indice

HOME

Sezione III - Massimari di giurisprudenza

IL CASO.it

1 - 2 3 4 - 5 6 7 89 - 9bis 9ter - 10 11 12 - 13 141516 1718* 19 20 21 - 22 - 23 - 24 - 2526272829303132333435 - 36 - 36bis37 - 37bis38 39 - 4041 - 424344454647484950 - 51 525354555657585960616263 - 646566 6767bis - 6869 - 69bis7071 - 72 - 72bis - 72ter 72quater - 73747576 77 - 78798080bis818283 - 83bis - 84 85 86 87 - 87bis 88 89 90 91 - 9293 94 95 96 9798* 99* 100 101*102 103 - 104 - 104bis - 104ter 105 - 106 - 107108 - 108bis - 108ter 109 - 110111 - 111bis - 111ter - 111quater 112 113 - 113bis 114 - 115 116 117 - 118 119 120 121 122 123 - 124 125 126 127 128 129 130 131 132 - 133 134 135 136 137 138  139 140 141 - 142 143 144 145 - 146147148 149 150 151 152 153 154 - 155 156 157 158 159 - 160 161162 163 164 165 166 - 167 168 169 - 170 171 172 173 - 174 175 176 177 178 - 179180 181 182 - 182bis 182ter - 182quater  - 183 184 - 185 186 - 187 188 189 190 191 192 193 - 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 - 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 - 216 217217bis 218 219 220 221 222 - 223 224 225 226 227 228 229 230 - 231 232 233 234 235 - 236 237 - 238 239 240 241 - Privilegi

 

LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE

(*con massime di giurisprudenza)

 

 

art. 15 <

Indice

> art. 17

 Massime

 

Testo storico

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

Art. 16

Sentenza dichiarativa di fallimento

 

I. La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

II. Con la sentenza il tribunale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

 

4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo.

 

III. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

 

 

 

 

 

 

IV. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al procuratore della Repubblica, che ne cura l'esecuzione.

 

Art. 16

Sentenza dichiarativa di fallimento

 

I. La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

II. Con la sentenza il tribunale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell’articolo 14; (1)

4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza; (2)

 

 

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. (3)

III. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma. (4)

 

 

 

(abrogato il quarto comma) (5)

 

 

 

_____________________________

(1) (2) (3)  nn. 3) 4) 5) sostituiti dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

(4) comma sostituito dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

(5) comma abrogato dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

 

Art. 16

Sentenza dichiarativa di fallimento (1)

 

I. Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

 

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

II. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 16

 

  indice

HOME

Sezione III - Massimario di diritto fallimentare

IL CASO.it