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Legge Fallimentare
a cura di Franco Benassi

Massimario

 

 

 

art. 9-ter <

Indice

> art. 11

 







Art. 10

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

 

I. L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. (1)

______________________________

(1) C. cost. 21 luglio 2000, n. 319, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, ove non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.

 

 

Art. 10

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

 

I. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

II. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

  

Art. 10

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

 

I. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

II. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma. (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 10

 

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