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Art.
13
Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti I. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono
trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui
giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato
pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la
data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona
alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la
somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento. II. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di
pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.
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Art.
13
Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti (1)
(abrogato)
_____________________________ (1) Articolo abrogato dall’art. 11 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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