Massimario
In mancanza di esplicita previsione normativa circa la forma del provvedimento che statuisce sulla competenza territoriale del tribunale fallimentare, è possibile affermare che quella del decreto si appalesi la più idonea in quanto si uniforma alla tipologia di provvedimento scelta dal legislatore per le statuizioni di rigetto della domanda di fallimento, è conforme ai principi generali del processo ordinario espressi dall'articolo 279, comma 1, c.p.c., il quale prevede la forma dell'ordinanza per le decisioni che attengono alla sola competenza ed, infine, perché rispettosa delle esigenze di drastica riduzione dei tempi del processo perseguiti dal legislatore della riforma del procedimento ordinario che sicuramente si attagliano al rito fallimentare da sempre improntato a criteri di estrema celerità. (fb) (riproduzione riservata)
Ove venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che per primo ha dichiarato il fallimento, qualora gli atti della procedura vengano trasmessi con notevole ritardo al tribunale competente, quest'ultimo, anziché limitarsi a disporre la prosecuzione della procedura fallimentare, potrà pronunciare una nuova sentenza di fallimento, indicando gli atti compiuti nell'ambito della prima procedura che dovranno essere fatti salvi. (Nel caso di specie, gli atti erano stati trasmessi al tribunale competente con un ritardo di oltre otto mesi). (fb) (riproduzione riservata)
La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti il tribunale ritenuto competente presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis della legge fall. (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente. (massima ufficiale)
La procedura per la dichiarazione di fallimento non è un procedimento di parti ma è permeato di prevalenti poteri d’ufficio in relazione alla sua finalità pubblicistica, sicché prescinde dall’impulso di parte. Pertanto, presentato un ricorso per dichiarazione di fallimento e dichiarata l’incompetenza da parte del tribunale adìto, ovvero dichiarata la competenza di altro tribunale dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza, indipendentemente dall’inerzia, dalla volontà e dalla diligenza della parte, il processo, che non conosce estinzione ai sensi degli artt. 307 e 310 codice procedura civile, non può non persistere fino a che il fascicolo pervenga al tribunale dichiarato competente a pronunciarsi sull’istanza di fallimento e detto organo emani la sua decisione definendo il processo stesso. (ns) (riproduzione riservata)
La sentenza dichiarativa di fallimento ha una duplice efficacia: di accertamento dei presupposti oggettivi ed oggettivi (art. 16, comma 1 legge fall.) e di regolazione della procedura concorsuale (art. 16, comma 2). Pertanto, nel caso in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte di tribunale incompetente segua una seconda dichiarazione da parte di altro tribunale indicato come competente dalla Corte di Cassazione, ad essere invalidati sono solo gli effetti di regolazione della procedura concorsuale, mentre rimangono fermi, benché ribaditi dalla seconda pronuncia, gli effetti di accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi accertati dalla prima e ciò in virtù del principio della unitarietà della procedura concorsuale e della stabilità degli effetti dell’accertamento della sentenza di fallimento anche ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria. (E’ stata quindi cassata la sentenza che ha respinto la domanda di revocatoria della curatela affermando che il computo a ritroso del periodo sospetto dovesse essere effettuato non dalla prima ma dalla seconda sentenza di fallimento).
Nell’ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte di tribunale successivamente riconosciuto incompetente, segua una seconda dichiarazione di fallimento da parte di tribunale che, in sede di conflitto positivo virtuale, ovvero anche di regolamento facoltativo di competenza sia dalla Corte di Cassazione designato competente, il decorso degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo resta sospeso, ai sensi dell’art. 55 l. fall., già dalla prima delle predette due sentenze. La conservazione degli effetti sostanziali della dichiarazione di fallimento proveniente da giudice incompetente si rivela più “adeguata” sia in relazione all’obiettivo della “ragionevole durata del processo” - con il quale sarebbe meno compatibile la prospettiva della riapertura ex novo della procedura innanzi al secondo tribunale –, sia in relazione alla garanzia del processo “giusto”, quale è quello articolato in modo da garantire una risposta coerente ed adeguata alle esigenze di tutela fatte valere con l’atto che vi ha dato impulso.
Art. 9-bis
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio - Conflitto positivo di competenza tra tribunali fallimentari - Risoluzione - Effetti - Primo fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Caducazione - Esclusione - Prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente - Necessità - Fondamento - Unitarietà del procedimento fallimentare - Configurabilità - Applicabilità nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Sussistenza - Periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art.67 legge fall. - Computo a ritroso dalla prima sentenza di fallimento - Configurabilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Risoluzione di conflitto positivo di competenza territoriale fra due tribunali fallimentari - Prosecuzione dell'unitaria procedura avanti al tribunale dichiarato competente - Conservazione degli effetti sostanzialie della prima dichiarazione di fallimento - Conseguenze sulle azioni revocatorie ex art. 67 legge fall. - Computo del periodo sospetto - Dalla prima sentenza di fallimento.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Statuizione del tribunale sulla competenza - Forma del provvedimento - Decreto - Esigenze di celerità del procedimento.
Dichiarazione di fallimento – Fallimento dichiarato da tribunale incompetente – Ritardo nella trasmissione degli atti al tribunale competente – Nuova dichiarazione di fallimento – Indicazione degli atti fatti salvi. (31/08/2010)
Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (Regolamento d’ufficio) - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio - Conflitto positivo di competenza tra tribunali fallimentari - Risoluzione - Effetti - Primo fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Caducazione - Esclusione - Prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente - Necessità - Fondamento - Unitarietà del procedimento fallimentare - Configurabilità - Applicabilità nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Sussistenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio - Conflitto positivo di competenza tra tribunali fallimentari - Risoluzione - Effetti - Primo fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Caducazione - Esclusione - Prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente - Necessità - Fondamento - Unitarietà del procedimento fallimentare - Configurabilità - Applicabilità nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Sussistenza.
Fallimento – Procedimento per dichiarazione – Estinzione per inattività delle parti – Insussistenza – Definizione d’ufficio del procedimento – Necessità. (19/04/2010)
Dichiarazione di fallimento da parte di tribunale incompetente – Regolamento di competenza con cassazione della sentenza del tribunale incompetente e rinvio ad altro tribunale indicato come competente dalla Corte di Cassazione – Distinzione tra accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi e regolazione della procedura di fallimento – Stabilità degli effetti cd. sostanziali – Decorrenza del periodo sospetto per la revocatoria dal periodo antecedente alla prima dichiarazione di fallimento anche se pronunciata da Tribunale incompetente - Sussistenza.
Dichiarazione di fallimento da parte di tribunale incompetente – Regolamento di competenza con cassazione della sentenza del tribunale incompetente e rinvio ad altro tribunale indicato come competente dalla Corte di Cassazione in seguito a regolamento di competenza – Conservazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento – Tutela dei principi di “ragionevole durata del processo” e del “giusto processo”.