l'esecuzione dei contratti pendenti, alla fattispecie può essere applicato in via analogica il secondo comma dell'articolo 72, il quale consente al contraente in bonis di richiedere al giudice delegato di mettere in mora il curatore facendogli assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Nocera Inferiore 13 febbraio 2012
Cessione di azienda - Cessione del contratto di locazione - Fattispecie - Comunicazione della cessione.
Contratto in generale – Simulazione – Contratto di locazione – Adibizione dell’immobile ad uso diverso da quello indicato in contratto.
Fallimento – Fallimento del locatore – Effetti del fallimento sui rapporti giuridici in corso – Determinazione dell’equo indenizzo.
In base al criterio di interpretazione letterale si ritiene che la determinazione dell’equo indennizzo da corrispondere al conduttore in mancanza di accordo tra le parti, deve essere rimessa al giudice delegato, così come disposto dall’art. 80, legge fallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Fallimento – Rapporti pendenti – Contratto di locazione – Fallimento del locatario – Facoltà di scelta del curatore – Diritto del locatore – Prededucibilità dei canoni. (07/09/2010)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Locazione - Occupazione di immobile da parte di terzi - Anteriorità rispetto all'apertura del fallimento - Conseguenze - Opponibilità al fallimento - Condizioni - Prova della natura locativa del rapporto - Necessità - Fondamento.