Massimario

Art. 9


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Impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea - Dichiarazione di fallimento - Individuazione del giudice competente a centro d'interessi principali del debitore - Presunzione di coincidenza con la sede statutaria.

L'individuazione del giudice fornito di giurisdizione per la dichiarazione di fallimento di una impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea deve essere operata sulla base delle disposizioni dettate dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346, in base al quale sarà competente il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi coincida con la sede statutaria ossia con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Roma 21 novembre 2011



Dichiarazione di fallimento - Competenza - Sede legale dell'impresa - Coincidenza con il centro degli interessi principali del debitore - Presunzione juris tantum - Giudizio comparativo con interessi contrapposti di altri soggetti a sede dell'attività economica - Coincidenza con il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione dell'impresa.

Al fine di individuare la giurisdizione, la coincidenza tra la sede legale dell'impresa ed il centro degli interessi principali del debitore, di cui all'articolo 3 del regolamento UE n. 1346/2000, rappresenta soltanto una presunzione juris tantum,  posto che, ai fini del giudizio comparativo, per la localizzazione degli interessi prevalenti del debitore, vanno tenuti in considerazione anche gli interessi contrapposti distinti di altri soggetti; si deve pertanto ritenere che il criterio della "sede dell'attività economica" coincida con quello della sede direttiva e amministrativa della società, vale a dire con il "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale" e nel quale sono svolte "le funzioni di amministratore centrale" (Corte di giustizia, 28 giugno 2007, causa C-73/06). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 26 luglio 2011



Fallimento – Competenza – Residenza anagrafica dell’imprenditore – Irrilevanza ai fini della dichiarazione di fallimento.

Non assume alcun rilievo - ai fini della  competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento - la residenza anagrafica dell'imprenditore, ma va piuttosto individuata la sede ove egli svolga effettivamente l‘attività d’impresa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 11 aprile 2011



Fallimento - Dichiarazione - Trasferimento della sede dell'impresa in paese extracomunitario - Irrilevanza del trasferimento avvenuto nell'anno anteriore alla richiesta di fallimento.

Ove la sede dell'impresa venga trasferita in un paese extracomunitario, non potrà essere applicata la disciplina del regolamento CE n. 1346/2000 (incentrata sul concetto di COMI – Center of Main Interest). Qualora, tuttavia, il trasferimento di sede abbia avuto luogo nell'anno anteriore alla richiesta di fallimento, si potrà far ricorso all'art. 9, comma 2, legge fallimentare, il quale stabilisce la irrilevanza di detto trasferimento ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Terni 07 febbraio 2011



Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio) - Competenza del tribunale a dichiarare il fallimento - Trasferimento della sede dell'imprenditore nell'anno antecedente all'iniziativa - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma del nuovo art. 9, comma 2, della legge fall., non rileva il trasferimento della sede dell'imprenditore intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento (principio enunciato su un regolamento di competenza d'ufficio nel quale la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale che di fatto aveva erroneamente attribuito rilevanza al trasferimento infrannuale). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI 27 luglio 2010



Fallimento - Procedimento per dichiarazione di fallimento - Sede legale e sede effettiva - Presunzione juris tantum - Onere di allegazione del creditore istante.

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento, il creditore istante che affermi la non coincidenza tra la sede legale dell'impresa e quella effettiva, ha l'onere di allegare la sussistenza di elementi tali che consentono di superare la presunzione “iuris tantum” della suddetta coincidenza. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 06 luglio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Revoca del fallimento - Responsabilità - Responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - Opposizione a fallimento - Inscindibilità tra le due domande - Conseguenze - Cognizione congiunta e competenza funzionale del giudice dell'opposizione - Configurabilità - Termini di impugnazione - Coincidenza - Applicazione del termine previsto per l'opposizione a fallimento - Fattispecie.

L'opposizione alla dichiarazione di fallimento e l'azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., con riguardo all'iniziativa assunta con l'istanza di fallimento, sono legate da un nesso d'interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l'improponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile, in ordine ad entrambe le domande, l'impugnazione proposta oltre i termini, più ristretti, previsti per l'opposizione alla dichiarazione di fallimento). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 28 aprile 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Società - Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 cod. civ. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.

In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 cod. civ., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese. (massima ufficiale) Cassazione Sez. Un. Civili 09 aprile 2010



Fallimento – Dichiarazione di – Competenza – Trasferimento di sede legale all’estero – Fittizietà – Fattispecie – Elementi indiziari.

Deve ritenersi fittizio il trasferimento di sede all’estero anche nel caso in cui la società sia stata cancellata dal registro delle imprese italiano ed iscritta in quello dello stato estero, abbia presentato un bilancio conforme alla legislazione di quello stato, abbia ivi effettuato alcuni pagamenti ed istituito un ufficio con personale dipendente. Non si può infatti affermare che al trasferimento all’estero della sede legale abbia fatto seguito l’esercizio di attività imprenditoriale ed il trasferimento del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa qualora la società non svolga nello stato di destinazione alcuna reale attività, la compagine sociale sia ancora interamente italiana, la società svolga di fatto in Italia buona parte della sua attività, la struttura allestita all’estero sia poco più che un ufficio di rappresentanza con un unico dipendente part-time a dispetto di un considerevole volume d’affari e si rivelino, infine, inconsistenti le motivazioni addotte per giustificare il trasferimento della sede. (fb) (riproduzione riservata) Appello Napoli 26 marzo 2010



Fallimento – Dichiarazione di – Competenza – Trasferimento di sede legale all’estero – Fittizietà – Cancellazione dal registro imprese – Irrilevanza.

