|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
TITOLO III
Del concordato preventivo
Capo I - Dell'ammissione
alla procedura di concordato preventivo
Art.
160
Condizioni per l'ammissione alla procedura
I. L'imprenditore
che si trova in stato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato,
può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di
questo titolo, se:
1) é iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o
almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha
tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o
non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro
il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il
commercio.
II. La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti
condizioni:
1) che
il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il
quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi
dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una
dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli
interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;
2) che il debitore offra al creditore per il pagamento dei suoi
debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data
della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, semprechè
la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori
possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.
|
TITOLO III
Del concordato preventivo
e
degli accordi di ristrutturazione
|
TITOLO III
Del concordato preventivo e
degli accordi di ristrutturazione
Capo I - Dell'ammissione
alla procedura di concordato preventivo
Art. 160Presupposti per l'ammissione alla procedura (1)
I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionsita in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. (2) III. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. _____________________________ (1) Rubrica modificata dall’art. 12 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. (2) Comma inserito dall’art. 12 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
|
||||||||||||
|
> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 160 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||