Massimario

Art. 81


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Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Pagamento - In genere - Appaltatore - Diritto al corrispettivo - Insorgenza - Al momento dell'accettazione dell'opera - Conseguenze - Cessione del credito prima dell'esecuzione dell'opera - Fallimento dell'appaltore durante l'esecuzione dell'opera - Diritto del cessionario per il credito relativo all'opera già compiuta - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.

In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, cod. civ.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'opera già compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore "in bonis", non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 cod. civ., operando essi in base ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III 21 ottobre 2010



Fidejussione - Limiti - Scadenza dell’obbligazione principale - Fallimento del debitore principale - Decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 cod. civ. - Inapplicabilità - Esclusione - Impedimento della decadenza - Insinuazione al passivo - Necessità - Decorrenza del semestre - Individuazione - Data del fallimento.

In tema di fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. - per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale (nella specie, il fallimento), in quanto tale evenienza non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in tali casi, consistenti nella richiesta di accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo,da proporre - per i fini considerati - nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 cit., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 17 luglio 2009




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