Ove il trasferimento all’estero della sede della società dovesse rivelarsi fittizio, non potrà darsi rilievo alla circostanza della cancellazione da oltre un anno dal registro delle imprese ed applicarsi l’art. 10, legge fallimentare, dovendosi, invece, concludere per la perdurante operatività dell’impresa in Italia. (fb) (riproduzione riservata) Appello Napoli 26 marzo 2010



Amministrazione straordinaria – Applicazione delle norme del fallimento – Richiamo espresso – Necessità – Competenza per territorio – Trasferimenti di sede avvenuti nell’anno anteriore – Applicazione dell’art. 9 bis legge fall. – Esclusione.

Le norme che disciplinano la procedura fallimentare non possono essere applicate alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis"), se non espressamente richiamate. Il fallimento e l'amministrazione straordinaria "Prodi bis" sono infatti procedure concorsuali connotate da finalità ed esigenze proprie, hanno una diversa disciplina speciale, sicchè - al di fuori dei richiami espressi (ed eventualmente di lacune normative) - nulla giustifica un'applicazione analogica della normativa dell'una all'altra procedura. Va pertanto ritenuta l'inapplicabilità alla procedura di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis") dell'art. 9 legge fall. il quale, pur ponendo al primo comma la regola generale (comune alla "Prodi bis") della competenza per territorio del Tribunale ove si trova la sede "principale" della società insolvente, in via di eccezione, dispone che i trasferimenti avvenuti nell'anno anteriore sono irrilevanti ai fini della competenza territoriale, in quanto ritenuti, con presunzione legale, fittizi. (fg) Tribunale Udine 09 luglio 2009



Giurisdizione civile – Insolvenza transfrontaliera – Fallimento di società – Regolamento CE n. 1346/2000 – Competenza ad aprire la procedura di insolvenza – Giudice del centro di interessi della società – Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva – Trasferimento della sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento – Carattere fittizio – Conseguenze – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza. (29/06/2010)

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria; ove però, anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento, la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l'esercizio di attività economica nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, permane la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui la società, già avente sede in Italia, aveva trasferito la propria sede legale in Spagna nell'imminenza della presentazione dell'istanza di fallimento, quando la situazione d'insolvenza era già ampiamente in atto, senza che tale trasferimento trovasse riscontro nell'iscrizione nel registro delle imprese dello stato estero). (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione Sez. Un. Civili 18 maggio 2009



Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Istanza di fallimento nei confronti di società con sede in Italia - Successivo trasferimento della sede legale in Stato extracomunitario - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Condizioni.

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia e che, dopo il deposito del predetto atto (costituente l'inizio del procedimento, ex art. 9 legge fall.), abbia trasferito all'estero, in Stato extracomunitario (nella specie, in Angola), la sede legale; in considerazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", ex art. 5 cod. proc. civ., rileva, infatti, solo il trasferimento avvenuto prima del deposito del ricorso, e sempre che difetti la prova del suo carattere fittizio o strumentale. (CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 09 febbraio 2009



Fallimento e procedure concorsuali - Trasferimento all'estero in paese extra UE - Atto anteriore all'istanza di fallimento - Fittizietà del trasferimento - Giurisdizione italiana.

Il trasferimento all’estero, in un Paese esterno all’Unione Europea, non preclude la dichiarazione di fallimento della società da parte di un tribunale italiano, quando il mutamento di sede sia avvenuto anche prima del deposito, in Italia, del ricorso per la dichiarazione di fallimento, purchè sia provata la fittizietà del trasferimento o comunque la non decorrenza di almeno un anno dalla cancellazione. (Le S.U. ribadiscono, anche dopo la riforma fallimentare del 2006-2007, il principio per cui – salvo deroghe per convenzioni internazionali o per normativa UE - la giurisdizione domestica in materia concorsuale resta tendenzialmente inderogabile.) Cassazione Sez. Un. Civili 13 ottobre 2008



Dichiarazione di fallimento – Competenza per territorio – Luogo di effettivo svolgimento dell’attività – Società in liquidazione – Sede della liquidazione.

Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si deve avere riguardo alla sede effettiva della società, intendendosi per tale quella di effettivo svolgimento dell’attività di impresa. In mancanza di prova contraria, il luogo di effettivo svolgimento dell’attività corrisponde con la sede legale e, qualora la società sia in liquidazione, per radicare la competenza in luogo diverso da quello della sede legale è necessario dimostrare che l’esercizio dell’attività, anche di natura liquidatoria, si svolge altrove.  Tribunale Mondovì 06 marzo 2008




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